XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1380
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Promozione della cultura urbanistica e
architettonica).
1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, il
Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito
denominato "Ministero", cura, ai sensi e con le modalità di
cui al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e
successive modificazioni, e di cui all'articolo 153 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la promozione della
cultura urbanistica e architettonica. Il Ministero provvede,
in particolare, nelle seguenti materie:
a) promozione della qualità del progetto e
dell'opera architettonica, anche con riferimento agli
interventi di riqualificazione paesaggistico-ambientale;
b) ideazione e progettazione di opere di rilevante
interesse architettonico destinate ad attività culturali ai
sensi dell'articolo 3;
c) tutela delle opere dell'architettura
contemporanea di importante carattere artistico;
d) promozione dell'alta formazione e della ricerca
in campo urbanistico, architettonico e
paesaggistico-ambientale;
e) tutela, gestione e valorizzazione degli archivi
di urbanistica e di architettura, anche mediante la
costituzione di appositi centri di documentazione.
2. Nell'attività di promozione della cultura urbanistica e
architettonica, il Ministero collabora con istituzioni e
organismi internazionali.
Art. 2.
(Promozione della qualità del progetto).
1. Il Ministero favorisce il ricorso ai concorsi di idee o
di progettazione per le nuove edificazioni e per il recupero
di quelle esistenti, anche mediante l'assunzione degli oneri
relativi alle procedure concorsuali, qualora gli interventi
ricadano in contesti territoriali di particolare rilevanza
storico-artistica e paesaggistico-ambientale.
2. Il Ministero favorisce la partecipazione dei giovani
progettisti ai concorsi di idee o di progettazione, anche
mediante la previsione nei relativi bandi di rimborsi spese
per i concorrenti che non risultino vincitori.
3. E' istituito presso il Ministero un fondo per il
finanziamento delle spese per l'espletamento dei concorsi di
idee o di progettazione e per l'attività di progettazione
delle opere di rilevante interesse architettonico destinate ad
attività culturali o che ricadono in contesti territoriali di
particolare rilevanza storico-artistica e
paesaggistico-ambientale.
4. Possono usufruire del finanziamento di cui al comma 3,
non cumulabile con analoghi benefìci, i soggetti pubblici che,
non essendovi tenuti, ricorrono a concorso di idee o di
progettazione per la realizzazione delle opere di cui al comma
1.
5. Il conseguimento dell'intesa di cui all'articolo 3,
comma 2, è condizione per accedere ai finanziamenti previsti
dal comma 3 del presente articolo.
6. Con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, da adottare di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
determinati le modalità e i criteri di assegnazione del fondo
di cui al comma 3, anche al fine di garantirne una
ripartizione uniforme e proporzionata sul territorio
nazionale.
Art. 3.
(Funzioni di ideazione e progettazione di opere
architettoniche del Ministero).
1. Per l'ideazione e la progettazione delle opere di
propria competenza di rilevante interesse architettonico,
destinate ad attività culturali, il Ministero ricorre a
concorso di idee o di progettazione.
2. Il Ministero provvede all'ideazione e, d'intesa con le
amministrazioni competenti, alla progettazione di opere di
rilevante interesse architettonico destinate ad attività
culturali.
3. Il Ministero può provvedere, su richiesta delle
amministrazioni competenti, all'ideazione o alla progettazione
delle opere di rilevante interesse architettonico che incidono
in modo particolare sulla qualità del contesto
storico-artistico e paesaggistico-ambientale.
4. All'espletamento delle attività indicate ai commi 2 e 3
il Ministero provvede applicando le procedure previste
all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo.
Art. 4.
(Riconoscimento delle opere di particolare qualità
architettonica).
1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di
funzionamento di una commissione, nominata ogni anno e
composta da eminenti personalità della cultura o da esperti
nelle discipline urbanistiche, architettoniche e
paesaggistico-ambientali, incaricata di conferire
riconoscimenti ad enti pubblici e soggetti privati che abbiano
commissionato, ideato o realizzato, nel corso dell'anno
precedente, progetti ed opere di particolare qualità
urbanistica o architettonica. Con lo stesso decreto sono
determinati i criteri di selezione e di valutazione dei
progetti e delle opere. Nella fase di selezione dei progetti
sono sentiti i rappresentanti delle regioni e degli enti
locali interessati.
2. I riconoscimenti di cui al comma 1 possono essere
attribuiti per differenti categorie d'intervento e assegnati
ai progetti urbanistici o architettonici, alla realizzazione
di nuove opere, alle opere volte al recupero urbano e alla
riqualificazione paesaggistico-ambientale.
