XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1391
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Assegno sostitutivo
dell'accompagnatore militare).
1. Il secondo comma dell'articolo 21 del testo unico delle
norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"I pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle
lettere A), numeri 1), 2), 3), 4), comma secondo;
A-bis), numeri 1) e 2); B), numero 1); C); D); E) numero
1), della citata tabella E possono ottenere, a richiesta anche
nominativa, un accompagnatore militare. Analogo beneficio
spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal comma 2
dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai
pensionati di guerra e per servizio affetti da invalidità
comunque specificate nella medesima tabella E che siano
insigniti di medaglia d'oro al valor militare".
2. A decorrere dal 1^ luglio 2002, qualora gli enti
preposti non siano in grado di corrispondere, entro un mese,
alle richieste di assegnazione di accompagnatori inoltrate da
grandi invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3),
4), comma secondo, e A-bis), numeri 1) e 2), della
tabella E, annessa al testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive modificazioni, agli stessi compete, a domanda e
fino ad esaurimento dello stanziamento, un assegno mensile
esente da imposte a condizione che i richiedenti, alla data di
approvazione della presente legge, fruiscano o abbiano fruito
almeno una volta nel triennio precedente di un accompagnatore
militare o civile.
3. L'assegno sostitutivo di cui al comma 2 viene erogato
nelle seguenti misure mensili:
a) lire 4.300.000 in favore degli ascritti alla
tabella E, lettera A), n. 1), affetti da cecità
bilaterale assoluta accompagnata dall'amputazione degli arti
superiori o inferiori o dalla mancanza funzionale degli stessi
o dalla sordità bilaterale assoluta, nonché in favore degli
ascritti alla citata tabella E, lettera A), n. 2,
affetti dalla perdita anatomica o funzionale dei quattro arti
fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due
piedi insieme;
b) lire 3.200.000 in favore degli ascritti alla
citata tabella E, lettera A), n. 1), affetti da cecità
bilaterale assoluta accompagnata dall'amputazione di un arto,
fino al limite di una mano o di un piede o la sua perdita
funzionale;
c) lire 3.000.000 in favore degli ascritti alla
citata tabella E, lettera A), numeri 1), 3) e 4), comma
secondo;
d) lire 2.500.000 in favore degli ascritti alla
citata tabella E, lettera A-bis), numeri 1 e
2).
4. Per gli anni 2002 e 2003 all'assegno sostitutivo
dell'accompagnatore non si applica l'adeguamento automatico di
cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e
successive modificazioni.
5. Semestralmente dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si
procede all'accertamento del numero degli assegni corrisposti
a detta data in sostituzione dell'accompagnatore e, fatta
salva l'applicazione in via prioritaria della disposizione di
cui al comma 2, si provvede, nell'ambito delle risorse
residue, alla determinazione del numero degli assegni che
potranno, a tale titolo, essere liquidati agli altri aventi
diritto, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto
richiesta di tale servizio almeno una volta nel triennio
precedente la data di entrata in vigore della presente legge,
ai quali gli enti preposti non siano più in grado di assegnare
a domanda un accompagnatore. Ove spettante nell'ambito delle
risorse disponibili, in favore dei grandi invalidi affetti
dalle infermità ascritte alle lettere B), n. 1), C), D), ed E)
n. 1), della tabella E annessa al testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.
915, e successive modificazioni, l'assegno sostitutivo verrà
corrisposto nella misura mensile di lire 1.500.000.
6. Alla liquidazione dell'assegno di cui al comma 5
provvedono i competenti Dipartimenti provinciali del
tesoro.
Art. 2.
(Assegno di superinvalidità).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge ai grandi invalidi per servizio affetti dalle
invalidità di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3) e 4),
secondo comma, e alla lettera A-bis), numeri 1) e 2),
della tabella E annessa al testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni, è estesa l'applicazione dell'articolo 3 della
legge 18 agosto 2000, n. 236. I commi terzo, quarto e quinto
dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, sono
abrogati.
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente
legge, determinato in lire 10 miliardi per l'anno 2002 e in
lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli
anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.