XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1381




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Definizione delle attività).

        1. Sono soggetti alla disciplina della presente legge coloro i quali esercitano professionalmente in forma singola o associata attività grafiche e foto-video-cinematografiche, quali definite dal presente articolo.
        2. Si considerano attività grafiche le attività esercitate con qualsiasi mezzo e tecnologia consistenti nello svolgimento di operazioni di prestampa, disegno tecnico, grafica pubblicitaria, grafica informatica, stampa tradizionale e digitale, serigrafia, cartotecnica, legatoria.
        3. Si considerano attività fotografiche le attività foto-video-cinematografiche consistenti nello svolgimento di qualsiasi operazione di ripresa, sviluppo e stampa, elaborazione e composizione di immagini, nonché ogni altra operazione a queste connessa, anche mediante l'utilizzo di strumenti di elaborazione elettronica.


Art. 2.

(Requisiti professionali e percorsi formativi. Competenze
delle regioni).

        1. Per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 è necessaria una apposita e specifica qualificazione professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

            a) attestato relativo al superamento di un corso regionale di qualificazione tecnico-professionale di durata triennale, ovvero di durata biennale qualora successivo al conseguimento di un diploma di maturità non specialistico;

            b) attestato di qualifica in materia tecnica attinente all'attività conseguito ai sensi delle norme vigenti in materia di istruzione tecnica o di formazione professionale, seguito da un periodo di inserimento di un anno in un'impresa del settore;

            c) diploma di maturità tecnica, professionale o d'arte applicata inerente l'attività;

            d) diploma di scuola dell'obbligo e svolgimento di un periodo di inserimento in un'impresa del settore per la durata di tre anni, riducibile a due anni se preceduto da un periodo di apprendistato svolto ai sensi della contrattazione collettiva;

            e) per le attività di grafica pubblicitaria e di grafica informatica, di cui all'articolo 1, comma 2, e foto-video-cinematografiche di cui al medesimo articolo 1, comma 3, il superamento di un esame teorico-pratico di idoneità professionale.

        2. Con la dizione "periodo di inserimento" di cui alle lettere b) e d) del comma 1, si intendono il rapporto di lavoro dipendente qualificato e ogni altra forma di collaborazione tecnica e continuativa nell'ambito dell'impresa, anche in qualità di titolare, collaboratore familiare o socio partecipante al lavoro, da accertare anche mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
        3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative degli artigiani e degli industriali, nonché il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, sono stabiliti, anche ai fini dell'articolo 40, comma 1, decimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ed ai fini dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, le linee guida ed i criteri generali ai quali le regioni devono attenersi per la definizione dei contenuti tecnici e culturali dei programmi e degli esami conclusivi relativi ai corsi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, nonché dell'esame teorico-pratico di cui alla lettera e) del medesimo comma.
        4. Le regioni, sulla base delle linee guida e dei criteri di cui al comma 3, sentite le organizzazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative degli artigiani e degli industriali, provvedono a:

            a) disciplinare i corsi regionali di cui al comma 1, lettere a) e b), nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale;

            b) disciplinare le modalità di svolgimento dell'esame teorico-pratico di cui alla lettera e) del comma 1, prevedendo la partecipazione nelle commissioni d'esame di esperti designati dalle organizzazioni del settore maggiormente rappresentative e la copertura dei costi di detti esami attraverso contributi a carico dei partecipanti;

            c) emanare le norme attuative per il rilascio del tesserino di cui al comma 7 dell'articolo 3, provvedendo alla determinazione dei diritti a carico dei soggetti richiedenti per la copertura degli oneri necessari e delle relative modalità di versamento.


Art. 3.

(Esercizio delle attività).

        1. I soggetti che intendono esercitare una o più tra le attività di cui all'articolo 1 della presente legge, presentano, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, denuncia di inizio delle attività, dichiarando, altresì, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della presente legge.
        2. Le imprese artigiane presentano la denuncia alla commissione provinciale per l'artigianato, unitamente alla domanda di iscrizione al relativo albo, ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana; la commissione provinciale per l'artigianato provvede all'iscrizione nei termini e per gli effetti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della presente legge.
        3. Le imprese non artigiane presentano la denuncia, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese il quale provvede, entro il termine di dieci giorni previsto dall'articolo 11, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria dell'impresa nonché alla sua iscrizione definitiva, entro due mesi dalla denuncia, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della presente legge.
        4. I soggetti che intendono svolgere esclusivamente operazioni di ripresa e di elaborazione stilistica e figurativa, in assenza di una pur minima organizzazione aziendale, possono esercitare l'attività in forma di lavoro autonomo, previa presentazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della denuncia di cui al comma 1 del presente articolo, in cui dichiarino, altresì, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. I predetti soggetti sono iscritti in un apposito registro tenuto dalla stessa camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previa verifica d'ufficio della sussistenza dei requisiti suddetti.
        5. Le spese derivanti dalla tenuta del registro di cui al comma 4 sono a carico dei soggetti iscritti secondo criteri determinati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
        6. Nelle imprese di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo devono possedere i requisiti di qualificazione professionale indicati nell'articolo 2 il titolare o, nel caso di imprese esercitate in forma societaria, almeno uno dei soci direttamente impegnati sul piano tecnico nello svolgimento dell'attività o, nel caso di imprese non artigiane, un responsabile tecnico appositamente preposto.
        7. I soggetti in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio delle attività foto-video-cinematografiche ricevono dalla regione un apposito tesserino di riconoscimento da esibire su richiesta delle autorità competenti. I dipendenti ed i collaboratori familiari, incaricati di operazioni di ripresa all'esterno dell'azienda, devono esibire, a richiesta delle pubbliche autorità, apposita documentazione scritta rilasciata dall'impresa.


