XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1369




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserita la seguente:

        "b-bis) le spese sostenute per la frequenza di lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale, per un importo non superiore a lire 2 milioni per ciascuno studente;".



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