XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1387




        Onorevoli Deputati! - Il termine per la partecipazione dei contingenti italiani alle missioni internazionali di pace in corso nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, in Macedonia, in Albania, a Hebron, in Etiopia e in Eritrea, previsti dal decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, è scaduto il 30 giugno 2001.
        In pari data è scaduto il termine relativo ai finanziamenti per lo sviluppo e il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi, previsto dal decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 305.
        Al fine di continuare a contribuire al processo di pace in atto nei Balcani, in Etiopia ed Eritrea, nonché di consentire la prosecuzione dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi, è stato predisposto l'unito decreto-legge, con il quale, all'articolo 1, comma 1, viene prorogato, fino al 31 dicembre 2001, il termine relativo alla partecipazione italiana alle operazioni di pace in Macedonia, Kosovo, Albania, alle missioni di pace SFOR (Stabilization Force) e MSU (Multinational Specialized Unit) in Bosnia, TIPH (Temporary International Presence in Hebron) a Hebron, IPTF (International Police Task Force) a Brcko, nonché alla missione UNMEE (United Nations Mission Ethiopia Eritrea) in Etiopia ed Eritrea; i commi 2 e 3 prevedono le disposizioni da applicare al personale impiegato, con riguardo al trattamento economico, assicurativo e previdenziale, al rilascio del passaporto, all'applicazione del codice penale militare di pace a all'accesso alle utenze telefoniche di servizio.
        Al comma 4 dello stesso articolo 1 viene prevista la possibilità, in caso di necessità ed urgenza, di ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite massimo di lire 5.000 milioni, in relazione alle esigenze di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive ed integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione per le attività aeree del settore di competenza italiano presso l'aeroporto di Dakovica.
        Con l'articolo 2 viene consentita la prosecuzione dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi, previsti dal decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 305, fino al 31 dicembre 2001, con un onere complessivo di lire 14.915 milioni. In particolare, si ravvisa la necessità - nelle more dell'attuazione del protocollo di intesa tra Italia e Albania sottoscritto il 13 febbraio 2001 - di utilizzare il predetto stanziamento per l'ultimazione dei programmi di consulenza e di addestramento della polizia albanese, al fine di conferire maggiore sistematicità alla cooperazione nella lotta contro la criminalità organizzata e nel contrasto dei flussi migratori clandestini e di altri traffici illeciti. Nel semestre considerato la componente navale della Guardia di finanza (53 unità) continuerà ad essere impegnata nei servizi di controllo alle coste albanesi per il contenimento ed il contrasto dei flussi migratori clandestini.
        Con l'articolo 3 viene autorizzata la cessione a titolo gratuito di cinquanta autocarri leggeri AC 75, posti fuori ciclo logistico dall'Esercito italiano per obsolescenza per cause tecniche, per le esigenze della missione ONU in Etiopia ed Eritrea, in accordo alla risoluzione ONU n. 1320 del 15 settembre 2000 che, al paragrafo 11, recita: "Il Consiglio di Sicurezza (...) incoraggia tutti gli Stati e le organizzazioni internazionali partecipanti alla missione U.N.M.E.E. ad assistere ed a contribuire alla ricostruzione e sviluppo a lungo termine, come anche al recupero economico e sociale, dell'Etiopia ed Eritrea".
        Gli articoli 4 e 5 prevedono, rispettivamente, la clausola di copertura finanziaria degli oneri e la data di entrata in vigore del provvedimento.




Frontespizio Relazione tecnica Testo articoli
Testo del decreto legge