XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1369
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 10
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, è inserita la seguente:
"b-bis) le spese sostenute per la frequenza di
lezioni relative a materie scolastiche e universitarie
impartite da insegnanti a titolo personale, per un importo non
superiore a lire 2 milioni per ciascuno studente;".