XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1365
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si
impernia su due fondamentali princìpi:
autonomia giuridica del "porto franco", dotato di
personalità di diritto pubblico, nonché della disponibilità
esclusiva del demanio e tramite il direttore - suo organo
rappresentativo - di ampia potestà normativa regolamentare.
Ciò comporta, nell'ambito dei rapporti internazionali, piena
conformità dell'ordinamento giuridico italiano ai princìpi,
oltre che alla lettera, dell'Allegato VIII (articoli 1-20) del
Trattato di pace di Parigi, nel quale l'autonomia dell'ente è
configurata come strumento essenziale alla realizzazione del
fine statutario della dicatio del porto triestino al
libero traffico fra gli Stati e, nell'ambito dei rapporti di
diritto interno, la creazione, in luogo delle molte competenze
attuali, di un centro direzionale unitario preposto, nel
perseguimento di quel fine, all'esercizio, al controllo e alla
gestione di tutti i servizi;
extradoganalità e non mera assimilazione alla
extradoganalità del territorio del porto franco.
A delineare tale carattere contribuiscono l'autonomia e
l'ampia potestà normativa regolamentare del nuovo soggetto
giuridico, il trasferimento ad esso del demanio statale, la
centralità del suo potere gestorio, la riserva di legge a
favore dell'ente politico di appartenenza, contenuta
nell'articolo 5, n. 3, dell'Allegato VIII, sul regime della
merce in uscita dal porto franco e in entrata nel territorio
doganale, regime questo, corrispondente a quello enucleato
dalla giurisprudenza della Corte di cassazione a proposito dei
rapporti tra lo Stato italiano e i territori extradoganali già
noti al nostro ordinamento giuridico.
Elementi tutti questi dai quali si desume, vuoi nel
progetto originario del Trattato di pace, vuoi
nell'ordinamento attuale che ne deriva, la non riducibilità
del territorio extradoganale del porto franco al territorio
doganale dell'ente di cui esso politicamente fa parte; vale a
dire la non assimilabilità e appartenenza dell'area del porto
franco al territorio doganale dello Stato italiano e, di
riflesso, al territorio doganale comunitario, con il
conseguente non assoggettamento dell'area stessa alla
legislazione dell'Unione europea (salvo richiamo,
nell'ordinamento interno, a norme procedimentali comunitarie
più favorevoli).
Per quanto concerne in dettaglio le singole disposizioni,
si osservi che:
nell'articolo 1 sono richiamati i princìpi informatori
dell'Allegato VIII del Trattato di pace, ai quali la proposta
di legge vuol dare concreta attuazione, con modifica o
abrogazione, espressa o tacita delle vigenti disposizioni
contrarie o non compatibili;
l'articolo 2 enuncia le caratteristiche salienti del
nuovo soggetto giuridico, imperniate su di un criterio di
piena autonomia funzionale. Le disposizioni in esso contenute
si coordinano con quelle degli articoli 4 e 5 riguardanti il
carattere di extradoganalità dell'area del porto franco, e
dell'articolo 6, escludenti qualsiasi forma di privilegio,
nonché con le norme degli articoli 7, 10, 11 e 12 sui
particolari poteri normativi e gestori del direttore, organo
rappresentativo dell'ente.
Alle strutture del porto franco è dedicato l'articolo 3,
comma 1, che si riferisce alle zone franche del porto di
Trieste circoscritte negli attuali confini. Sull'eventuale
ampliamento dell'area extradoganale dispone il comma 2,
attribuendone la competenza al Governo italiano, su proposta
del direttore del porto franco, il quale diviene in tal modo
organo promotore dei possibili sviluppi, sotto questo profilo,
dell'economia del territorio. La norma corrisponde, nei suoi
contenuti, all'articolo 3, comma 4, del citato Allegato VIII
che, sempre su proposta del direttore, conferiva quel potere
al consiglio di Governo, con l'approvazione dell'assemblea
popolare.
Trovano, nell'articolo 8, la propria disciplina i poteri
legislativi, regolamentari e amministrativi dello Stato,
concernenti la posizione delle persone e la situazione dei
beni all'interno del porto franco, i controlli di sanità e
sicurezza sulle navi da passeggeri e da carico, l'entrata e
l'uscita di tutte le persone nel e dal porto franco, la
determinazione dei diritti portuali, lo svolgimento dei
compiti originariamente affidati al costituendo territorio
libero di Trieste.