Art. 4.

(Abrogazioni).

        1. Alla lettera f) dell'articolo 164 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le parole: "fermo restando l'obbligo di informazione tempestiva all'autorità di pubblica sicurezza" sono soppresse.
        2. All'articolo 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il numero 11) è abrogato; ai commi quarto e quinto del medesimo articolo 19, la parola: "11)," è soppressa.
        3. La legge 2 febbraio 1939, n. 374, è abrogata, fatto salvo l'articolo 11.
        4. Sono altresì abrogati gli articoli 4 e 5 del regolamento di cui al regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052.


Art. 5.

(Sanzioni).

        1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti per la omessa iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, e nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, dalle competenti autorità amministrative indicate dalle leggi regionali, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, è inflitta:

            a) nei confronti di chi esercita le attività previste dall'articolo 1 senza i requisiti professionali di cui all'articolo 2, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire un milione ad un massimo di lire 5 milioni e, in caso di recidiva, il sequestro delle attrezzature utilizzate per l'esercizio abusivo dell'attività;

            b) nei confronti di chi esercita le attività previste dall'articolo 1 senza il tesserino di cui al comma 7 dell'articolo 3, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 50 mila ad un massimo di lire 200 mila; l'obbligo di esibire il tesserino all'autorità competente deve essere adempiuto entro quindici giorni dalla data del verbale di contestazione; in mancanza di tale adempimento si applicano le sanzioni pecuniarie di cui alla lettera a).

        2. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro delle attività produttive.


Art. 6.

(Disposizioni transitorie).

        1. In fase di prima attuazione della presente legge, i soggetti esercenti almeno una delle attività di cui all'articolo 1 che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, risultino titolari o soci di imprese iscritte agli albi provinciali delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o al registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono abilitati d'ufficio all'esercizio delle suddette attività.
        2. In fase di prima attuazione della presente legge, i lavoratori autonomi esercenti le attività di cui al comma 4 dell'articolo 3, alla data di entrata in vigore della medesima legge, si considerano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. Tali soggetti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ricade la loro residenza, domanda di iscrizione al registro di cui all'articolo 3, comma 4, nella quale dichiarano di aver esercitato in precedenza l'attività ed indicano il numero di partita IVA, ovvero le preesistenti posizioni assicurative ai fini previdenziali, nonché le eventuali autorizzazioni amministrative o licenze rilasciate per l'esercizio dell'attività.
        3. Sono altresì abilitati ad esercitare le attività previste dall'articolo 1 tutti i soggetti che possono comunque dimostrare di aver svolto professionalmente le predette attività alla data di entrata in vigore della presente legge, in qualità di titolari, collaboratori familiari o soci direttamente impegnati sul piano tecnico nello svolgimento dell'attività in imprese del settore regolarmente iscritte, od in forma di lavoro autonomo, in conformità alle norme vigenti. Il relativo accertamento è effettuato, ai fini delle nuove iscrizioni, da parte delle commissioni provinciali per l'artigianato, per la iscrizione all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonché ai fini dell'iscrizione nell'apposito registro previsto dall'articolo 3, comma 4, della presente legge.


Art. 7.

(Riconoscimento dei requisiti di qualificazione
professionale dei cittadini provenienti da altri Stati membri
dell'Unione europea).

        1. Al decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 391, recante attuazione delle direttive n. 75/368/CEE e n. 75/369/CEE concernenti l'espletamento di attività economiche varie, a norma dell'articolo 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla tabella A la lettera n) è abrogata;
            b) alla tabella B è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

            "s-bis) Attività grafiche e fotografiche, esclusa l'attività giornalistica di fotoreporter".


Art. 8.

(Regioni a statuto speciale
e province autonome).

        1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano la materia di cui alla presente legge con proprie norme, ai sensi dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.


Art. 9.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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