XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1367




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ridefinisce le procedure previste nel titolo III della legge 25 maggio 1970, n. 352, relativo ai referendum per la modificazione territoriale delle regioni previsti dall'articolo 132 della Costituzione.
        L'argomento non è nuovo. Esso è stato già affrontato da numerosi progetti di legge, delle passate legislature, sia al Senato della Repubblica, che alla Camera dei deputati. Nessuno di essi è però stato approvato. Per limitarci agli anni novanta, ricordiamo, nella X legislatura, i progetti di legge dei deputati Bertoli ed altri (atto Camera n. 5898) e dei deputati Gasparotto e De Carli (atto Camera n. 6097). Nella XI legislatura, vi furono - in ordine cronologico - i progetti di legge dei deputati Gasparotto e Renzulli (atto Camera n. 549), dei deputati Bertoli ed altri (atto Camera n. 825) dei senatori Di Benedetto ed altri (atto Senato n. 474), del deputato Patuelli (atto Camera n. 1583), dei deputati Bertoli ed altri (atto Camera n. 1694), del consiglio regionale della Valle d'Aosta (atto Senato n. 961), dei senatori Foschi ed altri (atto Senato n. 968).
        Nella XII legislatura furono presentati - sempre in ordine cronologico - i progetti di legge del deputato Ruffino (atto Camera n. 547), del senatore Baccarini (atto Senato n. 366), dei senatori Fontanini ed altri (atto Senato n. 500), dei deputati Stroili ed altri (atto Camera n. 1059), dei deputati Leonardelli e Molinaro (atto Camera n. 1280).
        Nella XIII legislatura, sono state infine presentate quattro proposte di legge, da parte rispettivamente dei deputati Santandrea ed altri (atto Camera n. 371), dei deputati Ruffino ed altri (atto Camera n. 2498), dei deputati Berselli ed altri (atto Camera n. 3176) e del deputato Ballaman (atto Camera n. 6632).
        Della questione si è interessata l'Assemblea di Montecitorio in data 4 agosto 1993, in occasione dell'esame del progetto di legge n. 2179, recante "Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di aree metropolitane e di istituzione di nuove province", e degli altri progetti di legge abbinati, esprimendo un consenso quasi unanime, con l'assenso e la partecipazione del Governo, sull'ordine del giorno 9/2179/1 dell'onorevole Bertoli, dal quale si traggono alcuni passaggi: "Balza evidente l'incongruenza anche sullo stesso piano costituzionale della disciplina dettata dalla legge n. 352 del 1970 in applicazione dell'articolo 132 della Costituzione e in particolare del secondo comma. Auspicando che il Parlamento, anche sulla base delle varie proposte di legge già presentate, approvi rapidamente la modifica del titolo III della legge n. 352 del 1970, intitolato "Norme sui referendum territoriali" riducendo la consultazione referendaria ivi prevista alle sole popolazioni dei comuni oggetto di trasferimento e ripristinando il parere delle regioni, così come risulta dallo spirito e dalla lettera della Costituzione; impegna il Governo a concorrervi anche con proprie idonee iniziative".

        La normativa vigente non appare quindi conforme allo spirito del dettato costituzionale, non esaltando adeguatamente l'autonomia delle comunità locali cioè la libertà di determinazione e quindi la potestà di provvedere alla cura di interessi propri disponendo dei mezzi necessari per ottenere un'armonica e coordinata soddisfazione degli interessi medesimi.
        L'articolo 132 della Costituzione fa riferimento a tre distinte fattispecie:

            1) fusione di due regioni esistenti;

            2) costituzione di una nuova regione con un minimo di un milione di abitanti;

            3) distacco di comuni e di province da una regione ed aggregazione ad un'altra regione.

        Nei suoi tratti essenziali il procedimento dettato dalla Costituzione prevede la richiesta di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate; l'approvazione della proposta mediante referendum, l'acquisizione del parere dei consigli regionali coinvolti dalle modifiche; il ricorso alla legge costituzionale nei primi due casi e alla legge ordinaria per disporre, invece, il distacco da una regione e l'aggregazione ad un'altra di province e di comuni che ne abbiano fatta richiesta.
        Già prendendo in esame la questione relativa alle "popolazioni interessate" alla costituzione di una nuova regione o al distacco di comuni e di province da una regione, la lettera della legge n. 352 del 1970 appare nettamente in contrasto con lo spirito del dettato costituzionale che ha lo scopo di non cristallizzare l'assetto territoriale quale stabilito dal Costituente.
        Il procedimento, infatti, risulta notevolmente aggravato laddove si intendano per popolazioni interessate anche i cittadini della regione da cui si intende distaccarsi e della regione a cui si chiede di essere aggregati; sembra quasi che il legislatore ordinario abbia temuto l'eccesso di autonomia concesso, non fidandosi degli eletti nei consigli comunali e provinciali nonché del popolo chiamato ad esprimere la sua volontà attraverso il referendum. La presente proposta di legge mira pertanto a limitare l'ampiezza delle consultazioni alle sole popolazioni direttamente interessate; ed a colmare una lacuna nella legge n. 352 del 1970, e cioè a prevedere il diritto dei cittadini stessi a richiedere il referendum in alternativa alle iniziative degli organi rappresentativi degli enti locali. Si vuole infatti consentire agli elettori di raccogliere direttamente le adesioni alla richiesta di indizione di referendum e di decentrare presso le locali corti di appello la competenza a decidere che attualmente appartiene alla Corte di cassazione.
        Si può concludere puntualizzando che la presente proposta di legge mira, nello spirito della Costituzione, a fornire una base ragionata e ragionevole per favorire e regolamentare al meglio i processi di aggregazione di entità territoriali simili per caratteristiche socio-economiche e per elementi storico-culturali.




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