XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1380




        Onorevoli Colleghi! La proposta di legge vuole dare attuazione, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, alle nuove attribuzioni del Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato "Ministero", in materia di promozione della cultura urbanistica e architettonica.
        Obiettivo primario del progetto legislativo, articolato in un insieme di norme organiche in relazione alla finalità della legge, è quello di richiamare l'attenzione, di tutti i cittadini ma soprattutto di quanti operano nel settore, sulla necessità di riqualificare nel nostro Paese l'urbanistica e l'architettura contemporanee, con ciò perseguendo l'ulteriore ed intrinseco risultato della salvaguardia e della tutela degli elementi e dei valori fondamentali del nostro territorio, caratterizzato da un patrimonio storico-artistico e paesaggistico che non ha uguali.
        Il nostro Paese ha visto infatti, soprattutto negli ultimi decenni, in vario modo e per vari motivi, la compromissione del territorio e la mortificazione dei suoi valori paesaggistico-ambientali, sia naturali sia costruiti, a causa di interventi architettonici e/o urbanistici realizzati, spesso solo nel nome del risparmio o del guadagno economico, fuori delle regole di diritto e al di là di ogni criterio estetico.
        E' quindi indispensabile e non più procrastinabile rammentare il valore culturale dell'architettura e porre l'attenzione sul ruolo che essa svolge, naturalmente nell'ambito di una corretta gestione del territorio, nella definizione dei contesti sociali ed ambientali.
        A tale fine la proposta di legge prevede, nell'ambito delle competenze del ministero, una serie di misure volte a promuovere e ad incentivare la produzione architettonica e urbanistica di qualità e a riconoscere il ruolo del progetto e della professionalità.
        Innanzitutto individua nel concorso di idee o di progettazione, vincolando il Ministero a ricorrervi sempre per le opere di rilevante interesse architettonico e destinate ad attività culturali di propria competenza, lo strumento più idoneo a garantire la più ampia partecipazione dei progettisti e l'affermazione della qualità della progettazione, attraverso la selezione dei progetti migliori, e ad attuare il principio di trasparenza nell'affidamento degli incarichi.
        Per incentivare il ricorso a tale sistema, nella progettazione delle opere architettoniche l'intervento legislativo prevede un apposito strumento finanziario al quale possono ricorrere tutti i soggetti interessati all'affidamento di incarichi di progettazione per le nuove edificazioni o per il recupero di quelle esistenti, qualora gli interventi ricadano in contesti territoriali di particolare rilevanza storico-artistica e paesaggistico-ambientale.
        Come ulteriore strumento di promozione della qualità urbanistica e architettonica, la proposta di legge prevede il riconoscimento delle opere e dei progetti di particolare rilevanza, riconoscimento connesso alla previsione di incentivi economici sia per la conservazione e il restauro sia per la realizzazione di nuovi interventi.
        I meccanismi di determinazione dell'importanza delle opere sono individuati, da un lato, nelle previsioni già vigenti in materia di tutela del diritto d'autore, opportunamente ampliate, e, dall'altro lato, nel conferimento di un "riconoscimento" annuale da parte di un'apposita commissione, non governativa. Nel merito va evidenziato come la proposta di legge preveda che il riconoscimento sia attribuito per diverse categorie d'intervento ed assegnato a progetti architettonici o urbanistici riguardanti sia la realizzazione di nuove opere sia interventi di recupero urbano e di riqualificazione paesaggistico-ambientale.
        Nel quadro delle misure previste dalla proposta di legge, volta a promuovere e ad accrescere la qualità della produzione architettonica, si inserisce la legge 29 luglio 1949, n. 717, opportunamente modificata, relativa alla riserva del 2 per cento dell'importo della spesa degli interventi pubblici per la realizzazione delle opere d'arte. L'obiettivo è quello di rilanciare la norma vigente, che non ha avuto finora un'applicazione soddisfacente per problemi legati sia al meccanismo volto ad imporre la realizzazione dell'opera d'arte, incentrato solo sulla non collaudabilità dell'opera, sia al sistema di affidamento dell'esecuzione dell'opera, assicurandone l'effettiva applicabilità attraverso la previsione di alcune misure cogenti sia in fase di approvazione del progetto che di collaudo finale. In relazione alla qualità architettonica, è significativa la previsione che già in fase progettuale debbano essere individuate la localizzazione e la tipologia dell'opera d'arte.
        Nella stessa linea di intervento, è la previsione di agevolazioni a favore dei privati che inseriscano opere d'arte negli immobili di nuova edificazione ed in quelli sottoposti ad interventi di ristrutturazione integrale.
        Altro settore su cui fondare il rilancio della qualità urbanistica e architettonica è individuato nel campo della formazione universitaria e scolastica sulle problematiche attinenti l'architettura, l'urbanistica e il paesaggio, soprattutto nelle loro interrelazioni.
        Di particolare importanza è, inoltre, la costituzione del Centro nazionale di documentazione degli archivi di urbanistica e architettura, nel quale sono raccolti e conservati i materiali documentali relativi all'urbanistica e all'architettura moderne e contemporanee; si tratta di un rilevantissimo patrimonio culturale di cui si rischia la dispersione e il deterioramento.
        Infine, la proposta di legge vuole lanciare un messaggio significativo in tema di qualità degli interventi e di salvaguardia del paesaggio che superando, se possibile, un concetto passivo di tutela, apra la strada alla leale e proficua collaborazione fra le amministrazioni competenti al fine di garantire uno sviluppo economico compatibile con le valenze territoriali. In tale senso prevede, in particolare, che nelle aree sottoposte a tutela paesaggistico-ambientale, le regioni e gli enti locali possano richiedere la collaborazione del Ministero nello svolgimento delle funzioni attinenti la pianificazione paesistica e la programmazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree degradate.
        In particolare:

