XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1380
Onorevoli Colleghi! La proposta di legge vuole dare
attuazione, nel rispetto di quanto previsto dal decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, alle nuove attribuzioni
del Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito
denominato "Ministero", in materia di promozione della cultura
urbanistica e architettonica.
Obiettivo primario del progetto legislativo, articolato in
un insieme di norme organiche in relazione alla finalità della
legge, è quello di richiamare l'attenzione, di tutti i
cittadini ma soprattutto di quanti operano nel settore, sulla
necessità di riqualificare nel nostro Paese l'urbanistica e
l'architettura contemporanee, con ciò perseguendo l'ulteriore
ed intrinseco risultato della salvaguardia e della tutela
degli elementi e dei valori fondamentali del nostro
territorio, caratterizzato da un patrimonio storico-artistico
e paesaggistico che non ha uguali.
Il nostro Paese ha visto infatti, soprattutto negli ultimi
decenni, in vario modo e per vari motivi, la compromissione
del territorio e la mortificazione dei suoi valori
paesaggistico-ambientali, sia naturali sia costruiti, a causa
di interventi architettonici e/o urbanistici realizzati,
spesso solo nel nome del risparmio o del guadagno economico,
fuori delle regole di diritto e al di là di ogni criterio
estetico.
E' quindi indispensabile e non più procrastinabile
rammentare il valore culturale dell'architettura e porre
l'attenzione sul ruolo che essa svolge, naturalmente
nell'ambito di una corretta gestione del territorio, nella
definizione dei contesti sociali ed ambientali.
A tale fine la proposta di legge prevede, nell'ambito
delle competenze del ministero, una serie di misure volte a
promuovere e ad incentivare la produzione architettonica e
urbanistica di qualità e a riconoscere il ruolo del progetto e
della professionalità.
Innanzitutto individua nel concorso di idee o di
progettazione, vincolando il Ministero a ricorrervi sempre per
le opere di rilevante interesse architettonico e destinate ad
attività culturali di propria competenza, lo strumento più
idoneo a garantire la più ampia partecipazione dei progettisti
e l'affermazione della qualità della progettazione, attraverso
la selezione dei progetti migliori, e ad attuare il principio
di trasparenza nell'affidamento degli incarichi.
Per incentivare il ricorso a tale sistema, nella
progettazione delle opere architettoniche l'intervento
legislativo prevede un apposito strumento finanziario al quale
possono ricorrere tutti i soggetti interessati all'affidamento
di incarichi di progettazione per le nuove edificazioni o per
il recupero di quelle esistenti, qualora gli interventi
ricadano in contesti territoriali di particolare rilevanza
storico-artistica e paesaggistico-ambientale.
Come ulteriore strumento di promozione della qualità
urbanistica e architettonica, la proposta di legge prevede il
riconoscimento delle opere e dei progetti di particolare
rilevanza, riconoscimento connesso alla previsione di
incentivi economici sia per la conservazione e il restauro sia
per la realizzazione di nuovi interventi.
I meccanismi di determinazione dell'importanza delle opere
sono individuati, da un lato, nelle previsioni già vigenti in
materia di tutela del diritto d'autore, opportunamente
ampliate, e, dall'altro lato, nel conferimento di un
"riconoscimento" annuale da parte di un'apposita commissione,
non governativa. Nel merito va evidenziato come la proposta di
legge preveda che il riconoscimento sia attribuito per diverse
categorie d'intervento ed assegnato a progetti architettonici
o urbanistici riguardanti sia la realizzazione di nuove opere
sia interventi di recupero urbano e di riqualificazione
paesaggistico-ambientale.
Nel quadro delle misure previste dalla proposta di legge,
volta a promuovere e ad accrescere la qualità della produzione
architettonica, si inserisce la legge 29 luglio 1949, n. 717,
opportunamente modificata, relativa alla riserva del 2 per
cento dell'importo della spesa degli interventi pubblici per
la realizzazione delle opere d'arte. L'obiettivo è quello di
rilanciare la norma vigente, che non ha avuto finora
un'applicazione soddisfacente per problemi legati sia al
meccanismo volto ad imporre la realizzazione dell'opera
d'arte, incentrato solo sulla non collaudabilità dell'opera,
sia al sistema di affidamento dell'esecuzione dell'opera,
assicurandone l'effettiva applicabilità attraverso la
previsione di alcune misure cogenti sia in fase di
approvazione del progetto che di collaudo finale. In relazione
alla qualità architettonica, è significativa la previsione che
già in fase progettuale debbano essere individuate la
localizzazione e la tipologia dell'opera d'arte.
