XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1387
Onorevoli Deputati! - Il termine per la partecipazione dei
contingenti italiani alle missioni internazionali di pace in
corso nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, in
Macedonia, in Albania, a Hebron, in Etiopia e in Eritrea,
previsti dal decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001,
n. 27, è scaduto il 30 giugno 2001.
In pari data è scaduto il termine relativo ai
finanziamenti per lo sviluppo e il completamento dei programmi
italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi, previsto
dal decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 305.
Al fine di continuare a contribuire al processo di pace in
atto nei Balcani, in Etiopia ed Eritrea, nonché di consentire
la prosecuzione dei programmi italiani a sostegno delle Forze
di polizia albanesi, è stato predisposto l'unito
decreto-legge, con il quale, all'articolo 1, comma 1, viene
prorogato, fino al 31 dicembre 2001, il termine relativo alla
partecipazione italiana alle operazioni di pace in Macedonia,
Kosovo, Albania, alle missioni di pace SFOR (Stabilization
Force) e MSU (Multinational Specialized Unit) in
Bosnia, TIPH (Temporary International Presence in
Hebron) a Hebron, IPTF (International Police Task
Force) a Brcko, nonché alla missione UNMEE (United
Nations Mission Ethiopia Eritrea) in Etiopia ed Eritrea; i
commi 2 e 3 prevedono le disposizioni da applicare al
personale impiegato, con riguardo al trattamento economico,
assicurativo e previdenziale, al rilascio del passaporto,
all'applicazione del codice penale militare di pace a
all'accesso alle utenze telefoniche di servizio.
Al comma 4 dello stesso articolo 1 viene prevista la
possibilità, in caso di necessità ed urgenza, di ricorrere ad
acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite
massimo di lire 5.000 milioni, in relazione alle esigenze di
esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive ed integrative
e di acquisizione di apparati di comunicazione per le attività
aeree del settore di competenza italiano presso l'aeroporto di
Dakovica.
Con l'articolo 2 viene consentita la prosecuzione dei
programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi,
previsti dal decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 305, fino
al 31 dicembre 2001, con un onere complessivo di lire 14.915
milioni. In particolare, si ravvisa la necessità - nelle more
dell'attuazione del protocollo di intesa tra Italia e Albania
sottoscritto il 13 febbraio 2001 - di utilizzare il predetto
stanziamento per l'ultimazione dei programmi di consulenza e
di addestramento della polizia albanese, al fine di conferire
maggiore sistematicità alla cooperazione nella lotta contro la
criminalità organizzata e nel contrasto dei flussi migratori
clandestini e di altri traffici illeciti. Nel semestre
considerato la componente navale della Guardia di finanza (53
unità) continuerà ad essere impegnata nei servizi di controllo
alle coste albanesi per il contenimento ed il contrasto dei
flussi migratori clandestini.
Con l'articolo 3 viene autorizzata la cessione a titolo
gratuito di cinquanta autocarri leggeri AC 75, posti fuori
ciclo logistico dall'Esercito italiano per obsolescenza per
cause tecniche, per le esigenze della missione ONU in Etiopia
ed Eritrea, in accordo alla risoluzione ONU n. 1320 del 15
settembre 2000 che, al paragrafo 11, recita: "Il Consiglio di
Sicurezza (...) incoraggia tutti gli Stati e le organizzazioni
internazionali partecipanti alla missione U.N.M.E.E. ad
assistere ed a contribuire alla ricostruzione e sviluppo a
lungo termine, come anche al recupero economico e sociale,
dell'Etiopia ed Eritrea".
Gli articoli 4 e 5 prevedono, rispettivamente, la clausola
di copertura finanziaria degli oneri e la data di entrata in
vigore del provvedimento.