XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1377
Onorevoli Colleghi! - In sede di prima applicazione
della disciplina per l'emittenza locale, contenuta nella legge
n. 28 del 2000, è emerso con chiarezza che alle imprese
radiotelevisive, in quanto imprese di opinione, non può essere
sottratta la capacità di valutazione politica. Essa è infatti
strettamente connessa alle libertà di cronaca politica.
Inoltre, non si può negare che la presenza di emittenti
operanti a livello locale sia numericamente tale da escludere
la possibilità di concentrazioni che possano mettere in
pericolo il pluralismo delle fonti e degli orientamenti
politico-informativi.
Viceversa, l'applicazione indiscriminata della disciplina
sulla par condicio attraverso il "livellamento
funzionale" di tutte le emittenti, ha portato le emittenti
locali nell'impossibilità di manifestare una propria linea
editoriale, negando, di fatto, il valore intrinseco della
liberalizzazione del settore radiotelevisivo.
Paradossalmente, l'interesse della tutela degli elettori
attraverso l'esigenza della pari visibilità alle forze
politiche, si esplica con l'espropriazione della libertà
garantita dall'articolo 21 della Costituzione, in virtù della
quale si giustifica l'esistenza stessa di un regime
radiotelevisivo misto pubblico-privato.
E' invece importante distinguere tra il pluralismo
cosiddetto "interno", di spettanza della concessionaria del
servizio pubblico (con i relativi obblighi di obiettività e
completezza dell'informazione garantiti dalla Commissione
parlamentare di vigilanza) e il pluralismo cosiddetto
"esterno", fondato sul libero concorso delle differenti voci
informative che, nel concorso, garantiscono l'obiettività
dell'informazione.
La considerazione di fondo resta infatti il vulnus
che alla libertà delle emittenti sarebbe arrecato
disconoscendo le differenze, essenziali ed oggettive,
sussistenti tra le due forme di emittenza, pubblica e
privata.
A tale proposito, il Ministro per le comunicazioni,
onorevole Gasparri, ha già dichiarato la forte volontà del
Governo ad intervenire a favore dell'emittenza locale; in
particolare, ha espressamente evidenziato l'esigenza di un
intervento legislativo che elimini le norme sulla par
condicio sull'emittenza locale.
Sul fronte della giurisprudenza, il TAR Lazio, Sez. II,
nell'ambito del giudizio relativo a due ricorsi proposti dalla
federazione rappresentativa delle emittenti radiotelevisive
locali (AER ANTI CORALLO), con ordinanza n. 943/2001, ha
accolto la richiesta di rimettere gli atti alla Corte
Costituzionale per valutare la legittimità costituzionale
degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 di tale legge, per contrasto
con i principi desumibili dagli articoli 3, 2 e 42 della
Costituzione.
Si ricorda inoltre che, nel panorama normativo, è priva di
ragionevole fondamento la situazione di privilegio riservata
alla stampa, anche in ordine alla fruizione economica degli
spazi. Non appaiono convincenti gli opposti rilievi, secondo i
quali il carattere di invasività del mezzo radiotelevisivo
rispetto alla stampa sarebbe tale da giustificarne il diverso
trattamento di regime.
A meno che non si voglia affermare che le garanzie di una
informazione elettorale paritaria debbano valere solo per i
cittadini "utenti radiotelevisivi" e non per i cittadini
"lettori".