XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1369




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge attraverso l'inserimento nell'articolo 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ulteriori oneri deducibili dal reddito complessivo delle persone fisiche mira al raggiungimento di un duplice obiettivo. Innanzitutto intende sostenere le famiglie che annualmente devono sopportare ingenti costi per la formazione dei propri figli. Infatti è noto che molti genitori (ormai è quasi diventata una prassi) si vedono costretti a demandare ad una sorta di precettore privato l'insegnamento di materie che troppo spesso nelle aule di scuola i figli non apprendono per scarsa applicazione, purtroppo non solo degli studenti. In tale senso riteniamo che le famiglie, già oberate dai consistenti costi per il materiale didattico (libri, quaderni, zaini, eccetera), debbano essere fiscalmente aiutate nell'assolvimento di quel ruolo, sovente interpretato obtorto collo, di cuscinetto ammortizzatore di un sistema scolastico e universitario sgangherato.
        In secondo luogo, la presente proposta di legge consentirebbe l'emersione di una fetta consistente di redditi non denunciati ovvero i compensi chiesti dagli insegnanti che impartiscono lezioni a titolo personale. L'affiorare di questi redditi sommersi consentirebbe non solo di compensare il minore gettito derivante dalla citata deducibilità ma anche di produrre un sicuro gettito per le casse dell'erario.




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