XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1367
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto del referendum).
1. L'articolo 41 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è
sostituito dal seguente:
"Art. 41. - 1. I quesiti da sottoporre ai
referendum, a norma dell'articolo 132 della
Costituzione, per la fusione di regioni esistenti o per la
creazione di nuove regioni o per il distacco da una regione e
l'aggregazione ad altra di una o più province o di uno o più
comuni, devono essere espressi, rispettivamente, con la
formula: "Volete che la regione ... sia fusa con la regione
... per costituire insieme una unica regione?" oppure: "Volete
che il territorio delle province ... (o dei comuni...) sia
separato dalla regione ... (o dalle regioni...) per formare
regione a sé stante?", oppure: "Volete che il territorio del
comune ... (o della provincia ...) sia separato dalla regione
... per entrare a fare parte integrante della regione ...?" e
l'indicazione delle regioni, delle province e dei comuni di
cui trattasi. Può essere inserita l'indicazione del nome della
nuova regione della quale si proponga la costituzione per
fusione o per separazione".
Art. 2.
(Richiesta di referendum).
1. L'articolo 42 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è
sostituito dal seguente:
"Art. 42. - 1. La richiesta di referendum per
la fusione di regioni deve essere corredata dalle
deliberazioni, recanti il testo del quesito da sottoporre a
referendum ai sensi dell'articolo 41, di tanti consigli
comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni
interessate.
2. La richiesta di referendum per la
costituzione di una nuova regione, ai sensi dell'articolo 132,
primo comma, della Costituzione, può essere presentata da
tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo
della popolazione dei comuni che dovrebbero costituire la
nuova regione. Le relative delibere devono recare il testo del
quesito da sottoporre a referendum ai sensi
dell'articolo 41.
3. La richiesta del distacco di una o più province o di
uno o più comuni da una regione, al fine della loro
aggregazione ad un'altra regione, può essere presentata:
a) dal corpo elettorale delle province e dei
comuni stessi, che si esprime mediante referendum;
b) dai consigli provinciali o comunali
interessati.
4. Il referendum di cui alla lettera a)
del comma 3 è indetto su richiesta di 10.000 elettori per
le province e per i comuni con popolazione superiore a 500.000
abitanti; di 2.000 elettori per i comuni e le province con
popolazione compresa tra 100.000 e 499.999 abitanti; di 1.000
elettori per i comuni con popolazione compresa tra 15.000 e
99.999 abitanti; di un decimo degli elettori per i comuni con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Lo svolgimento del
referendum è regolato dagli articoli 43 e seguenti.
5. Se la richiesta è espressa mediante
referendum, ai sensi della lettera a) del comma 3,
l'Ufficio centrale, dopo averne proclamato i risultati, li
trasmette senza indugio al Ministro dell'interno per le
finalità di cui all'articolo 45, quarto comma.
6. Se la richiesta è formulata dal consiglio
provinciale o comunale, ai sensi della lettera b) del
comma 3, essa deve contenere l'indicazione della regione cui
si chiede l' aggregazione, nonché la designazione di un
delegato effettivo e di un delegato supplente, uno dei quali
provvede, entro tre mesi, al deposito della richiesta stessa
presso la cancelleria della corte d'appello di cui al secondo
comma dell'articolo 43. I predetti delegati possono essere gli
stessi per più province o comuni".
Art. 3.
(Ufficio centrale per i referendum).
1. Il primo comma dell'articolo 43 della legge 25 maggio
1970, n. 352, è sostituito dai seguenti:
"L'Ufficio centrale per il referendum concernente le
richieste di cui all'articolo 132, primo comma, della
Costituzione, è costituito presso la Corte di cassazione ai
sensi dell'articolo 12 della presente legge. Esso accerta che
la richiesta di referendum sia conforme alle
disposizioni della Costituzione e della legge, verificando in
particolare che sia raggiunto il numero minimo prescritto di
deliberazioni depositate.
Per i referendum di cui al secondo comma
dell'articolo 132 della Costituzione, l'Ufficio centrale per
il referendum è costituito presso la corte d'appello
nella cui circoscrizione si trova la provincia o il comune di
cui viene richiesta l'aggregazione ad altra regione".
2. Al primo comma dell'articolo 45 della legge 25 maggio
1970, n. 352, le parole: ", costituito presso la Corte di
cassazione," sono soppresse.
Art. 4.
(Territorio in cui si svolge il referendum).
1. Il terzo comma dell'articolo 44 delle legge 25 maggio
1970, n. 352, è sostituito dal seguente:
"Il referendum è indetto:
a) nel caso di fusione di regioni, nel territorio
delle regioni interessate;
b) nel caso di formazione di nuove regioni, nel
territorio che si propone di attribuire alla nuova regione;
c) nel caso di distacco di province o comuni da
una regione e loro aggregazione ad altra regione, nel
territorio delle province o comuni che dovrebbero passare
dall'una all'altra regione".