XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1382
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Assegno sostitutivo
dell'accompagnatore militare)
1. Il secondo comma dell'articolo 21 del testo unico delle
norme in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"I pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle
lettere A), numeri 1), 2), 3), 4), comma secondo; A-bis;
B), numero 1); C); D), E) numero 1), della citata tabella
E possono ottenere, a richiesta anche nominativa, un
accompagnatore militare o un accompagnatore del servizio
civile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per
servizio previsti dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 2
maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da
invalidità comunque specificate nella medesima tabella E
che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare".
2. A decorrere dal 1^ luglio 2002, qualora gli enti
preposti non siano in grado di corrispondere, entro un mese,
alle richieste di assegnazione di accompagnatori inoltrate da
grandi invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3),
4), comma secondo e A-bis) della tabella E annessa al
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, agli
stessi compete, a domanda e fino ad esaurimento dello
stanziamento, un assegno mensile esente da imposte a
condizione che i richiedenti, alla data di approvazione della
presente legge, fruiscano o abbiano fruito almeno una volta
nel biennio precedente di un accompagnatore militare o
civile.
3. L'assegno sostitutivo di cui al comma 2 viene erogato
nelle seguenti misure mensili:
a) lire 4.300.000 in favore degli ascritti alla
citata tabella E, lettera A), n. 1), affetti da cecità
bilaterale assoluta accompagnata dall'amputazione degli arti
superiori o inferiori o dalla mancanza funzionale degli stessi
o dalla sordità bilaterale assoluta, nonché in favore degli
ascritti alla citata tabella E, lettera A, numero 2, affetti
dalla perdita anatomica o funzionale dei quattro arti fino al
limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi
insieme;
b) lire 3.200.000 in favore degli ascritti alla
citata tabella E, lettera A), numero 1), affetti da
cecità bilaterale assoluta accompagnata dall'amputazione di un
arto, fino al limite di una mano o di un piede o la sua
perdita funzionale;
c) lire 3.000.000 in favore degli ascritti alla
citata tabella E, lettera A), numeri 1), 3) e 4), comma
secondo;
d) lire 2.500.000 in favore degli ascritti alla
citata tabella E, lettera A-bis).
4. Per gli anni 2002 e 2003 all'assegno sostitutivo
dell'accompagnatore non si applica l'adeguamento automatico di
cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e
successive modificazioni.
5. Semestralmente dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si
procede all'accertamento del numero degli assegni corrisposti
a detta data in sostituzione dell'accompagnatore e, fatta
salva l'applicazione in via prioritaria della disposizione di
cui al comma 2, si provvede, nell'ambito delle risorse
residue, alla determinazione del numero degli assegni che
potranno, a tale titolo, essere liquidati agli altri aventi
diritto, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto
richiesta di tale servizio almeno una volta nel triennio
precedente all'entrata in vigore della presente legge, ai
quali gli enti preposti non siano più in grado di assegnare a
domanda un accompagnatore. Ove spettante nell'ambito delle
risorse disponibili, in favore dei grandi invalidi affetti
dalle infermità ascritte alle lettere B), numero 1), C), D),
ed E), numero 1), della tabella E annessa al testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, e successive modificazioni, l'assegno
sostitutivo verrà corrisposto nella misura mensile di lire
1.500.000.
6. Alla liquidazione del predetto assegno provvedono i
competenti Dipartimenti provinciali del tesoro.
Art. 2.
(Assegno di superinvalidità)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge ai grandi invalidi per servizio affetti dalle
invalidità di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3) e 4),
secondo comma, e alla lettera A-bis), numeri 1) e 2),
della tabella E annessa al testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni, è estesa l'applicazione dell'articolo 3 della
legge 18 agosto 2000, n. 236. I commi terzo, quarto e quinto
dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, sono
abrogati.
Art. 3.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dalla applicazione della presente
legge, determinato nella misura massima di lire 10 miliardi
per l'anno 2002 e di lire 20 miliardi a decorrere dall'anno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.