XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1369
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
attraverso l'inserimento nell'articolo 1 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, di ulteriori oneri deducibili dal reddito
complessivo delle persone fisiche mira al raggiungimento di un
duplice obiettivo. Innanzitutto intende sostenere le famiglie
che annualmente devono sopportare ingenti costi per la
formazione dei propri figli. Infatti è noto che molti genitori
(ormai è quasi diventata una prassi) si vedono costretti a
demandare ad una sorta di precettore privato l'insegnamento di
materie che troppo spesso nelle aule di scuola i figli non
apprendono per scarsa applicazione, purtroppo non solo degli
studenti. In tale senso riteniamo che le famiglie, già oberate
dai consistenti costi per il materiale didattico (libri,
quaderni, zaini, eccetera), debbano essere fiscalmente aiutate
nell'assolvimento di quel ruolo, sovente interpretato
obtorto collo, di cuscinetto ammortizzatore di un
sistema scolastico e universitario sgangherato.
In secondo luogo, la presente proposta di legge
consentirebbe l'emersione di una fetta consistente di redditi
non denunciati ovvero i compensi chiesti dagli insegnanti che
impartiscono lezioni a titolo personale. L'affiorare di questi
redditi sommersi consentirebbe non solo di compensare il
minore gettito derivante dalla citata deducibilità ma anche di
produrre un sicuro gettito per le casse dell'erario.