XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1391
Onorevoli Colleghi! - Per circostanze naturali,
chiaramente intuibili, la maggior parte dei grandi invalidi di
guerra è oggi costituita da vittime civili in progressiva
diminuzione, soprattutto riguardo ai portatori di menomazioni
gravissime, mentre la media dei grandi invalidi per causa di
servizio rimane costante, con un lieve incremento nel comparto
dei gravissimi.
Le due categorie, pur con distinti trattamenti
pensionistici, fruiscono praticamente di una identica
normativa in materia di assegni accessori. Di tali assegni
fanno parte quelli per assistenza ed accompagnamento
attribuiti agli invalidi di prima categoria in misura
proporzionale alla rilevanza delle distinte menomazioni. Per
le particolari necessità di assistenza di cui necessitano, i
più gravi con invalidità comprese tra le lettere A) ed
E), n. 1), delle "superinvalidità" (tabella E,
annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del
1978, e successive modificazioni, ottengono, a domanda ed in
aggiunta a tale indennità, l'assegnazione di un militare in
servizio obbligatorio di leva con incarico di accompagnatore
di grande invalido.
Oltre questo accompagnatore, i più gravi possono chiederne
altri due ed in alternativa l'attribuzione di integrazioni
economiche sostitutive, d'importo e numero stabiliti in
relazione al grado di menomazione: il gravissimo può quindi
decidere di valersi, oltre che dell'indennità di assistenza ed
accompagnamento e dell'accompagnatore di base, anche
dell'apporto di altri due accompagnatori o di un
accompagnatore e di una integrazione economica o soltanto
delle due integrazioni economiche.
L'accompagnatore svolge la propria funzione in relazione
alla menomazione del grande invalido, tant'è che lo stesso
Ministero della difesa, per dare al servizio consistenza e
flessibilità aderenti alle molteplici situazioni e condizioni,
lo ha regolamentato con una serie di disposizioni che
integrano e completano la norma. Secondo le circostanze,
l'accompagnatore può fungere da autista e/o persona di
fiducia, aiutare nell'adempimento dei quotidiani atti della
vita e/o nel mantenimento di normali rapporti di relazione o,
come nel caso dell'invalido mentale grave, nell'inserimento
socio-familiare, pur se in rapporto di continua sorveglianza e
sotto la responsabilità di un tutore; può, infine, per
situazioni di particolare necessità, essere autorizzato a
consumare i pasti ed a pernottare presso l'abitazione del
grande invalido.
Ultimamente, per carenza di giovani in servizio
obbligatorio di leva, diminuendo con il numero dei militari,
anche i disponibili a ricoprire quest'incarico, tra l'altro
volontario, gli invalidi sono stati man mano costretti ad
optare, in luogo del secondo e terzo accompagnatore, per le
integrazioni economiche sostitutive, conciliando l'assistenza
e l'aiuto dell'accompagnatore di base con personale civile
assunto in proprio. Così, nella quasi totalità dei casi, si è
venuto a configurare un sistema complesso che esplica la
propria funzione attraverso la sintesi di più elementi, il cui
fondamento sta nell'accompagnatore di base: più grave è la
menomazione, maggiore e più significativo ne è l'apporto, sia
in termini di partecipazione che di prestazioni, mentre le
integrazioni concorrono al completamento temporale e
sostanziale della globalità dell'intervento.
Dalla fine del 2000, per carenza di militari il Ministero
della difesa riesce ad evadere soltanto le richieste con
segnalazione nominativa del militare accompagnatore, lasciando
la massa degli aventi titolo, in particolare gravi e
gravissimi, in enormi disagi e difficoltà.
Sistemi alternativi per sostituire un aiuto così costante
e flessibile possono individuarsi soltanto nell'erogazione di
assegni economici attribuiti in relazione alle specifiche
necessità personali, cui fino ad oggi l'accompagnatore era
tenuto a provvedere, caso per caso, in funzione anche della
situazione familiare del grande invalido.
Purtroppo, il problema della mancanza di militari è
esploso all'improvviso sul finire della trascorsa legislatura
e soltanto indirettamente, durante l'attuazione del "nuovo
modello di difesa", per la mancata corrispondenza tra
proiezioni e dato reale e per l'imprevista carenza di idonei
al servizio militare volontario si è dovuto tamponare con il
personale in servizio militare di leva obbligatoria.
