XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1381
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
mira ad introdurre una disciplina di principio per lo
svolgimento professionale delle attività grafiche e
fotografiche, con l'obiettivo di introdurre una tutela
organica per l'esercizio di attività che, in un'epoca storica
caratterizzata dalla straordinaria espansione e diffusione
degli strumenti della comunicazione e dall'avvento della
civiltà dell'immagine, assumono un'importanza decisiva nella
sfera dell'informazione e degli scambi culturali, nonché nei
processi di formazione del senso comune e della mentalità
collettiva.
Funzioni tanto complesse richiedono certamente la garanzia
di una comprovata qualificazione professionale degli
operatori, sia come strumento indispensabile per valorizzare
la capacità e la serietà del lavoro svolto, sia per offrire al
pubblico una concreta garanzia a vedere salvaguardato il
proprio diritto ad un'immagine e ad una comunicazione
corrette.
In tale ottica la proposta di legge che si propone risulta
mirata a prevedere alcune misure volte ad innalzare il
"livello di preparazione professionale, culturale e tecnica"
degli operatori che avviano l'esercizio delle attività in
esame, soprattutto in rapporto alle rilevanti "responsabilità"
che essi devono assumersi in funzione della "tutela di valori
e di beni immateriali che in una società culturalmente e
tecnologicamente evoluta devono essere salvaguardati";
pertanto, la "filosofia" che ispira la nuova legge quadro
riposa sul riconoscimento del ruolo professionalmente
qualificato delle categorie stesse quale "presupposto
essenziale per la salvaguardia di superiori esigenze proprie
della collettività: la valorizzazione della cultura, la
corretta diffusione delle conoscenze e la tutela
dell'immagine".
Ciò significa che l'impostazione di principio che ispira
il nuovo provvedimento "risulta orientata anche alla
salvaguardia" dei superiori princìpi di "libertà delle
espressioni artistiche" e di "libera manifestazione del
pensiero" in armonia con i superiori princìpi
costituzionali.
La proposta di legge è tesa anche a "valorizzare la
professionalità degli operatori del settore" per metterli in
grado di competere meglio con i loro colleghi degli altri
Paesi europei, per i quali, in varie misure, sono quasi
ovunque previsti percorsi formativi specifici e sono richiesti
- da una legislazione attenta, comunque, alle esigenze del
mercato - "sistemi di qualificazione professionale, quale
presupposto per accedere all'esercizio dell'attività", proprio
"in funzione della salvaguardia di quelle superiori esigenze
della collettività attinenti alla tutela della cultura e
dell'immagine".
L'urgenza della adozione di un tale provvedimento è
confermata anche da recenti incontri e confronti
professionali, organizzati tra le associazioni rappresentative
dei settori interessati dei Paesi dell'Unione europea: è
emersa l'esistenza di un gap formativo (e
conseguentemente culturale) di base tra gli operatori italiani
ed i loro colleghi europei dell'area comunicazione, il che
significa minori opportunità economiche e, soprattutto,
insufficienti garanzie per i consumatori, privati o
commerciali.
In senso coerente va osservato che l'introduzione di una
disciplina, come quella in esame, nel nostro ordinamento
sarebbe utile a creare i migliori presupposti per applicare
agli operatori professionali dell'area della comunicazione i
princìpi vigenti in materia di "libertà di circolazione, di
libertà di stabilimento e di reciproco riconoscimento"
nell'Unione europea. A tale riguardo, infatti, va evidenziato
che con apposita direttiva, già recepita nel nostro
ordinamento nel 1991 con il decreto legislativo n. 391, è
stato disciplinato l'esercizio effettivo del diritto di
stabilimento da parte delle imprese esercenti le attività
fotografiche dei vari Stati membri dell'Unione europea,
prevedendo a tale fine l'obbligo di certificare l'effettivo
esercizio dell'attività nel Paese di provenienza per
determinati periodi provando il possesso di conoscenze ed
attitudini professionali.
Proprio in virtù di tale quadro normativo e tenendo conto
della realtà esistente negli altri Paesi membri dell'Unione
europea, risulta necessario prevedere nel nostro ordinamento
l'approvazione di una legge quadro sulle arti grafiche e
fotografiche.
Nella prospettiva esposta sarebbe possibile dare risposta
anche a numerose problematiche di natura giuridica che
coinvolgono il settore della comunicazione. Si pensi alla
tutela dei diritti di autore, dei diritti connessi alla
diffusione, all'utilizzo ed allo sfruttamento dell'immagine,
alla tutela del diritto alla riservatezza, alla proprietà del
documento fotografico e grafico, ai rapporti fra immagine e
libertà di espressione individuale; e tutto ciò in un contesto
di sviluppo di sistemi tecnologicamente avanzati nel quale la
riproduzione di immagini va acquisendo sempre più rilevanza
come mezzo di informazione, documentazione, comunicazione e
ricerca, anche in una prospettiva internazionale.
La sostanziale assenza di una disciplina dell'esercizio
dell'attività alimenta, inoltre, un mercato nel quale agiscono
indisturbati operatori del tutto irregolari ed in cui si
evidenziano cospicue sacche di "abusivismo" e di "evasione",
sotto il profilo professionale, contributivo e fiscale.
