XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1388




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Definizione).

        1. Ai fini della presente legge, è definito depositario di veicoli il titolare di autoparcheggio, autorimessa, esercizio di autoriparazione, attività di commercio di automezzi, nonché chiunque, nell'erogazione di un servizio, abbia la detenzione del veicolo in via complementare ed accessoria.


Art. 2

(Responsabilità del depositario di veicoli).

        1. Il depositario di veicoli è responsabile di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione dei veicoli consegnati dal depositante presso il suo esercizio, se il deterioramento, la distruzione e la sottrazione sono imputabili a colpa sua o dei suoi ausiliari.
        2. La responsabilità di cui al comma 1 è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino ad un massimo di lire 30 milioni. Tale valore, dall'inizio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è aggiornato annualmente in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'Istituto nazionale di statistica.
        3. Il depositario di veicoli rende nota al pubblico la limitazione di responsabilità, che deve essere indicata in modo chiaro e ben visibile con apposito avviso affisso all'ingresso dell'esercizio.
        4. Il depositario di veicoli non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti a fatto altrui o a forza maggiore.

Art. 3.

(Decadenza e prescrizione).

        1. Il depositante deve, a pena di decadenza, denunciare al depositario di veicoli il deterioramento, la distruzione o la sottrazione del veicolo entro due mesi dalla loro scoperta.
        2. L'azione contro il depositario di veicoli si prescrive in un anno dal deterioramento, dalla distruzione o dalla sottrazione di cui al comma 1.


Art. 4.

(Nullità).

        1. Sono nulli i patti e le dichiarazioni tendenti preventivamente ad escludere la responsabilità del depositario di veicoli, o a limitarla in misura inferiore a quella di cui al comma 2 dell'articolo 2.



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