XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1376
Onorevoli Colleghi! - L'istituzione delle case da gioco
in Italia è avvenuta mediante una serie di provvedimenti
legislativi che, recando una deroga alle norme incriminatrici
generali del codice penale, hanno, di volta in volta,
riconosciuto a particolari organi amministrativi la facoltà di
autorizzare l'apertura di case da gioco in singoli comuni.
Un tentativo di introdurre un'organica regolamentazione
legislativa fu compiuto con il regio decreto-legge 27 aprile
1924, n. 636, che non fu però mai convertito in legge.
Il dibattito che da tempo si svolge in Parlamento è volto
a superare il citato regime restrittivo, in virtù del quale
sono solo quattro le case da gioco aperte in Italia: Venezia,
San Remo, Campione d'Italia e Saint Vincent. A questo
proposito è interessante segnalare la procedura adottata dalla
Valle d'Aosta per l'istituzione della casa da gioco di Saint
Vincent, alla quale si è provveduto con decreto del presidente
del consiglio della regione, recante la data del 3 aprile
1946, adottato in esecuzione del decreto legislativo
luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, con il quale alla
Valle d'Aosta era stata data competenza amministrativa nelle
iniziative in materia turistica, di vigilanza alberghiera, di
tutela del paesaggio e di vigilanza sulla conservazione delle
antichità e delle opere artistiche. L'adozione di tale
procedimento aveva creato qualche perplessità circa la sua
legittimità, poiché non esisteva una normativa di rango
legislativo che autorizzasse l'istituzione della casa da gioco
valdostana. Tali dubbi non sono stati del tutto fugati neanche
in seguito alla costituzione della Valle d'Aosta in regione
autonoma a statuto speciale. Infatti, l'attribuzione agli
organi regionali da parte delle norme statutarie di una
competenza legislativa esclusiva in materia
turistico-alberghiera non può considerarsi comprensiva della
facoltà di derogare alle norme del codice penale che vietano
il gioco d'azzardo, essendo la materia penale riservata alla
legge statale ai sensi dell'articolo 25 della Costituzione.
Le riserve espresse sull'argomento sono state risolte in
senso negativo dalla giurisprudenza che ha rilevato come il
potere legislativo statale sia più volte intervenuto con
provvedimenti di non equivoca interpretazione, dai quali si
deduce l'implicito riconoscimento della liceità dell'attività
del casinò di Saint Vincent. Su questo punto va
segnalata la sentenza n. 291 del 25 luglio 2001 della Corte
costituzionale che sulla scia della sentenza n. 152 del 23
maggio 1985 con la quale la Corte sottolineava la necessità di
una legislazione organica che razionalizzasse l'intero
settore, precisando tra l'altro i possibili modi di intervento
delle regioni e degli altri enti locali nonché i tipi e
criteri di gestione delle case da gioco autorizzate
realizzando altresì una "perequazione" dal punto di vista
della distribuzione dei proventi, riafferma oggi la
improrogabilità di un intervento legislativo, non essendo più
giustificabile un sistema normativo superato e incoerente
rispetto all'attuale quadro costituzionale.
Se si procedesse a un confronto con gli altri Paesi
europei, risulterebbe evidente la disparità sia nel numero,
sia nella localizzazione su scala nazionale, facendo mancare
al nostro Paese uno strumento promozionale così efficace.
Riteniamo che, sulla scorta dell'esperienza europea che ha
incentivato e sviluppato centri turistici medio-piccoli, ogni
singola regione, ove esistano ragioni storiche o condizioni
ambientali favorevoli per l'esercizio di una casa da gioco,
debba concedere la relativa autorizzazione che consentirebbe
tanto un riequilibro territoriale, quanto maggiori possibilità
di controllo dal punto di vista dell'ordine pubblico rispetto
ai centri turistici più congestionati. Sarebbe, anzi,
auspicabile l'approvazione rapida di una legge organica che
legittimi e stabilisca i limiti e le condizioni dell'esercizio
del gioco d'azzardo.
E' superfluo ricordare che il gioco d'azzardo clandestino
è una delle principali attività della criminalità organizzata
quale fonte di finanziamento e strumento di riciclaggio di
denaro proveniente da attività illecite e comporta gravi
rischi per tutti coloro che lo praticano, senza avere alcuna
garanzia.
D'altronde, le remore morali che fino ad oggi hanno
impedito una liberalizzazione del gioco d'azzardo sembrano
dover cadere, poiché in tutti i modi oggi viene pubblicizzato
dai mass-media l'accesso al "guadagno facile"; né deve
scandalizzare che lo Stato o le istituzioni pubbliche possano
ricavare benefici per il gioco dei cittadini, visto che, da
sempre, sono consentiti lotto, lotterie, concorsi a schede, i
cui proventi vengono in gran parte incassati dallo Stato e che
tale tendenza ha, con il passare degli anni, subito
un'accelerazione notevole, causando l'autorizzazione e il
proliferare di nuove lotterie nazionali.
La valenza turistica e le ricadute occupazionali che, di
regola, caratterizzano l'istituzione di una casa da gioco,
assumono un notevole rilievo per l'area territoriale che
insiste sul comune di Ponte di Legno, la quale, sotto il
profilo economico, a causa delle limitate prospettive
industriali e della stessa attività artigianale, attraversa
una fase critica.
L'apertura di una casa da gioco a Ponte di Legno aprirebbe
nuovi orizzonti anche sotto questo profilo, offrendo la
possibilità di finanziare programmi nel settore alberghiero e
in quello delle opere pubbliche e divenendo volano per lo
sviluppo della Valle Camonica.
La stazione turistica di Ponte di Legno si trova ad una
distanza conveniente dal capoluogo regionale; sono inoltre
presenti nella zona limitrofa risorse turistiche, quali
stazioni termali e luoghi di enorme interesse culturale anche
internazionale (incisioni rupestri). Il turismo può comunque
essere incentivato da ulteriori strutture come quella in
trattazione, risolvendo anche in parte i già gravi problemi
occupazionali dell'area. La realizzazione di una casa da gioco
garantirebbe, inoltre, la stabilità di molti posti di lavoro
che a tutt'oggi risultano per la maggior parte stagionali.
Va, infine, sottolineato che, oltre a stimolare flussi
turistici "ricchi", l'autorizzazione delle suddette case da
gioco consente di reperire risorse che gli enti locali
interessati possono destinare ad investimenti in strutture di
pubblica utilità; per questi motivi e quelli precedentemente
elencati chiediamo di esaminare ed approvare celermente la
presente proposta di legge.