Tale situazione produce danni non solo alla clientela, che
riceve servizi non qualificati, ma anche agli operatori
professionali più seri, costretti a confrontarsi con un
mercato viziato dalla presenza di operatori abusivi che
svolgono "concorrenza sleale", e che portano danno
all'erario.
La disciplina che si propone è rivolta, altresì, ad
introdurre diverse misure piuttosto penetranti, di
semplificazione in conformità ai recenti princìpi e criteri
previsti per semplificare e razionalizzare le procedure
attinenti al regime autorizzatorio o concessorio per l'avvio e
l'esercizio delle attività imprenditoriali.
Sul piano dei princìpi ispiratori va ulteriormente
evidenziato come la disciplina prevista dalla presente
proposta di legge si ponga in piena armonia con i princìpi di
liberalizzazione, di deregolamentazione e di tutela dei
consumatori che ispirano il nostro ordinamento nel quadro
delle norme sul mercato e sulla concorrenza, e come venga a
porsi a pieno titolo nel nuovo assetto costituzionale relativo
alla ripartizione delle competenze legislative fra lo Stato e
le regioni, in materia di disciplina giuridica delle attività
economiche, imprenditoriali e professionali. Proprio in questa
visuale il progetto è mirato a riconoscere alle regioni, anche
per il tramite della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, un ruolo di carattere imprescindibile ai fini
dell'applicazione organica e coerente della nuova disciplina e
per il perseguimento dei princìpi essenziali che la
ispirano.
Si indicano, in sintesi, i contenuti della proposta di
legge.
L'articolo 1 definisce le attività soggette alla nuova
disciplina per quanto concerne sia le attività grafiche, nelle
varie tipologie, sia quelle fotografiche e legate all'immagine
(foto-video-cinematografiche).
L'articolo 2 stabilisce i requisiti professionali ed i
percorsi formativi basati, nelle cinque alternative indicate,
sul conseguimento di attestati di formazione professionale e
di diplomi di studio e sullo svolgimento di periodi di
esperienza lavorativa. Viene demandata a appositi regolamenti
di attuazione ed alle competenze delle regioni la disciplina
dei corsi regionali e degli esami richiesti per lo svolgimento
delle attività, con la previsione della copertura degli oneri
a carico degli interessati.
All'articolo 3 sono indicati i soggetti che, essendo in
possesso dei requisiti professionali individuati, intendono
esercitare l'attività in forma di impresa o di lavoro
professionale autonomo.
All'articolo 4 si precisano espressamente le norme da
abrogare al fine di semplificare e snellire gli adempimenti
necessari all'avvio ed all'esercizio dell'attività, ed
all'articolo 5 sono definite le sanzioni amministrative da
applicare in caso di mancato rispetto della nuova
regolamentazione.
L'articolo 6 stabilisce le disposizioni transitorie da
utilizzare nella fase di prima applicazione della legge,
riconoscendo l'abilitazione ad esercitare le attività previste
dall'articolo 1 a tutti i soggetti che possano comunque
dimostrare di aver svolto professionalmente tale attività alla
data di entrata in vigore della legge, in modo da tutelare il
patrimonio professionale esistente.
L'articolo 7 concerne l'inserimento delle attività
grafiche e fotografiche nella normativa che recepisce la
disciplina comunitaria relativa al riconoscimento dei
requisiti di qualificazione professionale per l'espletamento
di attività economiche negli Stati membri dell'Unione europea
(libertà di stabilimento).
Gli articoli 8 e 9, recano, rispettivamente, norme per le
regioni e le province autonome e la data di entrata in vigore
della legge.
Il testo è il risultato di un ampio lavoro di
approfondimento svolto nella X Commissione del Senato della
Repubblica a partire dalla seduta del 5 maggio 1998 nella XIII
legislatura. Tali approfondimenti, compiuti anche attraverso
lo svolgimento di specifiche audizioni delle organizzazioni
rappresentative delle categorie professionali interessate,
hanno condotto alla elaborazione di un primo testo unificato
presentato alla medesima Commissione nella seduta del 14
gennaio 1999. Sul testo unificato si è realizzata un'ulteriore
ampia discussione, nella quale sono intervenuti i
rappresentanti dei diversi gruppi parlamentari, che ha
consentito la delineazione di ulteriori modifiche e la
formulazione di un nuovo testo unificato presentato in
Commissione il 15 settembre 1999. Esso è stato ulteriormente
emendato anche per tener conto dei pareri formulati dalla
Commissione Affari costituzionali, dalla Commissione
parlamentare per le questioni regionali e dalla Giunta per gli
affari delle Comunità europee, e, una volta esaurito il suo
esame, è stato adottato con la relazione della X Commissione
comunicata alla Presidenza del Senato della Repubblica il 4
luglio 2000.
Tuttavia, il carico soverchio di lavoro dell'Aula del
Senato della Repubblica e le priorità definite nell'agenda dei
lavori parlamentari nell'ultima fase della stessa legislatura
non hanno consentito di procedere all'approvazione del disegno
di legge.
A tale riguardo si provvede a presentare l'identico testo
già approvato dalla X Commissione del Senato della Repubblica
in sede referente nella XIII legislatura e rimesso
all'Assemblea, sul quale si era registrata un'ampia
convergenza di consensi sia sotto il profilo consultivo da
parte delle diverse Commissioni competenti, sia sul piano
politico da parte della maggioranza e dell'opposizione.