XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1376




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. In deroga agli articoli 718, 719, 720 e 722 del codice penale, la regione Lombardia può autorizzare l'apertura di una casa da gioco nel comune di Ponte di Legno.
        2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa dalla regione Lombardia su richiesta del sindaco del comune di Ponte di Legno, previa delibera del consiglio comunale. L'autorizzazione è concessa per non più di venti anni ed è rinnovabile.


Art. 2.

        1. Nella richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 1, il sindaco del comune di Ponte di Legno indica quale struttura sarà adibita a casa da gioco.


Art. 3.

        1. La regione Lombardia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.
        2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede:

                a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità pubblica, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i minori, nonché per gli impiegati dello Stato, della regione, degli enti pubblici e per i militari che espletano la loro attività di servizio nell'ambito della regione;

                b) la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati; nella casa da gioco è comunque ammesso il gioco con le slot-machines;

                c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, è fatto divieto di esercitare il gioco;

                d) le particolari opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione amministrativa e il controllo delle risultanze della gestione da parte degli organi competenti;

                e) le modalità per la concessione a terzi della gestione della casa da gioco; le garanzie per l'eventuale appalto relativo e le debite cauzioni; le qualità morali e le condizioni economiche che il concessionario ed il personale addetto devono offrire; le disposizioni per il regolare versamento degli importi stabiliti per la concessione ed i relativi controlli; la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione comunale della concessione, senza obbligo alcuno di risarcimento dei danni o di indennizzo, quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste nella concessione;

                f) ogni altra prescrizione e cautela idonee alla regolarità dell'esercizio della casa da gioco ed alle attività che vi si svolgono.


Art. 4.

        1. Il gestore della casa da gioco ha diritto ad almeno il 50 per cento degli incassi lordi costituiti dalla differenza attiva fra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai vincitori.
        2. Il gestore provvede a tutte le spese ed agli oneri relativi alla gestione; osserva gli impegni assunti con il concedente stabiliti nell'atto di concessione nel relativo capitolato; provvede altresì alla formazione professionale degli impiegati tecnici di gioco e degli altri lavoratori subordinati.
        3. Il gestore è vincolato al segreto professionale, esclusi i casi previsti dal codice di procedura penale.
        4. Il gestore può svolgere operazioni di cambio di valuta estera, di assegni e di altri titoli di credito nonché effettuare anticipazioni a giocatori, previa loro identificazione, in deroga alle disposizioni vigenti in materia. A tali operazioni, che danno origine ad obbligazioni civili perfette, non si applica l'articolo 1944, primo comma, del codice civile.
        5. Il gestore deve acconsentire ai controlli effettuati dall'apposito personale secondo i criteri stabiliti dalla convenzione. I soggetti preposti ai controlli di cui al precedente periodo non possono in alcun caso interferire con scelte operative di natura strettamente tecnica, ma si limitano a riferire ai propri superiori.


Art. 5.

        1. Una quota degli incassi lordi percepiti dal gestore ai sensi dell'articolo 4, comma 1, è destinata dal gestore ad iniziative idonee a promuovere lo sviluppo turistico nell'ambito del territorio comunale.
        2. La quota di cui al comma 1 non può essere inferiore al 10 per cento degli incassi lordi percepiti dal gestore.


Art. 6.

        1. Le quote degli incassi lordi, dedotta la percentuale di cui all'articolo 4, comma 1, sono ripartite nel seguente modo:

                a) il 30 per cento al comune dove ha sede la casa da gioco, che ne destina l'importo ad attività promozionali e strutture di tipo turistico altamente qualificate;

                b) il 60 per cento alla provincia di Brescia che ne destina l'importo alla promozione turistica nel territorio della comunità montana di Valle Camonica;

                c) il 10 per cento alla regione Lombardia, che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio.

        2. Il versamento delle quote di cui alle lettere b) e c) del comma 1 è effettuato dal comune di Ponte di Legno ogni anno entro venti giorni dall'approvazione del bilancio da parte delle autorità di controllo.


Art. 7.

        1. Il presidente della giunta regionale della Lombardia, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui all'articolo 3, o di ritardo nel versamento delle quote di cui all'articolo 6, nonché in caso di turbativa dell'ordine pubblico o della morale, dispone la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.
        2. Ai fini della relativa vigilanza da parte degli agenti o funzionari preposti, i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.
        3. La frequenza della casa da gioco è interdetta ai cittadini residenti nel comune di Ponte di Legno o in comuni ubicati a meno di venti chilometri dallo stesso.


Art. 8.

        1. Alla casa da gioco di cui all'articolo 1 si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, in materia di tasse di concessione governativa.



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