XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1381




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge mira ad introdurre una disciplina di principio per lo svolgimento professionale delle attività grafiche e fotografiche, con l'obiettivo di introdurre una tutela organica per l'esercizio di attività che, in un'epoca storica caratterizzata dalla straordinaria espansione e diffusione degli strumenti della comunicazione e dall'avvento della civiltà dell'immagine, assumono un'importanza decisiva nella sfera dell'informazione e degli scambi culturali, nonché nei processi di formazione del senso comune e della mentalità collettiva.
        Funzioni tanto complesse richiedono certamente la garanzia di una comprovata qualificazione professionale degli operatori, sia come strumento indispensabile per valorizzare la capacità e la serietà del lavoro svolto, sia per offrire al pubblico una concreta garanzia a vedere salvaguardato il proprio diritto ad un'immagine e ad una comunicazione corrette.
        In tale ottica la proposta di legge che si propone risulta mirata a prevedere alcune misure volte ad innalzare il "livello di preparazione professionale, culturale e tecnica" degli operatori che avviano l'esercizio delle attività in esame, soprattutto in rapporto alle rilevanti "responsabilità" che essi devono assumersi in funzione della "tutela di valori e di beni immateriali che in una società culturalmente e tecnologicamente evoluta devono essere salvaguardati"; pertanto, la "filosofia" che ispira la nuova legge quadro riposa sul riconoscimento del ruolo professionalmente qualificato delle categorie stesse quale "presupposto essenziale per la salvaguardia di superiori esigenze proprie della collettività: la valorizzazione della cultura, la corretta diffusione delle conoscenze e la tutela dell'immagine".
        Ciò significa che l'impostazione di principio che ispira il nuovo provvedimento "risulta orientata anche alla salvaguardia" dei superiori princìpi di "libertà delle espressioni artistiche" e di "libera manifestazione del pensiero" in armonia con i superiori princìpi costituzionali.
        La proposta di legge è tesa anche a "valorizzare la professionalità degli operatori del settore" per metterli in grado di competere meglio con i loro colleghi degli altri Paesi europei, per i quali, in varie misure, sono quasi ovunque previsti percorsi formativi specifici e sono richiesti - da una legislazione attenta, comunque, alle esigenze del mercato - "sistemi di qualificazione professionale, quale presupposto per accedere all'esercizio dell'attività", proprio "in funzione della salvaguardia di quelle superiori esigenze della collettività attinenti alla tutela della cultura e dell'immagine".
        L'urgenza della adozione di un tale provvedimento è confermata anche da recenti incontri e confronti professionali, organizzati tra le associazioni rappresentative dei settori interessati dei Paesi dell'Unione europea: è emersa l'esistenza di un gap formativo (e conseguentemente culturale) di base tra gli operatori italiani ed i loro colleghi europei dell'area comunicazione, il che significa minori opportunità economiche e, soprattutto, insufficienti garanzie per i consumatori, privati o commerciali.
        In senso coerente va osservato che l'introduzione di una disciplina, come quella in esame, nel nostro ordinamento sarebbe utile a creare i migliori presupposti per applicare agli operatori professionali dell'area della comunicazione i princìpi vigenti in materia di "libertà di circolazione, di libertà di stabilimento e di reciproco riconoscimento" nell'Unione europea. A tale riguardo, infatti, va evidenziato che con apposita direttiva, già recepita nel nostro ordinamento nel 1991 con il decreto legislativo n. 391, è stato disciplinato l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento da parte delle imprese esercenti le attività fotografiche dei vari Stati membri dell'Unione europea, prevedendo a tale fine l'obbligo di certificare l'effettivo esercizio dell'attività nel Paese di provenienza per determinati periodi provando il possesso di conoscenze ed attitudini professionali.
        Proprio in virtù di tale quadro normativo e tenendo conto della realtà esistente negli altri Paesi membri dell'Unione europea, risulta necessario prevedere nel nostro ordinamento l'approvazione di una legge quadro sulle arti grafiche e fotografiche.
        Nella prospettiva esposta sarebbe possibile dare risposta anche a numerose problematiche di natura giuridica che coinvolgono il settore della comunicazione. Si pensi alla tutela dei diritti di autore, dei diritti connessi alla diffusione, all'utilizzo ed allo sfruttamento dell'immagine, alla tutela del diritto alla riservatezza, alla proprietà del documento fotografico e grafico, ai rapporti fra immagine e libertà di espressione individuale; e tutto ciò in un contesto di sviluppo di sistemi tecnologicamente avanzati nel quale la riproduzione di immagini va acquisendo sempre più rilevanza come mezzo di informazione, documentazione, comunicazione e ricerca, anche in una prospettiva internazionale.
        La sostanziale assenza di una disciplina dell'esercizio dell'attività alimenta, inoltre, un mercato nel quale agiscono indisturbati operatori del tutto irregolari ed in cui si evidenziano cospicue sacche di "abusivismo" e di "evasione", sotto il profilo professionale, contributivo e fiscale.
