XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1380




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Promozione della cultura urbanistica e
architettonica).

        1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato "Ministero", cura, ai sensi e con le modalità di cui al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la promozione della cultura urbanistica e architettonica. Il Ministero provvede, in particolare, nelle seguenti materie:

                a) promozione della qualità del progetto e dell'opera architettonica, anche con riferimento agli interventi di riqualificazione paesaggistico-ambientale;

                b) ideazione e progettazione di opere di rilevante interesse architettonico destinate ad attività culturali ai sensi dell'articolo 3;

                c) tutela delle opere dell'architettura contemporanea di importante carattere artistico;

                d) promozione dell'alta formazione e della ricerca in campo urbanistico, architettonico e paesaggistico-ambientale;

                e) tutela, gestione e valorizzazione degli archivi di urbanistica e di architettura, anche mediante la costituzione di appositi centri di documentazione.

        2. Nell'attività di promozione della cultura urbanistica e architettonica, il Ministero collabora con istituzioni e organismi internazionali.


Art. 2.

(Promozione della qualità del progetto).

        1. Il Ministero favorisce il ricorso ai concorsi di idee o di progettazione per le nuove edificazioni e per il recupero di quelle esistenti, anche mediante l'assunzione degli oneri relativi alle procedure concorsuali, qualora gli interventi ricadano in contesti territoriali di particolare rilevanza storico-artistica e paesaggistico-ambientale.
        2. Il Ministero favorisce la partecipazione dei giovani progettisti ai concorsi di idee o di progettazione, anche mediante la previsione nei relativi bandi di rimborsi spese per i concorrenti che non risultino vincitori.
        3. E' istituito presso il Ministero un fondo per il finanziamento delle spese per l'espletamento dei concorsi di idee o di progettazione e per l'attività di progettazione delle opere di rilevante interesse architettonico destinate ad attività culturali o che ricadono in contesti territoriali di particolare rilevanza storico-artistica e paesaggistico-ambientale.
        4. Possono usufruire del finanziamento di cui al comma 3, non cumulabile con analoghi benefìci, i soggetti pubblici che, non essendovi tenuti, ricorrono a concorso di idee o di progettazione per la realizzazione delle opere di cui al comma 1.
        5. Il conseguimento dell'intesa di cui all'articolo 3, comma 2, è condizione per accedere ai finanziamenti previsti dal comma 3 del presente articolo.
        6. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le modalità e i criteri di assegnazione del fondo di cui al comma 3, anche al fine di garantirne una ripartizione uniforme e proporzionata sul territorio nazionale.


Art. 3.

(Funzioni di ideazione e progettazione di opere
architettoniche del Ministero).

        1. Per l'ideazione e la progettazione delle opere di propria competenza di rilevante interesse architettonico, destinate ad attività culturali, il Ministero ricorre a concorso di idee o di progettazione.
        2. Il Ministero provvede all'ideazione e, d'intesa con le amministrazioni competenti, alla progettazione di opere di rilevante interesse architettonico destinate ad attività culturali.
        3. Il Ministero può provvedere, su richiesta delle amministrazioni competenti, all'ideazione o alla progettazione delle opere di rilevante interesse architettonico che incidono in modo particolare sulla qualità del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale.
        4. All'espletamento delle attività indicate ai commi 2 e 3 il Ministero provvede applicando le procedure previste all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo.


Art. 4.

(Riconoscimento delle opere di particolare qualità
architettonica).

        1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di funzionamento di una commissione, nominata ogni anno e composta da eminenti personalità della cultura o da esperti nelle discipline urbanistiche, architettoniche e paesaggistico-ambientali, incaricata di conferire riconoscimenti ad enti pubblici e soggetti privati che abbiano commissionato, ideato o realizzato, nel corso dell'anno precedente, progetti ed opere di particolare qualità urbanistica o architettonica. Con lo stesso decreto sono determinati i criteri di selezione e di valutazione dei progetti e delle opere. Nella fase di selezione dei progetti sono sentiti i rappresentanti delle regioni e degli enti locali interessati.
        2. I riconoscimenti di cui al comma 1 possono essere attribuiti per differenti categorie d'intervento e assegnati ai progetti urbanistici o architettonici, alla realizzazione di nuove opere, alle opere volte al recupero urbano e alla riqualificazione paesaggistico-ambientale.