Che, con la progressiva scomparsa della leva obbligatoria,
sarebbero sorte difficoltà era stato già evidenziato dalle
associazioni di categoria, che avevano sollecitato i
rappresentanti delle diverse parti politiche ad interessarsene
fin dal 1999 (proposte di legge 5995, 6200 e 6701),
promuovendo la redazione di un testo, approvato poi in tutta
fretta dalla XI Commissione, lavoro pubblico e privato della
Camera dei deputati e non esaminato in Assemblea a causa della
fine della legislatura, che può rappresentare un utile punto
di partenza per snellire i lavori ed abbreviare i tempi; a
tale proposito possono, infatti, essere utilizzati tutti i
dati resi disponibili, in occasione della discussione sulla
proposta di legge n. 5995 in Commissione lavoro, dal Ministero
del tesoro e dal Ministero della difesa.
Necessita, comunque, provvedere con urgenza a tale,
purtroppo, prevedibile carenza di militari in servizio
obbligatorio di leva che espone a grave disagio cittadini,
particolarmente meritevoli nei confronti della Nazione, per
non aggravarne le condizioni, in molti casi già ad un minimo
vitale. Si tratta, quindi, per un verso di mettere mano ad un
lavoro già iniziato nella trascorsa legislatura, con il
vantaggio di possedere i dati di riferimento necessari ed uno
stanziamento iniziale di 30 miliardi, anche se disponibile in
parte dal 2002 e in parte dal 2003, per l'altro, di
approfondire e migliorare il testo precedente per renderlo più
aderente alle effettive necessità, considerando
prioritariamente i gravissimi ed i gravi, con invalidità
ascritte alla lettera A) ed A-bis) la tabella E
annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del
1978, con precedenza per coloro che abbiano fruito
dell'accompagnatore almeno una volta nei tre anni antecedenti
l'entrata in vigore, della legge, quindi procedendo in ordine
decrescente in modo da soddisfare entro il 31 dicembre del
2005 tutti gli altri aventi diritto, fino a comprendere gli
ascritti dalla lettera B), n. 1) alla lettera E) n. 1) della
riferita tabella, con priorità per le menomazioni a maggior
contenuto invalidante, secondo l'ordine di elencazione delle
stesse e la data di presentazione delle domande.
In definitiva, si tende a superare, nell'immediato per
un'esigua minoranza di gravi e gravissimi, una situazione
insostenibile, fornendo una prospettiva praticabile per una
progressiva e soddisfacente soluzione dell'intera
problematica, in piena aderenza alle tutele dovute alle due
categorie e senza appesantire di ulteriori incombenze
l'amministrazione, assicurando a questi grandi invalidi la
possibilità di remunerare direttamente una persona di fiducia,
capace e disponibile ad assolvere un compito di per sé tanto
delicato.
Nel quadro normativo in cui si colloca la presente
proposta di legge è necessario intervenire anche per adeguare
la legislazione in materia di assegni accessori dei grandi
invalidi di servizio, già equiparati, negli importi dei
corrispondenti assegni, alle pensioni di guerra dalla legge n.
13 del 1987, al nuovo inquadramento fissato recentemente
dall'articolo 3 della legge 18 agosto 2000, n. 236, recante
"Disposizioni varie in materia di pensioni di guerra".
Con tale legge le somme dovute per integrazione, a norma
dei commi quarto e quinto dell'articolo 21 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, e successive modificazioni, sono state
trasferite, limitatamente alle pensioni dei grandi invalidi di
guerra, in un assegno di superinvalidità non reversibile, di
pari importo.
L'approvazione della presente proposta potrebbe, infatti,
creare confusione per l'esistenza di normative identiche in
materia di accertamento delle menomazioni, quantificazione del
grado invalidante e corrispondenti trattamenti accessori, ma
diversamente applicate in relazione alle somme corrisposte
quali integrazioni che, pure erogate nei medesimi importi, per
i soli grandi invalidi di guerra dal 18 agosto 2000 figurano
nell'assegno di superinvalidità.
Dopo un periodo di sufficiente sperimentazione dal 1987 al
2001, durato 14 anni, nel quale si è potuto non soltanto
constatare la similitudine e la corrispondenza delle gravi
invalidità per causa di guerra e per servizio, ma anche
verificarne, per quelle per servizio, la provenienza al 90 per
cento dal personale dei corpi militari, dei corpi
militarizzati, della polizia e dei vigili del fuoco (su un
totale di circa 65 mila grandi invalidi per servizio, circa
5.800 lo sono per servizio militare ed equiparato, di cui
3.800 provenienti dalle Forze armate e circa 2.000 dalla
polizia e dalla protezione civile e soltanto 700 dai
dipendenti civili delle pubbliche amministrazioni), è
opportuno prendere atto della similarità di rischio tra atto
bellico ed attività operativa della maggior parte di questo
personale e procedere alla definitiva unificazione dei
trattamenti accessori annessi alle persone dirette per causa
di guerra e per servizio.