Nella stessa linea di intervento, è la previsione di
agevolazioni a favore dei privati che inseriscano opere d'arte
negli immobili di nuova edificazione ed in quelli sottoposti
ad interventi di ristrutturazione integrale.
Altro settore su cui fondare il rilancio della qualità
urbanistica e architettonica è individuato nel campo della
formazione universitaria e scolastica sulle problematiche
attinenti l'architettura, l'urbanistica e il paesaggio,
soprattutto nelle loro interrelazioni.
Di particolare importanza è, inoltre, la costituzione del
Centro nazionale di documentazione degli archivi di
urbanistica e architettura, nel quale sono raccolti e
conservati i materiali documentali relativi all'urbanistica e
all'architettura moderne e contemporanee; si tratta di un
rilevantissimo patrimonio culturale di cui si rischia la
dispersione e il deterioramento.
Infine, la proposta di legge vuole lanciare un messaggio
significativo in tema di qualità degli interventi e di
salvaguardia del paesaggio che superando, se possibile, un
concetto passivo di tutela, apra la strada alla leale e
proficua collaborazione fra le amministrazioni competenti al
fine di garantire uno sviluppo economico compatibile con le
valenze territoriali. In tale senso prevede, in particolare,
che nelle aree sottoposte a tutela paesaggistico-ambientale,
le regioni e gli enti locali possano richiedere la
collaborazione del Ministero nello svolgimento delle funzioni
attinenti la pianificazione paesistica e la programmazione
degli interventi di riqualificazione, recupero e
valorizzazione delle aree degradate.
In particolare:
l'articolo 1 prevede, nell'ambito delle competenze
attribuite al Ministero dal citato decreto legislativo n. 368
del 1998, le specifiche funzioni e attività in materia di
promozione della cultura urbanistica e architettonica,
funzioni e attività che sono poi esplicitate negli articoli
successivi; il comma 2 richiama la collaborazione,
nell'attività di promozione della cultura urbanistica e
architettonica, con le istituzioni e gli organismi
internazionali, ovviamente nel rispetto delle competenze del
Ministero degli affari esteri, secondo quanto già previsto dal
citato decreto legislativo;
l'articolo 2 si occupa della promozione della qualità
del progetto, individuando quale strumento privilegiato il
concorso di idee e di progettazione, sia per le nuove
edificazioni sia per il recupero di quelle esistenti, anche
mediante l'assunzione degli oneri relativi alle procedure
concorsuali a carico del Ministero laddove gli interventi
ricadano in contesti territoriali di particolare rilevanza
storico-artistica e paesaggistico-ambientale. La disposizione
del comma 2 è volta a favorire le giovani professionalità
mediante la previsione nei bandi di concorso di rimborsi spese
e premi ad hoc. Il comma 3 istituisce un fondo presso il
Ministero destinato al finanziamento delle spese per
l'espletamento dei concorsi e per l'attività di progettazione
per determinati ambiti d'intervento. Il comma 6 rinvia a
successivo regolamento del Ministro per i beni e le attività
culturali la determinazione della modalità e dei criteri di
assegnazione del fondo, che saranno individuati anche al fine
di garantire una ripartizione uniforme e proporzionata dei
finanziamenti sul territorio nazionale;
l'articolo 3 definisce l'attività del Ministero nella
ideazione e nella progettazione delle opere di propria
competenza e di quelle di altre amministrazioni. Il comma 1
prevede l'obbligo per il Ministero di ricorrere allo strumento
del concorso di idee o di progettazione per tutti gli
interventi di propria competenza di rilevante interesse
architettonico e destinati ad attività culturali. Il comma 2
riporta le competenze assegnate al Ministero dal citato
decreto legislativo n. 368 del 1998 in materia di ideazione e
progettazione delle opere pubbliche destinate ad attività
culturali; il comma 3 prevede la disponibilità del Ministero,
qualora le altre amministrazioni lo richiedano, nell'ideazione
e nella progettazione di opere che, al di là della
destinazione culturale, incidano in modo particolare sulla
qualità del contesto storico-artistico e
paesaggistico-ambientale;
l'articolo 4 prevede che annualmente siano conferiti dei
riconoscimenti, cui sono collegati anche alcuni dei benefìci
finanziari di cui all'articolo 6, per le opere ed i progetti
di particolare qualità urbanistica, architettonica e
paesaggistico-ambientale. Le modalità di selezione e
valutazione dei progetti e le altre previsioni circa tale