            l'articolo 1 prevede, nell'ambito delle competenze attribuite al Ministero dal citato decreto legislativo n. 368 del 1998, le specifiche funzioni e attività in materia di promozione della cultura urbanistica e architettonica, funzioni e attività che sono poi esplicitate negli articoli successivi; il comma 2 richiama la collaborazione, nell'attività di promozione della cultura urbanistica e architettonica, con le istituzioni e gli organismi internazionali, ovviamente nel rispetto delle competenze del Ministero degli affari esteri, secondo quanto già previsto dal citato decreto legislativo;

            l'articolo 2 si occupa della promozione della qualità del progetto, individuando quale strumento privilegiato il concorso di idee e di progettazione, sia per le nuove edificazioni sia per il recupero di quelle esistenti, anche mediante l'assunzione degli oneri relativi alle procedure concorsuali a carico del Ministero laddove gli interventi ricadano in contesti territoriali di particolare rilevanza storico-artistica e paesaggistico-ambientale. La disposizione del comma 2 è volta a favorire le giovani professionalità mediante la previsione nei bandi di concorso di rimborsi spese e premi ad hoc. Il comma 3 istituisce un fondo presso il Ministero destinato al finanziamento delle spese per l'espletamento dei concorsi e per l'attività di progettazione per determinati ambiti d'intervento. Il comma 6 rinvia a successivo regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali la determinazione della modalità e dei criteri di assegnazione del fondo, che saranno individuati anche al fine di garantire una ripartizione uniforme e proporzionata dei finanziamenti sul territorio nazionale;

            l'articolo 3 definisce l'attività del Ministero nella ideazione e nella progettazione delle opere di propria competenza e di quelle di altre amministrazioni. Il comma 1 prevede l'obbligo per il Ministero di ricorrere allo strumento del concorso di idee o di progettazione per tutti gli interventi di propria competenza di rilevante interesse architettonico e destinati ad attività culturali. Il comma 2 riporta le competenze assegnate al Ministero dal citato decreto legislativo n. 368 del 1998 in materia di ideazione e progettazione delle opere pubbliche destinate ad attività culturali; il comma 3 prevede la disponibilità del Ministero, qualora le altre amministrazioni lo richiedano, nell'ideazione e nella progettazione di opere che, al di là della destinazione culturale, incidano in modo particolare sulla qualità del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale;

            l'articolo 4 prevede che annualmente siano conferiti dei riconoscimenti, cui sono collegati anche alcuni dei benefìci finanziari di cui all'articolo 6, per le opere ed i progetti di particolare qualità urbanistica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Le modalità di selezione e valutazione dei progetti e le altre previsioni circa tale riconoscimento sono determinate con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali;

