XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1367




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Oggetto del referendum).

        1. L'articolo 41 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è sostituito dal seguente:

        "Art. 41. - 1. I quesiti da sottoporre ai referendum, a norma dell'articolo 132 della Costituzione, per la fusione di regioni esistenti o per la creazione di nuove regioni o per il distacco da una regione e l'aggregazione ad altra di una o più province o di uno o più comuni, devono essere espressi, rispettivamente, con la formula: "Volete che la regione ... sia fusa con la regione ... per costituire insieme una unica regione?" oppure: "Volete che il territorio delle province ... (o dei comuni...) sia separato dalla regione ... (o dalle regioni...) per formare regione a sé stante?", oppure: "Volete che il territorio del comune ... (o della provincia ...) sia separato dalla regione ... per entrare a fare parte integrante della regione ...?" e l'indicazione delle regioni, delle province e dei comuni di cui trattasi. Può essere inserita l'indicazione del nome della nuova regione della quale si proponga la costituzione per fusione o per separazione".


Art. 2.

(Richiesta di referendum).

        1. L'articolo 42 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è sostituito dal seguente:

        "Art. 42. - 1. La richiesta di referendum per la fusione di regioni deve essere corredata dalle deliberazioni, recanti il testo del quesito da sottoporre a referendum ai sensi dell'articolo 41, di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate.
        2. La richiesta di referendum per la costituzione di una nuova regione, ai sensi dell'articolo 132, primo comma, della Costituzione, può essere presentata da tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione dei comuni che dovrebbero costituire la nuova regione. Le relative delibere devono recare il testo del quesito da sottoporre a referendum ai sensi dell'articolo 41.
        3. La richiesta del distacco di una o più province o di uno o più comuni da una regione, al fine della loro aggregazione ad un'altra regione, può essere presentata:

            a) dal corpo elettorale delle province e dei comuni stessi, che si esprime mediante referendum;

            b) dai consigli provinciali o comunali interessati.

        4. Il referendum di cui alla lettera a) del comma 3 è indetto su richiesta di 10.000 elettori per le province e per i comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; di 2.000 elettori per i comuni e le province con popolazione compresa tra 100.000 e 499.999 abitanti; di 1.000 elettori per i comuni con popolazione compresa tra 15.000 e 99.999 abitanti; di un decimo degli elettori per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Lo svolgimento del referendum è regolato dagli articoli 43 e seguenti.
            5. Se la richiesta è espressa mediante referendum, ai sensi della lettera a) del comma 3, l'Ufficio centrale, dopo averne proclamato i risultati, li trasmette senza indugio al Ministro dell'interno per le finalità di cui all'articolo 45, quarto comma.
            6. Se la richiesta è formulata dal consiglio provinciale o comunale, ai sensi della lettera b) del comma 3, essa deve contenere l'indicazione della regione cui si chiede l' aggregazione, nonché la designazione di un delegato effettivo e di un delegato supplente, uno dei quali provvede, entro tre mesi, al deposito della richiesta stessa presso la cancelleria della corte d'appello di cui al secondo comma dell'articolo 43. I predetti delegati possono essere gli stessi per più province o comuni".

Art. 3.

(Ufficio centrale per i referendum).

        1. Il primo comma dell'articolo 43 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è sostituito dai seguenti:

        "L'Ufficio centrale per il referendum concernente le richieste di cui all'articolo 132, primo comma, della Costituzione, è costituito presso la Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 12 della presente legge. Esso accerta che la richiesta di referendum sia conforme alle disposizioni della Costituzione e della legge, verificando in particolare che sia raggiunto il numero minimo prescritto di deliberazioni depositate.
        Per i referendum di cui al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, l'Ufficio centrale per il referendum è costituito presso la corte d'appello nella cui circoscrizione si trova la provincia o il comune di cui viene richiesta l'aggregazione ad altra regione".

        2. Al primo comma dell'articolo 45 della legge 25 maggio 1970, n. 352, le parole: ", costituito presso la Corte di cassazione," sono soppresse.


Art. 4.

(Territorio in cui si svolge il referendum).

        1. Il terzo comma dell'articolo 44 delle legge 25 maggio 1970, n. 352, è sostituito dal seguente:

        "Il referendum è indetto:

                a) nel caso di fusione di regioni, nel territorio delle regioni interessate;

                b) nel caso di formazione di nuove regioni, nel territorio che si propone di attribuire alla nuova regione;

                c) nel caso di distacco di province o comuni da una regione e loro aggregazione ad altra regione, nel territorio delle province o comuni che dovrebbero passare dall'una all'altra regione".



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