XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1377




        Onorevoli Colleghi! - In sede di prima applicazione della disciplina per l'emittenza locale, contenuta nella legge n. 28 del 2000, è emerso con chiarezza che alle imprese radiotelevisive, in quanto imprese di opinione, non può essere sottratta la capacità di valutazione politica. Essa è infatti strettamente connessa alle libertà di cronaca politica.
        Inoltre, non si può negare che la presenza di emittenti operanti a livello locale sia numericamente tale da escludere la possibilità di concentrazioni che possano mettere in pericolo il pluralismo delle fonti e degli orientamenti politico-informativi.
        Viceversa, l'applicazione indiscriminata della disciplina sulla par condicio attraverso il "livellamento funzionale" di tutte le emittenti, ha portato le emittenti locali nell'impossibilità di manifestare una propria linea editoriale, negando, di fatto, il valore intrinseco della liberalizzazione del settore radiotelevisivo.
        Paradossalmente, l'interesse della tutela degli elettori attraverso l'esigenza della pari visibilità alle forze politiche, si esplica con l'espropriazione della libertà garantita dall'articolo 21 della Costituzione, in virtù della quale si giustifica l'esistenza stessa di un regime radiotelevisivo misto pubblico-privato.
        E' invece importante distinguere tra il pluralismo cosiddetto "interno", di spettanza della concessionaria del servizio pubblico (con i relativi obblighi di obiettività e completezza dell'informazione garantiti dalla Commissione parlamentare di vigilanza) e il pluralismo cosiddetto "esterno", fondato sul libero concorso delle differenti voci informative che, nel concorso, garantiscono l'obiettività dell'informazione.
        La considerazione di fondo resta infatti il vulnus che alla libertà delle emittenti sarebbe arrecato disconoscendo le differenze, essenziali ed oggettive, sussistenti tra le due forme di emittenza, pubblica e privata.
        A tale proposito, il Ministro per le comunicazioni, onorevole Gasparri, ha già dichiarato la forte volontà del Governo ad intervenire a favore dell'emittenza locale; in particolare, ha espressamente evidenziato l'esigenza di un intervento legislativo che elimini le norme sulla par condicio sull'emittenza locale.
        Sul fronte della giurisprudenza, il TAR Lazio, Sez. II, nell'ambito del giudizio relativo a due ricorsi proposti dalla federazione rappresentativa delle emittenti radiotelevisive locali (AER ANTI CORALLO), con ordinanza n. 943/2001, ha accolto la richiesta di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per valutare la legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 di tale legge, per contrasto con i principi desumibili dagli articoli 3, 2 e 42 della Costituzione.
        Si ricorda inoltre che, nel panorama normativo, è priva di ragionevole fondamento la situazione di privilegio riservata alla stampa, anche in ordine alla fruizione economica degli spazi. Non appaiono convincenti gli opposti rilievi, secondo i quali il carattere di invasività del mezzo radiotelevisivo rispetto alla stampa sarebbe tale da giustificarne il diverso trattamento di regime.
        A meno che non si voglia affermare che le garanzie di una informazione elettorale paritaria debbano valere solo per i cittadini "utenti radiotelevisivi" e non per i cittadini "lettori".




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