All'articolo 9 è stabilito il regime giuridico delle merci
in importazione, esportazione e transito nel porto franco ed è
altresì delineata, mediante rinvio, la disciplina speciale dei
prodotti degli stabilimenti industriali insediati nell'area.
Il carattere di extradoganalità del porto franco potrà essere
esteso all'uso ed al consumo di merci estere nell'ipotesi di
ampliamento dell'area qualora importi insediamenti umani.
Il regime degli insediamenti industriali nell'area del
porto franco è dettato dall'articolo 10, secondo il quale
continuano a svolgere la propria attività le imprese già
esistenti nelle zone franche alla data di entrata in vigore
della presente proposta di legge. Per le nuove imprese
occorrono particolari autorizzazioni.
Trattandosi di attuare con legge ordinaria le prescrizioni
contenute in altre leggi, esecutive del Trattato di pace del
1947, ricettive del Memorandum di Londra del 1954, le
quali impongono allo Stato italiano limitazioni della potestà
doganale, costituenti (come ritiene autorevole dottrina), una
vera e propria servitù di diritto internazionale, si è
ritenuto di deferire, con l'articolo 11, all'autorità del Capo
dello Stato il potere di nomina del direttore del porto
franco, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
Inoltre, utilizzando il residuo potere che deriva al
prefetto di Trieste dalle originarie potestà del cessato
Commissario generale del Governo, l'articolo 11, comma 2,
rimette alla sua competenza quale commissario del Governo per
la regione Friuli-Venezia Giulia, la nomina degli impiegati
del porto franco, previamente selezionati mediante concorso
per titoli a livello regionale.
L'articolo 12 impone l'osservanza della pubblicità, nei
modi di legge, di tutte le norme regolamentari in vigore nel
porto franco e delle tariffe stabilite dal direttore, secondo
la previsione dell'articolo 11, comma 4, lettera e).
Il regime finanziario del porto franco è regolato
dall'articolo 13.
Il bilancio preventivo autonomo, redatto dal direttore,
deve essere approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, al quale il direttore stesso trasmette anche un
rapporto annuale sul funzionamento dell'ente <articolo 11,
comma 4, lettera h)>.
Queste disposizioni sono omologhe alle regole
dell'Allegato VIII, che conferivano dette competenze in parte
al Governatore e al consiglio di Governo del Territorio libero
di Trieste, in parte - come si desume dal testo - alle
autorità che sarebbero state designate dalle leggi
dell'assemblea popolare del Territorio.
Norma di chiusura della proposta di legge è la
disposizione dell'articolo 14, comma 1, in base alla quale
nelle materie non disciplinate dalla stessa proposta di legge,
si applicano le disposizioni, con essa compatibili,
dell'ordinamento italiano.
Infine, l'articolo 15 fissa in sei mesi il termine per
l'emanazione del regolamento di attuazione della proposta di
legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
I vantaggi del sistema proposto sono evidenti:
1) autonomia istituzionale del nuovo ente giuridico
nell'ambito dell'ordinamento statale sovrano, con esclusiva
disponibilità del demanio ed amplissimo potere normativo
regolamentare;
2) efficienza dell'azione amministrativa, derivante
dalla massima concentrazione del potere gestorio, con la
creazione, in luogo delle molte competenze attuali, di una
direzione unitaria, coordinatrice di tutti i servizi;
3) non incidenza diretta, nell'area del porto franco, di
normative diverse da quelle previste da leggi statali
finalizzate all'attuazione del Trattato di pace, salvo
esplicito richiamo, nelle leggi statali stesse, alle
disposizioni più favorevoli dell'ordinamento comunitario;
4) spettanza al porto franco del potere di percepire i
diritti portuali, quale soggetto dotato della esclusiva
disponibilità del demanio;
5) potenziale estensione della franchigia per effetto di
un graduale ampliamento dell'area del porto franco, che
dovesse comportare insediamenti umani;
6) affermazione del fondamentale principio che nessun
pagamento potrà essere richiesto se non a fronte di servizi
effettivamente prestati, nell'ammontare commisurato all'entità
dei costi effettivi;
7) semplificazione della procedura di autorizzazione
all'insediamento di nuove imprese industriali nell'area del
porto franco. Con la seguente proposta di legge si vuole
conseguire il fine voluto dal legislatore internazionale con
il Trattato di pace di Parigi e l'Intesa di Londra:
individuare gli strumenti essenziali per un'efficace azione
volta alla destinazione del porto triestino al libero traffico
internazionale.