Art. 5.

(Opere dell'architettura contemporanea di importante
carattere artistico).

        1. Il Ministero, su richiesta dell'autore, dichiara l'importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi dell'articolo 20, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633.
        2. La dichiarazione è notificata all'autore, al proprietario, possessore o detentore dell'opera, ed è comunicata al comune competente per territorio.
        3. Su richiesta del Ministero, la dichiarazione è trascritta nei registri immobiliari ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore.
        4. Le modificazioni dell'opera dichiarata ai sensi del comma 1, effettuate vivente l'autore, sono comunicate al Ministero che verifica la permanenza dell'importante carattere artistico e può revocare la dichiarazione.
        5. La dichiarazione di importante carattere artistico può essere adottata d'ufficio dal Ministero dopo la morte dell'autore.
        6. Le modificazioni che si renda necessario apportare all'opera di architettura, dichiarata di importante carattere artistico ai sensi dei commi 1 e 5, e dalla cui esecuzione non siano decorsi cinquanta anni, sono approvate, dopo la morte dell'autore, dal Ministero.


Art. 6.

(Contributi economici alle opere di architettura
contemporanea).

        1. Il Ministero può concedere contributi per i lavori di manutenzione, restauro o consolidamento delle opere alle quali sia stato conferito il riconoscimento previsto all'articolo 4 e delle opere architettoniche di cui sia stato dichiarato l'importante carattere artistico ai sensi dell'articolo 5. L'erogazione avviene con le modalità previste per i contributi statali per gli interventi sugli immobili di interesse storico-artistico.
        2. I contributi in conto interessi previsti dall'articolo 43 del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sono estesi ai mutui accordati da istituti di credito per la realizzazione delle opere che hanno ottenuto il riconoscimento previsto dall'articolo 4 della presente legge.
        3. Gli edifici di nuova realizzazione ovvero oggetto di interventi di restauro o ristrutturazione, riportano sul prospetto principale, in modo pubblicamente visibile, l'indicazione del nome del progettista, del committente e dell'esecutore delle opere e del riconoscimento di cui all'articolo 4 ovvero della dichiarazione di importante carattere artistico di cui all'articolo 5.


Art. 7.

(Opere d'arte negli edifici pubblici).

        1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 93 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le amministrazioni pubbliche che provvedono alla costruzione o alla ristrutturazione edilizia integrale di edifici pubblici destinano una quota non inferiore al 2 per cento della spesa totale prevista dal progetto all'inserimento di nuove opere d'arte negli stessi edifici.
        2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli interventi che hanno un costo complessivo, risultante dal computo metrico estimativo, inferiore a 2 miliardi di lire.
        3. Il progetto definitivo prevede l'inserimento e la contestualizzazione delle opere d'arte nell'edificio ed il costo relativo. In mancanza di tali indicazioni, il progetto non può essere approvato dagli organi competenti.
        4. La scelta degli artisti per l'esecuzione dell'opera d'arte di cui al comma 1 è effettuata direttamente dal committente, d'intesa con il progettista, quando l'intervento ha un costo complessivo non superiore a 5 miliardi di lire. Per importi superiori, il committente provvede alla scelta degli artisti con procedura concorsuale, nominando una commissione di concorso composta da un rappresentante dell'amministrazione sul cui bilancio grava la spesa, dal progettista, dal soprintendente per i beni artistici e storici competente per territorio, da tre esperti designati rispettivamente dalla regione, dalla provincia e dal comune competenti per territorio, da un direttore di museo d'arte contemporanea e da un direttore di accademia di belle arti. Gli oneri derivanti dalla nomina dei tre esperti designati da regione, provincia e comune sono a carico dell'ente di appartenenza.
        5. Il collaudatore informa della mancata esecuzione delle opere d'arte il Ministero. In tale ipotesi, con decreto del Ministro interessato, su richiesta del Ministro per i beni e le attività culturali, è nominato un commissario straordinario che si sostituisce all'amministrazione committente, utilizzando le risorse finanziarie a ciò destinate, nella realizzazione delle opere d'arte previste nel progetto definitivo. Nelle materie conferite alle regioni, il potere sostitutivo viene esercitato dalle regioni con le modalità dalle stesse fissate.
        6. La legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni, è abrogata.


