XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1388
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizione).
1. Ai fini della presente legge, è definito depositario di
veicoli il titolare di autoparcheggio, autorimessa, esercizio
di autoriparazione, attività di commercio di automezzi, nonché
chiunque, nell'erogazione di un servizio, abbia la detenzione
del veicolo in via complementare ed accessoria.
Art. 2
(Responsabilità del depositario di veicoli).
1. Il depositario di veicoli è responsabile di ogni
deterioramento, distruzione o sottrazione dei veicoli
consegnati dal depositante presso il suo esercizio, se il
deterioramento, la distruzione e la sottrazione sono
imputabili a colpa sua o dei suoi ausiliari.
2. La responsabilità di cui al comma 1 è limitata al
valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino
ad un massimo di lire 30 milioni. Tale valore, dall'inizio del
primo anno successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge, è aggiornato annualmente in base alla
variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati, accertata dall'Istituto nazionale di
statistica.
3. Il depositario di veicoli rende nota al pubblico la
limitazione di responsabilità, che deve essere indicata in
modo chiaro e ben visibile con apposito avviso affisso
all'ingresso dell'esercizio.
4. Il depositario di veicoli non è responsabile quando il
deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti a
fatto altrui o a forza maggiore.
Art. 3.
(Decadenza e prescrizione).
1. Il depositante deve, a pena di decadenza, denunciare al
depositario di veicoli il deterioramento, la distruzione o la
sottrazione del veicolo entro due mesi dalla loro scoperta.
2. L'azione contro il depositario di veicoli si prescrive
in un anno dal deterioramento, dalla distruzione o dalla
sottrazione di cui al comma 1.
Art. 4.
(Nullità).
1. Sono nulli i patti e le dichiarazioni tendenti
preventivamente ad escludere la responsabilità del depositario
di veicoli, o a limitarla in misura inferiore a quella di cui
al comma 2 dell'articolo 2.