XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1381
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizione delle attività).
1. Sono soggetti alla disciplina della presente legge
coloro i quali esercitano professionalmente in forma singola o
associata attività grafiche e foto-video-cinematografiche,
quali definite dal presente articolo.
2. Si considerano attività grafiche le attività esercitate
con qualsiasi mezzo e tecnologia consistenti nello svolgimento
di operazioni di prestampa, disegno tecnico, grafica
pubblicitaria, grafica informatica, stampa tradizionale e
digitale, serigrafia, cartotecnica, legatoria.
3. Si considerano attività fotografiche le attività
foto-video-cinematografiche consistenti nello svolgimento di
qualsiasi operazione di ripresa, sviluppo e stampa,
elaborazione e composizione di immagini, nonché ogni altra
operazione a queste connessa, anche mediante l'utilizzo di
strumenti di elaborazione elettronica.
Art. 2.
(Requisiti professionali e percorsi formativi. Competenze
delle regioni).
1. Per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 è
necessaria una apposita e specifica qualificazione
professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei
seguenti requisiti:
a) attestato relativo al superamento di un corso
regionale di qualificazione tecnico-professionale di durata
triennale, ovvero di durata biennale qualora successivo al
conseguimento di un diploma di maturità non specialistico;
b) attestato di qualifica in materia tecnica
attinente all'attività conseguito ai sensi delle norme vigenti
in materia di istruzione tecnica o di formazione
professionale, seguito da un periodo di inserimento di un anno
in un'impresa del settore;
c) diploma di maturità tecnica, professionale o
d'arte applicata inerente l'attività;
d) diploma di scuola dell'obbligo e svolgimento di
un periodo di inserimento in un'impresa del settore per la
durata di tre anni, riducibile a due anni se preceduto da un
periodo di apprendistato svolto ai sensi della contrattazione
collettiva;
e) per le attività di grafica pubblicitaria e di
grafica informatica, di cui all'articolo 1, comma 2, e
foto-video-cinematografiche di cui al medesimo articolo 1,
comma 3, il superamento di un esame teorico-pratico di
idoneità professionale.
2. Con la dizione "periodo di inserimento" di cui alle
lettere b) e d) del comma 1, si intendono il
rapporto di lavoro dipendente qualificato e ogni altra forma
di collaborazione tecnica e continuativa nell'ambito
dell'impresa, anche in qualità di titolare, collaboratore
familiare o socio partecipante al lavoro, da accertare anche
mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previa intesa nell'ambito della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni nazionali di
categoria maggiormente rappresentative degli artigiani e degli
industriali, nonché il Consiglio nazionale dei consumatori e
degli utenti di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, sono
stabiliti, anche ai fini dell'articolo 40, comma 1, decimo
periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, ed ai fini dell'articolo 18 della legge 24
giugno 1997, n. 196, le linee guida ed i criteri generali ai
quali le regioni devono attenersi per la definizione dei
contenuti tecnici e culturali dei programmi e degli esami
conclusivi relativi ai corsi di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 del presente articolo, nonché dell'esame
teorico-pratico di cui alla lettera e) del medesimo
comma.
4. Le regioni, sulla base delle linee guida e dei criteri
di cui al comma 3, sentite le organizzazioni regionali di
categoria maggiormente rappresentative degli artigiani e degli
industriali, provvedono a:
a) disciplinare i corsi regionali di cui al comma
1, lettere a) e b), nell'ambito delle proprie
competenze in materia di formazione professionale;
b) disciplinare le modalità di svolgimento
dell'esame teorico-pratico di cui alla lettera e) del
comma 1, prevedendo la partecipazione nelle commissioni
d'esame di esperti designati dalle organizzazioni del settore
maggiormente rappresentative e la copertura dei costi di detti
esami attraverso contributi a carico dei partecipanti;
c) emanare le norme attuative per il rilascio del
tesserino di cui al comma 7 dell'articolo 3, provvedendo alla
determinazione dei diritti a carico dei soggetti richiedenti
per la copertura degli oneri necessari e delle relative
modalità di versamento.
Art. 3.
(Esercizio delle attività).
1. I soggetti che intendono esercitare una o più tra le
attività di cui all'articolo 1 della presente legge,
presentano, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, denuncia di inizio
delle attività, dichiarando, altresì, il possesso dei
requisiti di cui all'articolo 2 della presente legge.
2. Le imprese artigiane presentano la denuncia alla
commissione provinciale per l'artigianato, unitamente alla
domanda di iscrizione al relativo albo, ai fini del
riconoscimento della qualifica artigiana; la commissione
provinciale per l'artigianato provvede all'iscrizione nei
termini e per gli effetti di cui alla legge 8 agosto 1985, n.
443, e successive modificazioni, previa verifica d'ufficio del
possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della presente
legge.
3. Le imprese non artigiane presentano la denuncia,
unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del
registro delle imprese il quale provvede, entro il termine di
dieci giorni previsto dall'articolo 11, comma 8, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria
dell'impresa nonché alla sua iscrizione definitiva, entro due
mesi dalla denuncia, previa verifica d'ufficio del possesso
dei requisiti di cui all'articolo 2 della presente legge.
4. I soggetti che intendono svolgere esclusivamente
operazioni di ripresa e di elaborazione stilistica e
figurativa, in assenza di una pur minima organizzazione
aziendale, possono esercitare l'attività in forma di lavoro
autonomo, previa presentazione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura della denuncia di cui al
comma 1 del presente articolo, in cui dichiarino, altresì, il
possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. I predetti
soggetti sono iscritti in un apposito registro tenuto dalla
stessa camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, previa verifica d'ufficio della sussistenza dei
requisiti suddetti.