Art. 8.

(Opere d'arte negli edifici privati).

        1. Dopo il comma 1-quater dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante norme sulle detrazioni per oneri, è aggiunto il seguente:

        "1-quinquies. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento delle spese effettivamente sostenute, al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa o di arti e professioni, per la realizzazione di nuove opere d'arte inserite negli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione edilizia integrale. La detrazione è ammessa per la quota di spesa non eccedente il 2 per cento del costo complessivo dell'intervento edilizio. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma non sono cumulabili con altre disposizioni agevolative. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, ivi comprese le procedure di certificazione della natura artistica delle opere realizzate e della spesa sostenuta, nonché le specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione".


Art. 9.

(Centro nazionale di documentazione per l'urbanistica e
l'architettura).

        1. Con i provvedimenti di cui agli articoli 6, comma 4, e 11, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, il Ministero costituisce un Centro nazionale di documentazione per l'urbanistica e l'architettura, con i seguenti compiti:

                a) raccogliere e conservare i materiali documentali relativi all'urbanistica e l'architettura moderne e contemporanee, nonché gli archivi degli urbanisti e degli architetti e gli archivi degli enti e delle imprese che hanno operato nel settore;

                b) promuovere, anche in collaborazione con università, regioni ed enti locali, ai fini indicati nella lettera a), la costituzione di centri territoriali di documentazione per l'urbanistica e l'architettura moderne e contemporanee;

                c) costituire e sviluppare la rete informativa nazionale sugli archivi dell'urbanistica e dell'architettura, in collaborazione con gli altri centri di documentazione e con gli istituti pubblici e privati che perseguono finalità analoghe;

                d) promuovere la conoscenza del patrimonio urbanistico e architettonico mediante apposite iniziative culturali.


Art. 10.

(Promozione della formazione e della ricerca in campo
urbanistico, architettonico e paesaggistico-ambientale).

        1. Il Ministero, mediante intese con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ovvero con le singole istituzioni universitarie, con le regioni e con gli enti locali, promuove la formazione finalizzata alla conoscenza del paesaggio e alla salvaguardia e alla tutela dei suoi valori culturali.
        2. Il Ministero, mediante intese con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le regioni e con gli enti locali, favorisce l'istituzione e lo sviluppo di insegnamenti scolastici volti alla conoscenza della cultura urbanistica e architettonica, con particolare riguardo alla tutela del paesaggio.


Art. 11.

(Interventi in aree tutelate).

        1. Il Ministero, nello svolgimento delle funzioni in materia di tutela paesaggistico-ambientale, privilegia la cooperazione con le regioni e con gli enti locali.
        2. Le regioni e gli enti locali, nello svolgimento delle funzioni in materia di pianificazione paesistica e di programmazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela paesaggistico-ambientale, possono richiedere, senza aggravio del relativo procedimento, la collaborazione del Ministero al fine di individuare misure idonee a garantire uno sviluppo compatibile con i valori paesaggistico-ambientali del territorio di competenza.

Art. 12.

(Copertura finanziaria).

        1. E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni a decorrere dall'anno 2002 per le finalità indicate all'articolo 2, commi 1 e 2; di lire 19.970 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003 per le finalità indicate all'articolo 2, comma 3; di lire 1.000 milioni dall'anno 2002 per le finalità indicate all'articolo 4; di lire 3.000 milioni per l'anno 2002 e di lire 5.000 milioni dall'anno 2003 per le finalità indicate all'articolo 6; di lire 2.000 milioni dall'anno 2003 per le finalità indicate all'articolo 8; di lire 2.000 milioni dall'anno 2002 per le finalità indicate all'articolo 9 e di lire 500 milioni dall'anno 2002 per le finalità di cui all'articolo 10.
        2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 26.970 milioni per l'anno 2002, a lire 30.970 milioni per l'anno 2003 e a lire 11.000 milioni a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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