        Tale situazione produce danni non solo alla clientela, che riceve servizi non qualificati, ma anche agli operatori professionali più seri, costretti a confrontarsi con un mercato viziato dalla presenza di operatori abusivi che svolgono "concorrenza sleale", e che portano danno all'erario.
        La disciplina che si propone è rivolta, altresì, ad introdurre diverse misure piuttosto penetranti, di semplificazione in conformità ai recenti princìpi e criteri previsti per semplificare e razionalizzare le procedure attinenti al regime autorizzatorio o concessorio per l'avvio e l'esercizio delle attività imprenditoriali.
        Sul piano dei princìpi ispiratori va ulteriormente evidenziato come la disciplina prevista dalla presente proposta di legge si ponga in piena armonia con i princìpi di liberalizzazione, di deregolamentazione e di tutela dei consumatori che ispirano il nostro ordinamento nel quadro delle norme sul mercato e sulla concorrenza, e come venga a porsi a pieno titolo nel nuovo assetto costituzionale relativo alla ripartizione delle competenze legislative fra lo Stato e le regioni, in materia di disciplina giuridica delle attività economiche, imprenditoriali e professionali. Proprio in questa visuale il progetto è mirato a riconoscere alle regioni, anche per il tramite della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un ruolo di carattere imprescindibile ai fini dell'applicazione organica e coerente della nuova disciplina e per il perseguimento dei princìpi essenziali che la ispirano.
        Si indicano, in sintesi, i contenuti della proposta di legge.
        L'articolo 1 definisce le attività soggette alla nuova disciplina per quanto concerne sia le attività grafiche, nelle varie tipologie, sia quelle fotografiche e legate all'immagine (foto-video-cinematografiche).
        L'articolo 2 stabilisce i requisiti professionali ed i percorsi formativi basati, nelle cinque alternative indicate, sul conseguimento di attestati di formazione professionale e di diplomi di studio e sullo svolgimento di periodi di esperienza lavorativa. Viene demandata a appositi regolamenti di attuazione ed alle competenze delle regioni la disciplina dei corsi regionali e degli esami richiesti per lo svolgimento delle attività, con la previsione della copertura degli oneri a carico degli interessati.
        All'articolo 3 sono indicati i soggetti che, essendo in possesso dei requisiti professionali individuati, intendono esercitare l'attività in forma di impresa o di lavoro professionale autonomo.
        All'articolo 4 si precisano espressamente le norme da abrogare al fine di semplificare e snellire gli adempimenti necessari all'avvio ed all'esercizio dell'attività, ed all'articolo 5 sono definite le sanzioni amministrative da applicare in caso di mancato rispetto della nuova regolamentazione.
        L'articolo 6 stabilisce le disposizioni transitorie da utilizzare nella fase di prima applicazione della legge, riconoscendo l'abilitazione ad esercitare le attività previste dall'articolo 1 a tutti i soggetti che possano comunque dimostrare di aver svolto professionalmente tale attività alla data di entrata in vigore della legge, in modo da tutelare il patrimonio professionale esistente.
        L'articolo 7 concerne l'inserimento delle attività grafiche e fotografiche nella normativa che recepisce la disciplina comunitaria relativa al riconoscimento dei requisiti di qualificazione professionale per l'espletamento di attività economiche negli Stati membri dell'Unione europea (libertà di stabilimento).
        Gli articoli 8 e 9, recano, rispettivamente, norme per le regioni e le province autonome e la data di entrata in vigore della legge.
        Il testo è il risultato di un ampio lavoro di approfondimento svolto nella X Commissione del Senato della Repubblica a partire dalla seduta del 5 maggio 1998 nella XIII legislatura. Tali approfondimenti, compiuti anche attraverso lo svolgimento di specifiche audizioni delle organizzazioni rappresentative delle categorie professionali interessate, hanno condotto alla elaborazione di un primo testo unificato presentato alla medesima Commissione nella seduta del 14 gennaio 1999. Sul testo unificato si è realizzata un'ulteriore ampia discussione, nella quale sono intervenuti i rappresentanti dei diversi gruppi parlamentari, che ha consentito la delineazione di ulteriori modifiche e la formulazione di un nuovo testo unificato presentato in Commissione il 15 settembre 1999. Esso è stato ulteriormente emendato anche per tener conto dei pareri formulati dalla Commissione Affari costituzionali, dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali e dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee, e, una volta esaurito il suo esame, è stato adottato con la relazione della X Commissione comunicata alla Presidenza del Senato della Repubblica il 4 luglio 2000.
        Tuttavia, il carico soverchio di lavoro dell'Aula del Senato della Repubblica e le priorità definite nell'agenda dei lavori parlamentari nell'ultima fase della stessa legislatura non hanno consentito di procedere all'approvazione del disegno di legge.
        A tale riguardo si provvede a presentare l'identico testo già approvato dalla X Commissione del Senato della Repubblica in sede referente nella XIII legislatura e rimesso all'Assemblea, sul quale si era registrata un'ampia convergenza di consensi sia sotto il profilo consultivo da parte delle diverse Commissioni competenti, sia sul piano politico da parte della maggioranza e dell'opposizione.




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