5. Le spese derivanti dalla tenuta del registro di cui al
comma 4 sono a carico dei soggetti iscritti secondo criteri
determinati dalle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura.
6. Nelle imprese di cui ai commi 2 e 3 del presente
articolo devono possedere i requisiti di qualificazione
professionale indicati nell'articolo 2 il titolare o, nel caso
di imprese esercitate in forma societaria, almeno uno dei soci
direttamente impegnati sul piano tecnico nello svolgimento
dell'attività o, nel caso di imprese non artigiane, un
responsabile tecnico appositamente preposto.
7. I soggetti in possesso dei requisiti necessari per
l'esercizio delle attività foto-video-cinematografiche
ricevono dalla regione un apposito tesserino di riconoscimento
da esibire su richiesta delle autorità competenti. I
dipendenti ed i collaboratori familiari, incaricati di
operazioni di ripresa all'esterno dell'azienda, devono
esibire, a richiesta delle pubbliche autorità, apposita
documentazione scritta rilasciata dall'impresa.
Art. 4.
(Abrogazioni).
1. Alla lettera f) dell'articolo 164 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le parole: "fermo restando
l'obbligo di informazione tempestiva all'autorità di pubblica
sicurezza" sono soppresse.
2. All'articolo 19, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il numero
11) è abrogato; ai commi quarto e quinto del medesimo articolo
19, la parola: "11)," è soppressa.
3. La legge 2 febbraio 1939, n. 374, è abrogata, fatto
salvo l'articolo 11.
4. Sono altresì abrogati gli articoli 4 e 5 del
regolamento di cui al regio decreto 12 dicembre 1940, n.
2052.
Art. 5.
(Sanzioni).
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste
dalle norme vigenti per la omessa iscrizione all'albo
provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 5
della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni,
e nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del
codice civile, dalle competenti autorità amministrative
indicate dalle leggi regionali, con le procedure di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, è
inflitta:
a) nei confronti di chi esercita le attività
previste dall'articolo 1 senza i requisiti professionali di
cui all'articolo 2, la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da un minimo di lire un milione ad un massimo di
lire 5 milioni e, in caso di recidiva, il sequestro delle
attrezzature utilizzate per l'esercizio abusivo
dell'attività;
b) nei confronti di chi esercita le attività
previste dall'articolo 1 senza il tesserino di cui al comma 7
dell'articolo 3, la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da un minimo di lire 50 mila ad un massimo di lire
200 mila; l'obbligo di esibire il tesserino all'autorità
competente deve essere adempiuto entro quindici giorni dalla
data del verbale di contestazione; in mancanza di tale
adempimento si applicano le sanzioni pecuniarie di cui alla
lettera a).
2. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al
presente articolo sono aggiornati ogni cinque anni con decreto
del Ministro delle attività produttive.
Art. 6.
(Disposizioni transitorie).
1. In fase di prima attuazione della presente legge, i
soggetti esercenti almeno una delle attività di cui
all'articolo 1 che, alla data di entrata in vigore della
medesima legge, risultino titolari o soci di imprese iscritte
agli albi provinciali delle imprese artigiane di cui
all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive
modificazioni, o al registro delle imprese di cui all'articolo
2188 del codice civile, sono abilitati d'ufficio all'esercizio
delle suddette attività.
2. In fase di prima attuazione della presente legge, i
lavoratori autonomi esercenti le attività di cui al comma 4
dell'articolo 3, alla data di entrata in vigore della medesima
legge, si considerano in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 2. Tali soggetti, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, presentano alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella cui
circoscrizione ricade la loro residenza, domanda di iscrizione
al registro di cui all'articolo 3, comma 4, nella quale
dichiarano di aver esercitato in precedenza l'attività ed
indicano il numero di partita IVA, ovvero le preesistenti
posizioni assicurative ai fini previdenziali, nonché le
eventuali autorizzazioni amministrative o licenze rilasciate
per l'esercizio dell'attività.
3. Sono altresì abilitati ad esercitare le attività
previste dall'articolo 1 tutti i soggetti che possono comunque
dimostrare di aver svolto professionalmente le predette
attività alla data di entrata in vigore della presente legge,
in qualità di titolari, collaboratori familiari o soci
direttamente impegnati sul piano tecnico nello svolgimento
dell'attività in imprese del settore regolarmente iscritte, od
in forma di lavoro autonomo, in conformità alle norme vigenti.
Il relativo accertamento è effettuato, ai fini delle nuove
iscrizioni, da parte delle commissioni provinciali per
l'artigianato, per la iscrizione all'albo delle imprese
artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n.
443, e successive modificazioni, e dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura per l'iscrizione nel
registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice
civile, nonché ai fini dell'iscrizione nell'apposito registro
previsto dall'articolo 3, comma 4, della presente legge.
Art. 7.
(Riconoscimento dei requisiti di qualificazione
professionale dei cittadini provenienti da altri Stati membri
dell'Unione europea).
1. Al decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 391,
recante attuazione delle direttive n. 75/368/CEE e n.
75/369/CEE concernenti l'espletamento di attività economiche
varie, a norma dell'articolo 16 della legge 29 dicembre 1990,
n. 428, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla tabella A la lettera n) è
abrogata;
b) alla tabella B è aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
"s-bis) Attività grafiche e fotografiche, esclusa
l'attività giornalistica di fotoreporter".
Art. 8.
(Regioni a statuto speciale
e province autonome).
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano regolano la materia di cui alla presente
legge con proprie norme, ai sensi dei propri statuti e delle
relative norme di attuazione.
Art. 9.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.