XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1382
Onorevoli Colleghi! - I grandi invalidi di guerra e per
servizio militare più gravemente colpiti come elencati alle
lettere A) A-bis), B), C) D) ed E) della tabella E
annessa al testo unico sulle pensioni di guerra di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.
915, hanno fin dalla fine della guerra fruito di un
accompagnatore militare di leva, grazie al quale hanno potuto
recuperare un minimo di quella autonomia che costituisce la
primaria esigenza per l'esercizio della libertà di ogni
uomo.
Parliamo di un istituto che nel tempo si è sempre rivelato
un insostituibile e prezioso ausilio che ha consentito a
persone colpite da cecità totale o dall'amputazione dei
quattro arti, da paraplegia o da altre gravissime invalidità
di ridare alla propria esistenza un significato ed un ruolo di
essere umano all'interno della famiglia e nei rapporti
interpersonali e relazionali.
Come è noto, l'evoluzione di una nuova prospettiva della
società, scaturita da mutate condizioni internazionali e da
una diversa visione organizzativa della vita quotidiana e dei
rapporti sociali, ha portato all'abolizione del servizio
militare di leva e con esso il venir meno del servizio di
accompagnamento riconosciuto ai grandi invalidi finora svolto
da giovani militari.
Di fronte a questa mutata situazione, non possiamo non
tener conto del grave problema che si è posto in termini che
non esitiamo a definire drammatici per questi grandi invalidi,
i quali, dopo aver riorganizzato la propria vita, vengono
improvvisamente a trovarsi privi di aiuto ed esposti al
rischio dell'isolamento con conseguenze intuibili per il loro
equilibrio psico-fisico.
E' quindi doveroso provvedere, sebbene in forma diversa,
ad assicurare a questi individui un servizio di
accompagnamento sostitutivo, dando loro la possibilità di
provvedervi anche con l'assunzione diretta di un
accompagnatore e ciò, sia a servizio di leva definitivamente
abolito (anno 2007) e, fin da ora, qualora il Ministero della
difesa, nel rispetto del programma di diminuzione dei militari
di leva, non sia più in grado di reperire, nell'ambito delle
aliquote residue, giovani militari di leva da destinare al
servizio di accompagnamento.
D'altro canto, non ci appare praticabile l'ipotesi di
utilizzare per questo compito personale reperito dal servizio
volontario civile che entrerà in vigore nel 2007, sia perché
lascerà scoperta fino a detta data ogni possibilità di
utilizzo, sia perché sarà concretamente difficoltoso, se non
impossibile reperire giovani che aspirino a detto servizio
civile, soprattutto in quelle regioni, in cui le prospettive
di lavoro sono consistenti ed economicamente più gratificanti
e anche perché i crediti formativi che il servizio civile
offrirà per il successivo inserimento nel mondo del lavoro
sconsiglieranno i giovani di optare per l'accompagnamento dei
grandi invalidi di guerra.
Orbene, la presente proposta di legge mira a superare la
problematica prospettata fornendo una soluzione funzionale,
che vede da un lato il grande invalido protagonista
nell'organizzazione della sua quotidianità, e dall'altro pone
lo Stato nella possibilità di adempiere all'obbligo morale e
civile di continuare ad assicurare il servizio di
accompagnamento in questione, senza oberare la propria
amministrazione di nuove incombenze.
Si tratta in effetti di offrire a questi grandi invalidi
la possibilità di remunerare direttamente una persona di
fiducia, capace e disponibile ad assolvere un compito di per
sé tanto delicato.
Si è per questo disposto, alla luce delle retribuzioni
riconosciute dal contratto nazionale per i lavoratori
domestici, come livellate nelle misure mensili fissate nel
terzo comma della presente proposta, in ordine alla quantità e
alla qualità del servizio necessario, determinato dalla
gravità delle invalidità dei grandi invalidi destinatari del
provvedimento.
Stante però il modesto stanziamento in essere,
l'intervento economico in parola non potrà ovviamente essere
esteso a tutti gli aventi titolo all'accompagnatore militare
ma dovrà essere coordinato al graduale venir meno
dell'accompagnatore nel corso dei prossimi anni fino alla
totale abolizione del servizio di leva medesimo. Dovrà inoltre
mirare a corrispondere alle situazioni di maggiore urgenza
ogni volta che il Ministero della difesa o l'Ufficio nazionale
per il servizio civile non siano in grado di fornire
l'accompagnatore richiesto. Ai criteri della priorità e della
gradualità si informa il provvedimento che proponiamo senza
disconoscere il diritto all'assegno sostitutivo agli altri
grandi invalidi aventi titolo all'accompagnatore.
Con riferimento al comma 2 dell'articolo 1 della proposta
di legge, si osserva in particolare che l'assegno sostitutivo
viene riconosciuto con priorità a coloro che nei fatti non
possono fare a meno di un accompagnatore non avendo nella loro
sfera familiare o sociale alternative praticabili.
Con riferimento al comma 5 dell'articolo 1, si osserva che
la gradualità nella concessione dell'assegno proposta riguarda
coloro che nel biennio precedente all'approvazione della legge
non hanno fruito dell'accompagnatore militare ma che comunque
ne hanno fatto richiesta almeno una volta nell'ultimo
triennio, nonché quelli che pur avendone titolo non hanno mai
richiesto l'accompagnatore: di fatto non si vuole negare il
diritto all'assegno sostitutivo ma solo graduarlo nel
tempo.
Approfondendo, poi, l'aspetto finanziario, si richiama
l'attenzione sul limite posto nel già esaminato comma 2,
poiché di primo impatto potrebbe generare l'idea che la sola
prima applicazione di quanto previsto dal comma medesimo ne
causerebbe l'esaurimento. A questo proposito, possono essere
di aiuto i dati forniti dal Ministro della difesa alle
associazioni combattentistiche e d'arma, dai quali emerge che
alla data del 22 agosto 2000, i soldati di leva con l'incarico
di accompagnatori di grandi invalidi assommavano a 693 unità
contro circa 2.500 potenziali aventi titolo. Di qui la logica
della gradualità prima illustrata a proposito del secondo
comma e del successivo quinto comma dalla quale si evince che
soltanto in linea teorica, ovviamente lontana da ogni
possibile senso realistico, altrettanti, vale a dire 693
grandi invalidi potrebbero alla data di entrata in vigore
della presente legge richiedere l'assegno sostitutivo. La
condizione però posta, che vede la concessione dell'assegno
sostitutivo in subordine alla mancata assegnazione
dell'accompagnatore da parte degli enti preposti, lascia
comprendere che nella pratica dei fatti a tale situazione si
perverrà solo progressivamente in ordine alla diminuzione dei
giovani chiamati al servizio di leva. A conti fatti, quindi,
lo stanziamento di dieci miliardi per il secondo semestre 2002
e di venti miliardi per gli anni a seguire potrà risultare
verosimilmente superiore all'effettivo ammontare della spesa
iniziale poiché il numero dei grandi invalidi che non
riceveranno l'accompagnatore sarà certamente inferiore al
numero degli assegni concedibili che sulla base delle misure
indicate al terzo comma e al secondo periodo del successivo
quinto comma potrebbero raggiungere il numero di cinquecento
unità. Sugli sviluppi successivi della spesa va tenuta
presente l'incidenza della naturale diminuzione degli aventi
titolo che, come si ricava agevolmente dai dati figuranti nei
tabulati del Ministero dell'economia e delle finanze sui
pensionati di guerra, è stata nell'ultimo anno di circa il 9
per cento, incidenza purtroppo destinata a accentuarsi.
Infine, relativamente al contenuto dell'articolo 2 della
presente proposta va rilevato che trattasi di una operazione
del tutto priva di oneri di spesa in quanto mera estensione,
ai grandi invalidi per servizio, di quanto disposto riguardo
ai grandi invalidi di guerra dall'articolo 3 della legge 8
agosto 2000, n. 236, che consiste nel semplice conglobamento
in un unico assegno aggiuntivo di superinvalidità di alcuni
assegni fruiti anche dai grandi invalidi per servizio.
Onorevoli colleghi, raccomandiamo la sollecita
approvazione della presente proposta di legge, così da evitare
che l'abolizione del servizio di leva obbligatorio, già in
corso di attuazione, produca quei vuoti nell'assistenza dei
grandi invalidi di guerra e per servizio, come sopra
illustrato.