XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1388
Onorevoli Colleghi! - L'adozione della presente
proposta di legge si rende necessaria al fine di tutelare e
garantire i titolari di rimesse di autoveicoli, concessionarie
di automobili ed esercizi di autoriparazione, in
considerazione dell'esiziale compromissione degli interessi
della categoria, dovuta all'applicazione al contratto di
posteggio della normativa codicistica sul deposito.
L'applicazione degli articoli 1766 e seguenti del codice
civile al rapporto di posteggio comporta infatti conseguenze
oltre misura penalizzanti la posizione contrattuale del
depositario.
La predetta disciplina codicistica si manifesta, infatti,
assolutamente inadeguata a regolamentare la fattispecie, del
tutto atipica, del deposito a titolo oneroso di autoveicoli in
autorimesse o parcheggi, in quanto tra quest'ultimo ed il
deposito tipico sussistono differenze di portata
sostanziale.
Il perfezionamento del contratto di posteggio, trattandosi
di contratto reale, si dovrebbe realizzare da un lato con la
consegna della cosa mobile al depositario, e dall'altro con la
consapevole assunzione da parte di questi - al momento
dell'apprensione materiale - dell'obbligo di custodirla.
Tuttavia, non è dato anzitutto riscontrare una formale
consegna della cosa depositata (che dovrebbe avvenire con la
consegna delle chiavi della vettura), potendo l'affidamento
della cosa al depositario avvenire in qualsiasi modo
idoneo.
Non è, altresì, ravvisabile un consenso liberamente
prestato, considerato che i gestori delle autorimesse e di
tutti gli esercizi analoghi non possono rifiutare la
prestazione, ossia sono obbligati ad erogare il servizio a
chiunque ne faccia richiesta, ai sensi dell'articolo 187 del
regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931,
n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. Non essendo dunque ravvisabile
una libera contrattazione ad personam, al titolare della
autorimessa è impedita una preventiva valutazione dei rischi
relativamente ad alcune tipologie di vetture.
Manca, infine, la comune determinazione di uno spazio per
la collocazione della cosa depositata (l'autoveicolo
posteggiato) che garantisca l'esercizio della custodia, in
quanto sono per lo più i clienti stessi (come ad esempio negli
autosili) a scegliere autonomamente il luogo del posteggio.
E' dunque chiaro che il contratto di posteggio presenta
peculiarità tali da rendere necessaria una disciplina
specifica, che per alcuni versi integri e per altri differenzi
la normativa di cui agli articoli 1766 e seguenti del codice
civile, al pari della novella di cui all'articolo 3 della
legge 10 giugno 1978, n. 316, per il deposito in albergo.
In particolare, in luogo della codicistica responsabilità
ex recepto (per cui il depositario è responsabile
indipendentemente dall'accertamento di una sua specifica
colpa, salvo provare l'inevitabilità dell'evento dannoso
malgrado abbia usato la diligenza del buon padre di famiglia),
sarebbe più opportuno adottare il criterio secondo il quale il
depositario non sia responsabile qualora fornisca la sola
prova dell'impiego della prescritta diligenza. Peraltro una
limitazione della responsabilità del depositario non influisce
sui criteri di determinazione del danno, bensì soltanto sulla
misura della liquidazione dello stesso, accertato secondo i
normali criteri. Ciò in quanto un minore rigore nella
quantificazione del danno sarebbe equo a fronte della già
vista obbligatorietà della contrattazione e della contenuta
entità del corrispettivo economico.
Alla stessa stregua si consideri, ad esempio, come le
stesse compagnie di assicurazione solitamente anche nella
polizza primaria non accettano coperture di rischio al 100 per
cento, ma prevedano una franchigia del 20 per cento. Esse,
inoltre, possono rifiutare, come di fatto è avvenuto, il
rinnovo del patto assicurativo all'assicurato che abbia subìto
la sottrazione dell'autoveicolo. Ugualmente, le compagnie
aeree solo entro limiti predeterminati sono responsabili della
sottrazione e del deterioramento dei bagagli ricevuti in
consegna dal cliente. Analoghe modalità risarcitorie vigono
per i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande, nonché per la società Ferrovie dello Stato
Spa.
I suesposti rilievi pongono in evidenza l'anacronismo
dell'attuale applicazione pura e semplice della normativa
codicistica, che prescinde totalmente dalle concrete modalità
di erogazione del servizio, rendendo assolutamente necessario
il complessivo ammodernamento legislativo del settore.
Nell'articolo 1 della proposta di legge viene definito
l'ambito di applicazione della normativa e messo in evidenza
il carattere di assoluta complementarietà ed accessorietà
della detenzione del veicolo rispetto al rapporto di servizio
insito nella fattispecie in rilievo; il che è stato peraltro
già riconosciuto ai servizi resi da altre categorie come ad
esempio ai corrieri ed agli spedizionieri, nonché, almeno
dalla giurisprudenza, agli stessi albergatori.
L'articolo 2, al comma 2, tende a limitare la
risarcibilità del danno. Tale limitazione appare equa
identificandosi, infatti, nel valore medio di un'auto di
1600-1800 centimetri cubici di cilindrata, aggiornabile in
base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'Istituto
nazionale di statistica.
L'articolo 3, al comma 1, introduce, per la contestazione
di eventuali responsabilità del depositario, un termine, a
pena di decadenza, di sessanta giorni dalla scoperta di
deterioramento, distruzione o sottrazione; al comma 2 prevede
inoltre che l'azione di responsabilità si prescriva entro un
anno dall'accadimento dell'evento dannoso.
L'articolo 4 sancisce la nullità dei patti e delle
dichiarazioni volti ad escludere o limitare preventivamente la
responsabilità dei depositari.