XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1382




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Assegno sostitutivo
dell'accompagnatore militare)

        1. Il secondo comma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

            "I pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3), 4), comma secondo; A-bis; B), numero 1); C); D), E) numero 1), della citata tabella E possono ottenere, a richiesta anche nominativa, un accompagnatore militare o un accompagnatore del servizio civile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella medesima tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare".

        2. A decorrere dal 1^ luglio 2002, qualora gli enti preposti non siano in grado di corrispondere, entro un mese, alle richieste di assegnazione di accompagnatori inoltrate da grandi invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3), 4), comma secondo e A-bis) della tabella E annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, agli stessi compete, a domanda e fino ad esaurimento dello stanziamento, un assegno mensile esente da imposte a condizione che i richiedenti, alla data di approvazione della presente legge, fruiscano o abbiano fruito almeno una volta nel biennio precedente di un accompagnatore militare o civile.
        3. L'assegno sostitutivo di cui al comma 2 viene erogato nelle seguenti misure mensili:

                a) lire 4.300.000 in favore degli ascritti alla citata tabella E, lettera A), n. 1), affetti da cecità bilaterale assoluta accompagnata dall'amputazione degli arti superiori o inferiori o dalla mancanza funzionale degli stessi o dalla sordità bilaterale assoluta, nonché in favore degli ascritti alla citata tabella E, lettera A, numero 2, affetti dalla perdita anatomica o funzionale dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme;

                b) lire 3.200.000 in favore degli ascritti alla citata tabella E, lettera A), numero 1), affetti da cecità bilaterale assoluta accompagnata dall'amputazione di un arto, fino al limite di una mano o di un piede o la sua perdita funzionale;

                c) lire 3.000.000 in favore degli ascritti alla citata tabella E, lettera A), numeri 1), 3) e 4), comma secondo;

                d) lire 2.500.000 in favore degli ascritti alla citata tabella E, lettera A-bis).

        4. Per gli anni 2002 e 2003 all'assegno sostitutivo dell'accompagnatore non si applica l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni.
        5. Semestralmente dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede all'accertamento del numero degli assegni corrisposti a detta data in sostituzione dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione in via prioritaria della disposizione di cui al comma 2, si provvede, nell'ambito delle risorse residue, alla determinazione del numero degli assegni che potranno, a tale titolo, essere liquidati agli altri aventi diritto, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta di tale servizio almeno una volta nel triennio precedente all'entrata in vigore della presente legge, ai quali gli enti preposti non siano più in grado di assegnare a domanda un accompagnatore. Ove spettante nell'ambito delle risorse disponibili, in favore dei grandi invalidi affetti dalle infermità ascritte alle lettere B), numero 1), C), D), ed E), numero 1), della tabella E annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, l'assegno sostitutivo verrà corrisposto nella misura mensile di lire 1.500.000.
        6. Alla liquidazione del predetto assegno provvedono i competenti Dipartimenti provinciali del tesoro.


Art. 2.

(Assegno di superinvalidità)

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai grandi invalidi per servizio affetti dalle invalidità di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e alla lettera A-bis), numeri 1) e 2), della tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è estesa l'applicazione dell'articolo 3 della legge 18 agosto 2000, n. 236. I commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, sono abrogati.


Art. 3.

(Copertura finanziaria)

        1. All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, determinato nella misura massima di lire 10 miliardi per l'anno 2002 e di lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Frontespizio Relazione