XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1387
Decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2001.
Proroga della partecipazione militare italiana a missioni
internazionali di pace, nonché prosecuzione dei programmi
delle Forze di polizia italiane in Albania.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001,
n. 27, recante proroga della partecipazione italiana a
missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle
Forze di polizia italiane in Albania;
Visto il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n.
305, concernente il completamento dei programmi italiani a
sostegno delle Forze di polizia albanesi;
Vista la Risoluzione n. 1320 emessa in data 15 settembre
2000 dal Consiglio di sicurezza dell'ONU che autorizza lo
spiegamento in Etiopia ed Eritrea di una forza multinazionale
di pace, al fine di assicurare il rispetto degli accordi
conclusi tra i due Stati;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni volte ad assicurare la continuazione della
partecipazione dei contingenti italiani alle missioni
internazionali di pace in corso;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 28 giugno e dell'11 luglio
2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e dei Ministri della difesa, dell'interno e degli affari
esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Proroga della partecipazione italiana a missioni
internazionali di pace).
1. Il termine previsto dagli articoli 1, comma 1, e 4,
comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001,
n. 27, relativo alla partecipazione di personale militare e
civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori
della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed
Eritrea, è prorogato fino al 31 dicembre 2001. Fino alla
stessa data è prorogata la partecipazione del personale della
Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di
cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000,
n. 44.
2. Limitatamente ai giorni di permanenza nel territorio
ovvero nelle acque territoriali dei Paesi teatro delle
operazioni, al personale di cui al comma 1 è corrisposta
l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno
1926, n. 941, nella misura del 90 per cento per tutta la
durata del periodo. Detta indennità è corrisposta dal 1^
luglio al 31 dicembre 2001 in lire, sulla base dei cambi
registrati nel periodo 1^ gennaio-31 maggio 2001.
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, si applicano le
seguenti disposizioni:
a) l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21
aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 giugno 1999, n. 186, al personale militare che
partecipa alle operazioni in Macedonia ed in Albania;
b) gli articoli 3-bis, commi 3 e 4,
3-quater , commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2,
3-sexies, comma 2, e 3-septies del decreto-legge
28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che
partecipa alle missioni internazionali nei territori della ex
Jugoslavia, in Albania e a Hebron;
c) l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del
decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, al personale
militare che partecipa alle operazioni in Kosovo ed in
Macedonia e al personale di cui al secondo periodo del comma
1;
d) gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 giugno
2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
agosto 2000, n. 228;
e) le disposizioni di cui alle lettere c) e
d), fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del
regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, in materia di riduzione
delle indennità nel caso di contributi e sovvenzioni da parte
di organismi internazionali, al personale militare che
partecipa alla missione internazionale di pace in Etiopia ed
Eritrea.
4. Per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dal
comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di
necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti
disposizioni di contabilità generale dello Stato, a ricorrere
ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro un limite
complessivo di lire 5.000 milioni, a valere sullo stanziamento
di cui all'articolo 4, in relazione alle esigenze di
esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative,
di acquisizione di apparati di comunicazione per le attività
aeree del settore di competenza italiano presso l'aeroporto di
Dakovica.
Articolo 2.
(Prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia
italiane in Albania).
1. Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi
italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi, di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n.
305, fino al 31 dicembre 2001 è autorizzata la spesa di lire
14.915 milioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1 continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della
legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento è assicurato
dal Ministero dell'interno. Il trattamento economico
aggiuntivo di cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 1998, n.
300, è corrisposto in lire, dal 1^ luglio 2001 al 31 dicembre
2001, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1^
gennaio-31 maggio 2001. Resta fermo quanto previsto dal comma
2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 2000,
n. 239, in materia di presentazione al Parlamento di una
relazione del Governo sugli interventi in Albania.
Articolo 3.
(Contributo alla missione ONU in Etiopia ed
Eritrea).
1. Nel quadro della risoluzione del Consiglio di
sicurezza dell'ONU n. 1320 del 15 settembre 2000 è autorizzata
la cessione a titolo gratuito di cinquanta autocarri AC 75,
dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto,
da parte del Ministero della difesa, per le esigenze della
missione ONU in Etiopia ed Eritrea.
Articolo 4.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
decreto, valutati complessivamente in lire 554.307 milioni, si
provvede mediante l'utilizzo del fondo di riserva per le spese
impreviste per l'anno 2001, ai sensi dell'articolo 1, comma
63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti e con procedure
d'urgenza, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 5.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 luglio 2001.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Martino, Ministro della difesa
Scajola, Ministro dell'interno
Ruggiero, Ministro degli affari esteri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli