XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1377




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

            "2-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che trasmettono in ambito locale".


Art. 2.

        1. Nella legge 22 febbraio 2000, n. 28, è soppresso, ovunque ricorra, ogni riferimento alle emittenti radiotelevisive locali.



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