XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1367
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
ridefinisce le procedure previste nel titolo III della legge
25 maggio 1970, n. 352, relativo ai referendum per la
modificazione territoriale delle regioni previsti
dall'articolo 132 della Costituzione.
L'argomento non è nuovo. Esso è stato già affrontato da
numerosi progetti di legge, delle passate legislature, sia al
Senato della Repubblica, che alla Camera dei deputati. Nessuno
di essi è però stato approvato. Per limitarci agli anni
novanta, ricordiamo, nella X legislatura, i progetti di legge
dei deputati Bertoli ed altri (atto Camera n. 5898) e dei
deputati Gasparotto e De Carli (atto Camera n. 6097). Nella XI
legislatura, vi furono - in ordine cronologico - i progetti di
legge dei deputati Gasparotto e Renzulli (atto Camera n. 549),
dei deputati Bertoli ed altri (atto Camera n. 825) dei
senatori Di Benedetto ed altri (atto Senato n. 474), del
deputato Patuelli (atto Camera n. 1583), dei deputati Bertoli
ed altri (atto Camera n. 1694), del consiglio regionale della
Valle d'Aosta (atto Senato n. 961), dei senatori Foschi ed
altri (atto Senato n. 968).
Nella XII legislatura furono presentati - sempre in ordine
cronologico - i progetti di legge del deputato Ruffino (atto
Camera n. 547), del senatore Baccarini (atto Senato n. 366),
dei senatori Fontanini ed altri (atto Senato n. 500), dei
deputati Stroili ed altri (atto Camera n. 1059), dei deputati
Leonardelli e Molinaro (atto Camera n. 1280).
Nella XIII legislatura, sono state infine presentate
quattro proposte di legge, da parte rispettivamente dei
deputati Santandrea ed altri (atto Camera n. 371), dei
deputati Ruffino ed altri (atto Camera n. 2498), dei deputati
Berselli ed altri (atto Camera n. 3176) e del deputato
Ballaman (atto Camera n. 6632).
Della questione si è interessata l'Assemblea di
Montecitorio in data 4 agosto 1993, in occasione dell'esame
del progetto di legge n. 2179, recante "Differimento di taluni
termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia
di aree metropolitane e di istituzione di nuove province", e
degli altri progetti di legge abbinati, esprimendo un consenso
quasi unanime, con l'assenso e la partecipazione del Governo,
sull'ordine del giorno 9/2179/1 dell'onorevole Bertoli, dal
quale si traggono alcuni passaggi: "Balza evidente
l'incongruenza anche sullo stesso piano costituzionale della
disciplina dettata dalla legge n. 352 del 1970 in applicazione
dell'articolo 132 della Costituzione e in particolare del
secondo comma. Auspicando che il Parlamento, anche sulla base
delle varie proposte di legge già presentate, approvi
rapidamente la modifica del titolo III della legge n. 352 del
1970, intitolato "Norme sui referendum territoriali"
riducendo la consultazione referendaria ivi prevista alle sole
popolazioni dei comuni oggetto di trasferimento e
ripristinando il parere delle regioni, così come risulta dallo
spirito e dalla lettera della Costituzione; impegna il Governo
a concorrervi anche con proprie idonee iniziative".
La normativa vigente non appare quindi conforme allo
spirito del dettato costituzionale, non esaltando
adeguatamente l'autonomia delle comunità locali cioè la
libertà di determinazione e quindi la potestà di provvedere
alla cura di interessi propri disponendo dei mezzi necessari
per ottenere un'armonica e coordinata soddisfazione degli
interessi medesimi.
L'articolo 132 della Costituzione fa riferimento a tre
distinte fattispecie:
1) fusione di due regioni esistenti;
2) costituzione di una nuova regione con un minimo di un
milione di abitanti;
3) distacco di comuni e di province da una regione ed
aggregazione ad un'altra regione.
Nei suoi tratti essenziali il procedimento dettato dalla
Costituzione prevede la richiesta di tanti consigli comunali
che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni
interessate; l'approvazione della proposta mediante
referendum, l'acquisizione del parere dei consigli
regionali coinvolti dalle modifiche; il ricorso alla legge
costituzionale nei primi due casi e alla legge ordinaria per
disporre, invece, il distacco da una regione e l'aggregazione
ad un'altra di province e di comuni che ne abbiano fatta
richiesta.
Già prendendo in esame la questione relativa alle
"popolazioni interessate" alla costituzione di una nuova
regione o al distacco di comuni e di province da una regione,
la lettera della legge n. 352 del 1970 appare nettamente in
contrasto con lo spirito del dettato costituzionale che ha lo
scopo di non cristallizzare l'assetto territoriale quale
stabilito dal Costituente.
Il procedimento, infatti, risulta notevolmente aggravato
laddove si intendano per popolazioni interessate anche i
cittadini della regione da cui si intende distaccarsi e della
regione a cui si chiede di essere aggregati; sembra quasi che
il legislatore ordinario abbia temuto l'eccesso di autonomia
concesso, non fidandosi degli eletti nei consigli comunali e
provinciali nonché del popolo chiamato ad esprimere la sua
volontà attraverso il referendum. La presente proposta
di legge mira pertanto a limitare l'ampiezza delle
consultazioni alle sole popolazioni direttamente interessate;
ed a colmare una lacuna nella legge n. 352 del 1970, e cioè a
prevedere il diritto dei cittadini stessi a richiedere il
referendum in alternativa alle iniziative degli organi
rappresentativi degli enti locali. Si vuole infatti consentire
agli elettori di raccogliere direttamente le adesioni alla
richiesta di indizione di referendum e di decentrare
presso le locali corti di appello la competenza a decidere che
attualmente appartiene alla Corte di cassazione.
Si può concludere puntualizzando che la presente proposta
di legge mira, nello spirito della Costituzione, a fornire una
base ragionata e ragionevole per favorire e regolamentare al
meglio i processi di aggregazione di entità territoriali
simili per caratteristiche socio-economiche e per elementi
storico-culturali.