XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1376
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In deroga agli articoli 718, 719, 720 e 722 del codice
penale, la regione Lombardia può autorizzare l'apertura di una
casa da gioco nel comune di Ponte di Legno.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa dalla
regione Lombardia su richiesta del sindaco del comune di Ponte
di Legno, previa delibera del consiglio comunale.
L'autorizzazione è concessa per non più di venti anni ed è
rinnovabile.
Art. 2.
1. Nella richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 1, il
sindaco del comune di Ponte di Legno indica quale struttura
sarà adibita a casa da gioco.
Art. 3.
1. La regione Lombardia, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento
per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.
2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede:
a) le disposizioni intese a garantire la tutela
dell'ordine pubblico e della moralità pubblica, con
particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa
da gioco, prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i
minori, nonché per gli impiegati dello Stato, della regione,
degli enti pubblici e per i militari che espletano la loro
attività di servizio nell'ambito della regione;
b) la specie ed i tipi di giochi che possono
essere autorizzati; nella casa da
gioco è comunque ammesso il gioco con le
slot-machines;
c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o
festività, è fatto divieto di esercitare il gioco;
d) le particolari opportune cautele per assicurare
la correttezza della gestione amministrativa e il controllo
delle risultanze della gestione da parte degli organi
competenti;
e) le modalità per la concessione a terzi della
gestione della casa da gioco; le garanzie per l'eventuale
appalto relativo e le debite cauzioni; le qualità morali e le
condizioni economiche che il concessionario ed il personale
addetto devono offrire; le disposizioni per il regolare
versamento degli importi stabiliti per la concessione ed i
relativi controlli; la possibilità di revoca da parte
dell'amministrazione comunale della concessione, senza obbligo
alcuno di risarcimento dei danni o di indennizzo, quando
risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario
alle condizioni previste nella concessione;
f) ogni altra prescrizione e cautela idonee alla
regolarità dell'esercizio della casa da gioco ed alle attività
che vi si svolgono.
Art. 4.
1. Il gestore della casa da gioco ha diritto ad almeno il
50 per cento degli incassi lordi costituiti dalla differenza
attiva fra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai
vincitori.
2. Il gestore provvede a tutte le spese ed agli oneri
relativi alla gestione; osserva gli impegni assunti con il
concedente stabiliti nell'atto di concessione nel relativo
capitolato; provvede altresì alla formazione professionale
degli impiegati tecnici di gioco e degli altri lavoratori
subordinati.
3. Il gestore è vincolato al segreto professionale,
esclusi i casi previsti dal codice di procedura penale.
4. Il gestore può svolgere operazioni di cambio di valuta
estera, di assegni e di altri titoli di credito nonché
effettuare anticipazioni a giocatori, previa loro
identificazione, in deroga alle disposizioni vigenti in
materia. A tali operazioni, che danno origine ad obbligazioni
civili perfette, non si applica l'articolo 1944, primo comma,
del codice civile.
5. Il gestore deve acconsentire ai controlli effettuati
dall'apposito personale secondo i criteri stabiliti dalla
convenzione. I soggetti preposti ai controlli di cui al
precedente periodo non possono in alcun caso interferire con
scelte operative di natura strettamente tecnica, ma si
limitano a riferire ai propri superiori.
Art. 5.
1. Una quota degli incassi lordi percepiti dal gestore ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, è destinata dal gestore ad
iniziative idonee a promuovere lo sviluppo turistico
nell'ambito del territorio comunale.
2. La quota di cui al comma 1 non può essere inferiore al
10 per cento degli incassi lordi percepiti dal gestore.
Art. 6.
1. Le quote degli incassi lordi, dedotta la percentuale di
cui all'articolo 4, comma 1, sono ripartite nel seguente
modo:
a) il 30 per cento al comune dove ha sede la casa
da gioco, che ne destina l'importo ad attività promozionali e
strutture di tipo turistico altamente qualificate;
b) il 60 per cento alla provincia di Brescia che
ne destina l'importo alla promozione turistica nel territorio
della comunità montana di Valle Camonica;
c) il 10 per cento alla regione Lombardia, che ne
destina l'importo alla promozione turistica sul proprio
territorio.
2. Il versamento delle quote di cui alle lettere b)
e c) del comma 1 è effettuato dal comune di Ponte di
Legno ogni anno entro venti giorni dall'approvazione del
bilancio da parte delle autorità di controllo.
Art. 7.
1. Il presidente della giunta regionale della Lombardia,
in caso di violazione delle disposizioni della presente legge
o del regolamento di cui all'articolo 3, o di ritardo nel
versamento delle quote di cui all'articolo 6, nonché in caso
di turbativa dell'ordine pubblico o della morale, dispone la
revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione
dell'esercizio della casa da gioco.
2. Ai fini della relativa vigilanza da parte degli agenti
o funzionari preposti, i locali della casa da gioco sono
considerati pubblici.
3. La frequenza della casa da gioco è interdetta ai
cittadini residenti nel comune di Ponte di Legno o in comuni
ubicati a meno di venti chilometri dallo stesso.
Art. 8.
1. Alla casa da gioco di cui all'articolo 1 si applica la
disposizione di cui all'articolo 6 della tariffa annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28
dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
303 del 30 dicembre 1995, in materia di tasse di concessione
governativa.