Art. 5.
(Opere dell'architettura contemporanea di importante
carattere artistico).
1. Il Ministero, su richiesta dell'autore, dichiara
l'importante carattere artistico delle opere di architettura
contemporanea, ai sensi dell'articolo 20, secondo comma, della
legge 22 aprile 1941, n. 633.
2. La dichiarazione è notificata all'autore, al
proprietario, possessore o detentore dell'opera, ed è
comunicata al comune competente per territorio.
3. Su richiesta del Ministero, la dichiarazione è
trascritta nei registri immobiliari ed ha efficacia nei
confronti di ogni successivo proprietario, possessore o
detentore.
4. Le modificazioni dell'opera dichiarata ai sensi del
comma 1, effettuate vivente l'autore, sono comunicate al
Ministero che verifica la permanenza dell'importante carattere
artistico e può revocare la dichiarazione.
5. La dichiarazione di importante carattere artistico può
essere adottata d'ufficio dal Ministero dopo la morte
dell'autore.
6. Le modificazioni che si renda necessario apportare
all'opera di architettura, dichiarata di importante carattere
artistico ai sensi dei commi 1 e 5, e dalla cui esecuzione non
siano decorsi cinquanta anni, sono approvate, dopo la morte
dell'autore, dal Ministero.
Art. 6.
(Contributi economici alle opere di architettura
contemporanea).
1. Il Ministero può concedere contributi per i lavori di
manutenzione, restauro o consolidamento delle opere alle quali
sia stato conferito il riconoscimento previsto all'articolo 4
e delle opere architettoniche di cui sia stato dichiarato
l'importante carattere artistico ai sensi dell'articolo 5.
L'erogazione avviene con le modalità previste per i contributi
statali per gli interventi sugli immobili di interesse
storico-artistico.
2. I contributi in conto interessi previsti dall'articolo
43 del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, sono estesi ai mutui accordati da istituti di
credito per la realizzazione delle opere che hanno ottenuto il
riconoscimento previsto dall'articolo 4 della presente
legge.
3. Gli edifici di nuova realizzazione ovvero oggetto di
interventi di restauro o ristrutturazione, riportano sul
prospetto principale, in modo pubblicamente visibile,
l'indicazione del nome del progettista, del committente e
dell'esecutore delle opere e del riconoscimento di cui
all'articolo 4 ovvero della dichiarazione di importante
carattere artistico di cui all'articolo 5.
Art. 7.
(Opere d'arte negli edifici pubblici).
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 93 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le amministrazioni
pubbliche che provvedono alla costruzione o alla
ristrutturazione edilizia integrale di edifici pubblici
destinano una quota non inferiore al 2 per cento della spesa
totale prevista dal progetto all'inserimento di nuove opere
d'arte negli stessi edifici.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli
interventi che hanno un costo complessivo, risultante dal
computo metrico estimativo, inferiore a 2 miliardi di lire.
3. Il progetto definitivo prevede l'inserimento e la
contestualizzazione delle opere d'arte nell'edificio ed il
costo relativo. In mancanza di tali indicazioni, il progetto
non può essere approvato dagli organi competenti.
4. La scelta degli artisti per l'esecuzione dell'opera
d'arte di cui al comma 1 è effettuata direttamente dal
committente, d'intesa con il progettista, quando l'intervento
ha un costo complessivo non superiore a 5 miliardi di lire.
Per importi superiori, il committente provvede alla scelta
degli artisti con procedura concorsuale, nominando una
commissione di concorso composta da un rappresentante
dell'amministrazione sul cui bilancio grava la spesa, dal
progettista, dal soprintendente per i beni artistici e storici
competente per territorio, da tre esperti designati
rispettivamente dalla regione, dalla provincia e dal comune
competenti per territorio, da un direttore di museo d'arte
contemporanea e da un direttore di accademia di belle arti.
Gli oneri derivanti dalla nomina dei tre esperti designati da
regione, provincia e comune sono a carico dell'ente di
appartenenza.
5. Il collaudatore informa della mancata esecuzione delle
opere d'arte il Ministero. In tale ipotesi, con decreto del
Ministro interessato, su richiesta del Ministro per i beni e
le attività culturali, è nominato un commissario straordinario
che si sostituisce all'amministrazione committente,
utilizzando le risorse finanziarie a ciò destinate, nella
realizzazione delle opere d'arte previste nel progetto
definitivo. Nelle materie conferite alle regioni, il potere
sostitutivo viene esercitato dalle regioni con le modalità
dalle stesse fissate.