riconoscimento sono determinate con regolamento del Ministro
per i beni e le attività culturali;
l'articolo 5 individua nello strumento della
dichiarazione dell'importante carattere artistico, già
previsto dalla vigente normativa sul diritto d'autore come
competenza del Ministero, l'ulteriore riconoscimento della
rilevanza delle opere di architettura contemporanea. Per
promuovere la conservazione e la permanenza dell'importante
carattere artistico all'opera, il comma 4 stabilisce che le
modifiche effettuate, vivente l'autore, siano comunicate al
Ministero. Allo scopo di garantire la tutela del progetto e
dell'opera architettonica, i commi 5 e 6 prevedono la
competenza del Ministero nella dichiarazione dell'importante
carattere artistico e nell'approvazione delle modifiche
dell'opera in caso di morte dell'autore;
l'articolo 6 prevede la concessione di contributi
economici per i lavori di manutenzione, restauro e
consolidamento delle opere alle quali sia stato conferito il
riconoscimento previsto nell'articolo 4 e delle opere di cui
sia stato dichiarato l'importante carattere artistico ai sensi
dell'articolo 5. Da non sottacere l'incentivo previsto nel
comma 2 a favore delle nuove opere che abbiano ottenuto il
riconoscimento di cui all'articolo 4. Come altro incentivo
alla qualità architettonica, il comma 3 prevede che negli
edifici che abbiano ottenuto il riconoscimento o la
dichiarazione dell'importante carattere artistico siano
indicati i nomi del progettista, del committente e
dell'esecutore;
l'articolo 7 recepisce organicamente nella proposta di
legge, volta alla promozione della cultura urbanistica e
architettonica, la normativa in materia di riserva di fondi
per l'esecuzione di opere d'arte negli edifici pubblici,
innovandone i meccanismi per imporne la realizzazione. Il
comma 1 innova la legge vigente sostituendo il riferimento
alla ricostruzione post-bellica con quello agli interventi di
ristrutturazione integrale degli edifici esistenti. Importanti
le innovazioni del comma 3, che prevedono l'individuazione e
la localizzazione delle opere d'arte già in sede progettuale e
la non approvazione del progetto nel caso in cui esso sia
carente di tali indicazioni. Il comma 4 stabilisce le
procedure per il conferimento degli incarichi agli artisti,
anche qui privilegiando sempre, al di sopra della soglia di 5
miliardi di lire di spesa per l'opera architettonica, il
ricorso al concorso. Nella commissione di concorso, a modifica
della precedente legislazione in materia, si prevede
l'inserimento di esperti designati dalla regione, dalla
provincia e dal comune interessati all'intervento. Il comma 5
rafforza l'attuale sistema di controllo circa l'effettiva
realizzazione dell'opera, prevedendo la nomina di un
commissario straordinario con il compito di sostituirsi
all'amministrazione committente nella realizzazione delle
opere;
l'articolo 8 prevede incentivi ai privati per la
realizzazione di opere d'arte nelle nuove costruzioni o in
quelle oggetto di ristrutturazione integrale;
l'articolo 9 prevede che il Ministero detti norme
regolamentari per l'affidamento ad un Centro nazionale dei
compiti di raccolta e conservazione del materiale documentale
in materia di urbanistica e architettura contemporanee degli
archivi degli architetti e degli urbanisti, degli archivi
degli enti e delle imprese che operano nel settore
dell'architettura;
l'articolo 10 si occupa della promozione della
formazione in campo urbanistico, architettonico e
paesaggistico mediante intese tra il Ministero e le
amministrazioni centrali e locali interessate. Il comma 1 si
riferisce alla formazione in ambito universitario sulle
problematiche legate alla salvaguardia del paesaggio. Il comma
2 mira a favorire l'insegnamento agli studenti della cultura
urbanistica e architettonica e la connessione di tali
discipline con la tutela del paesaggio;
l'articolo 11 richiama l'attenzione sullo stretto legame
che esiste tra tutela del paesaggio e sviluppo compatibile del
territorio. A tale fine il comma 1 prevede che il Ministero,
nello svolgimento delle proprie funzioni nella materia,
privilegi la cooperazione con le regioni e gli enti locali.
Nella stessa ottica il comma 2 dispone che le regioni e gli
enti locali possano richiedere la collaborazione del Ministero
nell'attività di pianificazione paesistica e nella
programmazione degli interventi di riqualificazione, recupero
e valorizzazione delle aree sottoposte a tutela
paesaggistico-ambientale;
l'articolo 12 prevede la copertura finanziaria degli
oneri derivanti dall'attuazione della legge.