            l'articolo 5 individua nello strumento della dichiarazione dell'importante carattere artistico, già previsto dalla vigente normativa sul diritto d'autore come competenza del Ministero, l'ulteriore riconoscimento della rilevanza delle opere di architettura contemporanea. Per promuovere la conservazione e la permanenza dell'importante carattere artistico all'opera, il comma 4 stabilisce che le modifiche effettuate, vivente l'autore, siano comunicate al Ministero. Allo scopo di garantire la tutela del progetto e dell'opera architettonica, i commi 5 e 6 prevedono la competenza del Ministero nella dichiarazione dell'importante carattere artistico e nell'approvazione delle modifiche dell'opera in caso di morte dell'autore;

            l'articolo 6 prevede la concessione di contributi economici per i lavori di manutenzione, restauro e consolidamento delle opere alle quali sia stato conferito il riconoscimento previsto nell'articolo 4 e delle opere di cui sia stato dichiarato l'importante carattere artistico ai sensi dell'articolo 5. Da non sottacere l'incentivo previsto nel comma 2 a favore delle nuove opere che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 4. Come altro incentivo alla qualità architettonica, il comma 3 prevede che negli edifici che abbiano ottenuto il riconoscimento o la dichiarazione dell'importante carattere artistico siano indicati i nomi del progettista, del committente e dell'esecutore;

            l'articolo 7 recepisce organicamente nella proposta di legge, volta alla promozione della cultura urbanistica e architettonica, la normativa in materia di riserva di fondi per l'esecuzione di opere d'arte negli edifici pubblici, innovandone i meccanismi per imporne la realizzazione. Il comma 1 innova la legge vigente sostituendo il riferimento alla ricostruzione post-bellica con quello agli interventi di ristrutturazione integrale degli edifici esistenti. Importanti le innovazioni del comma 3, che prevedono l'individuazione e la localizzazione delle opere d'arte già in sede progettuale e la non approvazione del progetto nel caso in cui esso sia carente di tali indicazioni. Il comma 4 stabilisce le procedure per il conferimento degli incarichi agli artisti, anche qui privilegiando sempre, al di sopra della soglia di 5 miliardi di lire di spesa per l'opera architettonica, il ricorso al concorso. Nella commissione di concorso, a modifica della precedente legislazione in materia, si prevede l'inserimento di esperti designati dalla regione, dalla provincia e dal comune interessati all'intervento. Il comma 5 rafforza l'attuale sistema di controllo circa l'effettiva realizzazione dell'opera, prevedendo la nomina di un commissario straordinario con il compito di sostituirsi all'amministrazione committente nella realizzazione delle opere;

            l'articolo 8 prevede incentivi ai privati per la realizzazione di opere d'arte nelle nuove costruzioni o in quelle oggetto di ristrutturazione integrale;

            l'articolo 9 prevede che il Ministero detti norme regolamentari per l'affidamento ad un Centro nazionale dei compiti di raccolta e conservazione del materiale documentale in materia di urbanistica e architettura contemporanee degli archivi degli architetti e degli urbanisti, degli archivi degli enti e delle imprese che operano nel settore dell'architettura;

            l'articolo 10 si occupa della promozione della formazione in campo urbanistico, architettonico e paesaggistico mediante intese tra il Ministero e le amministrazioni centrali e locali interessate. Il comma 1 si riferisce alla formazione in ambito universitario sulle problematiche legate alla salvaguardia del paesaggio. Il comma 2 mira a favorire l'insegnamento agli studenti della cultura urbanistica e architettonica e la connessione di tali discipline con la tutela del paesaggio;

            l'articolo 11 richiama l'attenzione sullo stretto legame che esiste tra tutela del paesaggio e sviluppo compatibile del territorio. A tale fine il comma 1 prevede che il Ministero, nello svolgimento delle proprie funzioni nella materia, privilegi la cooperazione con le regioni e gli enti locali. Nella stessa ottica il comma 2 dispone che le regioni e gli enti locali possano richiedere la collaborazione del Ministero nell'attività di pianificazione paesistica e nella programmazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte a tutela paesaggistico-ambientale;

            l'articolo 12 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge.




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