6. La legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive
modificazioni, è abrogata.
Art. 8.
(Opere d'arte negli edifici privati).
1. Dopo il comma 1-quater dell'articolo 13-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, recante norme sulle
detrazioni per oneri, è aggiunto il seguente:
"1-quinquies. Ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda fino a
concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento
delle spese effettivamente sostenute, al di fuori
dell'esercizio dell'attività di impresa o di arti e
professioni, per la realizzazione di nuove opere d'arte
inserite negli edifici di nuova costruzione o sottoposti a
ristrutturazione edilizia integrale. La detrazione è ammessa
per la quota di spesa non eccedente il 2 per cento del costo
complessivo dell'intervento edilizio. Gli effetti derivanti
dalle disposizioni di cui al presente comma non sono
cumulabili con altre disposizioni agevolative. Con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di
cui al presente comma, ivi comprese le procedure di
certificazione della natura artistica delle opere realizzate e
della spesa sostenuta, nonché le specifiche cause di decadenza
dal diritto alla detrazione".
Art. 9.
(Centro nazionale di documentazione per l'urbanistica e
l'architettura).
1. Con i provvedimenti di cui agli articoli 6, comma 4, e
11, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
il Ministero costituisce un Centro nazionale di documentazione
per l'urbanistica e l'architettura, con i seguenti compiti:
a) raccogliere e conservare i materiali
documentali relativi all'urbanistica e l'architettura moderne
e contemporanee, nonché gli archivi degli urbanisti e degli
architetti e gli archivi degli enti e delle imprese che hanno
operato nel settore;
b) promuovere, anche in collaborazione con
università, regioni ed enti locali, ai fini indicati nella
lettera a), la costituzione di centri territoriali di
documentazione per l'urbanistica e l'architettura moderne e
contemporanee;
c) costituire e sviluppare la rete informativa
nazionale sugli archivi dell'urbanistica e dell'architettura,
in collaborazione con gli altri centri di documentazione e con
gli istituti pubblici e privati che perseguono finalità
analoghe;
d) promuovere la conoscenza del patrimonio
urbanistico e architettonico mediante apposite iniziative
culturali.
Art. 10.
(Promozione della formazione e della ricerca in campo
urbanistico, architettonico e paesaggistico-ambientale).
1. Il Ministero, mediante intese con il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca ovvero con le
singole istituzioni universitarie, con le regioni e con gli
enti locali, promuove la formazione finalizzata alla
conoscenza del paesaggio e alla salvaguardia e alla tutela dei
suoi valori culturali.
2. Il Ministero, mediante intese con il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le
regioni e con gli enti locali, favorisce l'istituzione e lo
sviluppo di insegnamenti scolastici volti alla conoscenza
della cultura urbanistica e architettonica, con particolare
riguardo alla tutela del paesaggio.
Art. 11.
(Interventi in aree tutelate).
1. Il Ministero, nello svolgimento delle funzioni in
materia di tutela paesaggistico-ambientale, privilegia la
cooperazione con le regioni e con gli enti locali.
2. Le regioni e gli enti locali, nello svolgimento delle
funzioni in materia di pianificazione paesistica e di
programmazione degli interventi di riqualificazione, recupero
e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di
tutela paesaggistico-ambientale, possono richiedere, senza
aggravio del relativo procedimento, la collaborazione del
Ministero al fine di individuare misure idonee a garantire uno
sviluppo compatibile con i valori paesaggistico-ambientali del
territorio di competenza.
Art. 12.
(Copertura finanziaria).
1. E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni a decorrere
dall'anno 2002 per le finalità indicate all'articolo 2, commi
1 e 2; di lire 19.970 milioni per ciascuno degli anni 2002 e
2003 per le finalità indicate all'articolo 2, comma 3; di lire
1.000 milioni dall'anno 2002 per le finalità indicate
all'articolo 4; di lire 3.000 milioni per l'anno 2002 e di
lire 5.000 milioni dall'anno 2003 per le finalità indicate
all'articolo 6; di lire 2.000 milioni dall'anno 2003 per le
finalità indicate all'articolo 8; di lire 2.000 milioni
dall'anno 2002 per le finalità indicate all'articolo 9 e di
lire 500 milioni dall'anno 2002 per le finalità di cui
all'articolo 10.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 26.970 milioni per l'anno 2002, a lire
30.970 milioni per l'anno 2003 e a lire 11.000 milioni a
decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni
e le attività culturali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.