XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1376




        Onorevoli Colleghi! - L'istituzione delle case da gioco in Italia è avvenuta mediante una serie di provvedimenti legislativi che, recando una deroga alle norme incriminatrici generali del codice penale, hanno, di volta in volta, riconosciuto a particolari organi amministrativi la facoltà di autorizzare l'apertura di case da gioco in singoli comuni.
        Un tentativo di introdurre un'organica regolamentazione legislativa fu compiuto con il regio decreto-legge 27 aprile 1924, n. 636, che non fu però mai convertito in legge.
        Il dibattito che da tempo si svolge in Parlamento è volto a superare il citato regime restrittivo, in virtù del quale sono solo quattro le case da gioco aperte in Italia: Venezia, San Remo, Campione d'Italia e Saint Vincent. A questo proposito è interessante segnalare la procedura adottata dalla Valle d'Aosta per l'istituzione della casa da gioco di Saint Vincent, alla quale si è provveduto con decreto del presidente del consiglio della regione, recante la data del 3 aprile 1946, adottato in esecuzione del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, con il quale alla Valle d'Aosta era stata data competenza amministrativa nelle iniziative in materia turistica, di vigilanza alberghiera, di tutela del paesaggio e di vigilanza sulla conservazione delle antichità e delle opere artistiche. L'adozione di tale procedimento aveva creato qualche perplessità circa la sua legittimità, poiché non esisteva una normativa di rango legislativo che autorizzasse l'istituzione della casa da gioco valdostana. Tali dubbi non sono stati del tutto fugati neanche in seguito alla costituzione della Valle d'Aosta in regione autonoma a statuto speciale. Infatti, l'attribuzione agli organi regionali da parte delle norme statutarie di una competenza legislativa esclusiva in materia turistico-alberghiera non può considerarsi comprensiva della facoltà di derogare alle norme del codice penale che vietano il gioco d'azzardo, essendo la materia penale riservata alla legge statale ai sensi dell'articolo 25 della Costituzione.
        Le riserve espresse sull'argomento sono state risolte in senso negativo dalla giurisprudenza che ha rilevato come il potere legislativo statale sia più volte intervenuto con provvedimenti di non equivoca interpretazione, dai quali si deduce l'implicito riconoscimento della liceità dell'attività del casinò di Saint Vincent. Su questo punto va segnalata la sentenza n. 291 del 25 luglio 2001 della Corte costituzionale che sulla scia della sentenza n. 152 del 23 maggio 1985 con la quale la Corte sottolineava la necessità di una legislazione organica che razionalizzasse l'intero settore, precisando tra l'altro i possibili modi di intervento delle regioni e degli altri enti locali nonché i tipi e criteri di gestione delle case da gioco autorizzate realizzando altresì una "perequazione" dal punto di vista della distribuzione dei proventi, riafferma oggi la improrogabilità di un intervento legislativo, non essendo più giustificabile un sistema normativo superato e incoerente rispetto all'attuale quadro costituzionale.
        Se si procedesse a un confronto con gli altri Paesi europei, risulterebbe evidente la disparità sia nel numero, sia nella localizzazione su scala nazionale, facendo mancare al nostro Paese uno strumento promozionale così efficace.
        Riteniamo che, sulla scorta dell'esperienza europea che ha incentivato e sviluppato centri turistici medio-piccoli, ogni singola regione, ove esistano ragioni storiche o condizioni ambientali favorevoli per l'esercizio di una casa da gioco, debba concedere la relativa autorizzazione che consentirebbe tanto un riequilibro territoriale, quanto maggiori possibilità di controllo dal punto di vista dell'ordine pubblico rispetto ai centri turistici più congestionati. Sarebbe, anzi, auspicabile l'approvazione rapida di una legge organica che legittimi e stabilisca i limiti e le condizioni dell'esercizio del gioco d'azzardo.
        E' superfluo ricordare che il gioco d'azzardo clandestino è una delle principali attività della criminalità organizzata quale fonte di finanziamento e strumento di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite e comporta gravi rischi per tutti coloro che lo praticano, senza avere alcuna garanzia.
        D'altronde, le remore morali che fino ad oggi hanno impedito una liberalizzazione del gioco d'azzardo sembrano dover cadere, poiché in tutti i modi oggi viene pubblicizzato dai mass-media l'accesso al "guadagno facile"; né deve scandalizzare che lo Stato o le istituzioni pubbliche possano ricavare benefici per il gioco dei cittadini, visto che, da sempre, sono consentiti lotto, lotterie, concorsi a schede, i cui proventi vengono in gran parte incassati dallo Stato e che tale tendenza ha, con il passare degli anni, subito un'accelerazione notevole, causando l'autorizzazione e il proliferare di nuove lotterie nazionali.
        La valenza turistica e le ricadute occupazionali che, di regola, caratterizzano l'istituzione di una casa da gioco, assumono un notevole rilievo per l'area territoriale che insiste sul comune di Ponte di Legno, la quale, sotto il profilo economico, a causa delle limitate prospettive industriali e della stessa attività artigianale, attraversa una fase critica.
        L'apertura di una casa da gioco a Ponte di Legno aprirebbe nuovi orizzonti anche sotto questo profilo, offrendo la possibilità di finanziare programmi nel settore alberghiero e in quello delle opere pubbliche e divenendo volano per lo sviluppo della Valle Camonica.
        La stazione turistica di Ponte di Legno si trova ad una distanza conveniente dal capoluogo regionale; sono inoltre presenti nella zona limitrofa risorse turistiche, quali stazioni termali e luoghi di enorme interesse culturale anche internazionale (incisioni rupestri). Il turismo può comunque essere incentivato da ulteriori strutture come quella in trattazione, risolvendo anche in parte i già gravi problemi occupazionali dell'area. La realizzazione di una casa da gioco garantirebbe, inoltre, la stabilità di molti posti di lavoro che a tutt'oggi risultano per la maggior parte stagionali.
        Va, infine, sottolineato che, oltre a stimolare flussi turistici "ricchi", l'autorizzazione delle suddette case da gioco consente di reperire risorse che gli enti locali interessati possono destinare ad investimenti in strutture di pubblica utilità; per questi motivi e quelli precedentemente elencati chiediamo di esaminare ed approvare celermente la presente proposta di legge.




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