XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1377
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Le disposizioni della presente legge non
si applicano alle emittenti radiotelevisive che trasmettono in
ambito locale".
Art. 2.
1. Nella legge 22 febbraio 2000, n. 28, è soppresso,
ovunque ricorra, ogni riferimento alle emittenti
radiotelevisive locali.