XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1388




        Onorevoli Colleghi! - L'adozione della presente proposta di legge si rende necessaria al fine di tutelare e garantire i titolari di rimesse di autoveicoli, concessionarie di automobili ed esercizi di autoriparazione, in considerazione dell'esiziale compromissione degli interessi della categoria, dovuta all'applicazione al contratto di posteggio della normativa codicistica sul deposito. L'applicazione degli articoli 1766 e seguenti del codice civile al rapporto di posteggio comporta infatti conseguenze oltre misura penalizzanti la posizione contrattuale del depositario.
        La predetta disciplina codicistica si manifesta, infatti, assolutamente inadeguata a regolamentare la fattispecie, del tutto atipica, del deposito a titolo oneroso di autoveicoli in autorimesse o parcheggi, in quanto tra quest'ultimo ed il deposito tipico sussistono differenze di portata sostanziale.
        Il perfezionamento del contratto di posteggio, trattandosi di contratto reale, si dovrebbe realizzare da un lato con la consegna della cosa mobile al depositario, e dall'altro con la consapevole assunzione da parte di questi - al momento dell'apprensione materiale - dell'obbligo di custodirla.
        Tuttavia, non è dato anzitutto riscontrare una formale consegna della cosa depositata (che dovrebbe avvenire con la consegna delle chiavi della vettura), potendo l'affidamento della cosa al depositario avvenire in qualsiasi modo idoneo.
        Non è, altresì, ravvisabile un consenso liberamente prestato, considerato che i gestori delle autorimesse e di tutti gli esercizi analoghi non possono rifiutare la prestazione, ossia sono obbligati ad erogare il servizio a chiunque ne faccia richiesta, ai sensi dell'articolo 187 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Non essendo dunque ravvisabile una libera contrattazione ad personam, al titolare della autorimessa è impedita una preventiva valutazione dei rischi relativamente ad alcune tipologie di vetture.
        Manca, infine, la comune determinazione di uno spazio per la collocazione della cosa depositata (l'autoveicolo posteggiato) che garantisca l'esercizio della custodia, in quanto sono per lo più i clienti stessi (come ad esempio negli autosili) a scegliere autonomamente il luogo del posteggio.
        E' dunque chiaro che il contratto di posteggio presenta peculiarità tali da rendere necessaria una disciplina specifica, che per alcuni versi integri e per altri differenzi la normativa di cui agli articoli 1766 e seguenti del codice civile, al pari della novella di cui all'articolo 3 della legge 10 giugno 1978, n. 316, per il deposito in albergo.
        In particolare, in luogo della codicistica responsabilità ex recepto (per cui il depositario è responsabile indipendentemente dall'accertamento di una sua specifica colpa, salvo provare l'inevitabilità dell'evento dannoso malgrado abbia usato la diligenza del buon padre di famiglia), sarebbe più opportuno adottare il criterio secondo il quale il depositario non sia responsabile qualora fornisca la sola prova dell'impiego della prescritta diligenza. Peraltro una limitazione della responsabilità del depositario non influisce sui criteri di determinazione del danno, bensì soltanto sulla misura della liquidazione dello stesso, accertato secondo i normali criteri. Ciò in quanto un minore rigore nella quantificazione del danno sarebbe equo a fronte della già vista obbligatorietà della contrattazione e della contenuta entità del corrispettivo economico.
        Alla stessa stregua si consideri, ad esempio, come le stesse compagnie di assicurazione solitamente anche nella polizza primaria non accettano coperture di rischio al 100 per cento, ma prevedano una franchigia del 20 per cento. Esse, inoltre, possono rifiutare, come di fatto è avvenuto, il rinnovo del patto assicurativo all'assicurato che abbia subìto la sottrazione dell'autoveicolo. Ugualmente, le compagnie aeree solo entro limiti predeterminati sono responsabili della sottrazione e del deterioramento dei bagagli ricevuti in consegna dal cliente. Analoghe modalità risarcitorie vigono per i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per la società Ferrovie dello Stato Spa.
        I suesposti rilievi pongono in evidenza l'anacronismo dell'attuale applicazione pura e semplice della normativa codicistica, che prescinde totalmente dalle concrete modalità di erogazione del servizio, rendendo assolutamente necessario il complessivo ammodernamento legislativo del settore.
        Nell'articolo 1 della proposta di legge viene definito l'ambito di applicazione della normativa e messo in evidenza il carattere di assoluta complementarietà ed accessorietà della detenzione del veicolo rispetto al rapporto di servizio insito nella fattispecie in rilievo; il che è stato peraltro già riconosciuto ai servizi resi da altre categorie come ad esempio ai corrieri ed agli spedizionieri, nonché, almeno dalla giurisprudenza, agli stessi albergatori.
        L'articolo 2, al comma 2, tende a limitare la risarcibilità del danno. Tale limitazione appare equa identificandosi, infatti, nel valore medio di un'auto di 1600-1800 centimetri cubici di cilindrata, aggiornabile in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'Istituto nazionale di statistica.
        L'articolo 3, al comma 1, introduce, per la contestazione di eventuali responsabilità del depositario, un termine, a pena di decadenza, di sessanta giorni dalla scoperta di deterioramento, distruzione o sottrazione; al comma 2 prevede inoltre che l'azione di responsabilità si prescriva entro un anno dall'accadimento dell'evento dannoso.
        L'articolo 4 sancisce la nullità dei patti e delle dichiarazioni volti ad escludere o limitare preventivamente la responsabilità dei depositari.




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