XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1365




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si impernia su due fondamentali princìpi:

            autonomia giuridica del "porto franco", dotato di personalità di diritto pubblico, nonché della disponibilità esclusiva del demanio e tramite il direttore - suo organo rappresentativo - di ampia potestà normativa regolamentare. Ciò comporta, nell'ambito dei rapporti internazionali, piena conformità dell'ordinamento giuridico italiano ai princìpi, oltre che alla lettera, dell'Allegato VIII (articoli 1-20) del Trattato di pace di Parigi, nel quale l'autonomia dell'ente è configurata come strumento essenziale alla realizzazione del fine statutario della dicatio del porto triestino al libero traffico fra gli Stati e, nell'ambito dei rapporti di diritto interno, la creazione, in luogo delle molte competenze attuali, di un centro direzionale unitario preposto, nel perseguimento di quel fine, all'esercizio, al controllo e alla gestione di tutti i servizi;

            extradoganalità e non mera assimilazione alla extradoganalità del territorio del porto franco.

        A delineare tale carattere contribuiscono l'autonomia e l'ampia potestà normativa regolamentare del nuovo soggetto giuridico, il trasferimento ad esso del demanio statale, la centralità del suo potere gestorio, la riserva di legge a favore dell'ente politico di appartenenza, contenuta nell'articolo 5, n. 3, dell'Allegato VIII, sul regime della merce in uscita dal porto franco e in entrata nel territorio doganale, regime questo, corrispondente a quello enucleato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione a proposito dei rapporti tra lo Stato italiano e i territori extradoganali già noti al nostro ordinamento giuridico.
        Elementi tutti questi dai quali si desume, vuoi nel progetto originario del Trattato di pace, vuoi nell'ordinamento attuale che ne deriva, la non riducibilità del territorio extradoganale del porto franco al territorio doganale dell'ente di cui esso politicamente fa parte; vale a dire la non assimilabilità e appartenenza dell'area del porto franco al territorio doganale dello Stato italiano e, di riflesso, al territorio doganale comunitario, con il conseguente non assoggettamento dell'area stessa alla legislazione dell'Unione europea (salvo richiamo, nell'ordinamento interno, a norme procedimentali comunitarie più favorevoli).
        Per quanto concerne in dettaglio le singole disposizioni, si osservi che:

            nell'articolo 1 sono richiamati i princìpi informatori dell'Allegato VIII del Trattato di pace, ai quali la proposta di legge vuol dare concreta attuazione, con modifica o abrogazione, espressa o tacita delle vigenti disposizioni contrarie o non compatibili;

            l'articolo 2 enuncia le caratteristiche salienti del nuovo soggetto giuridico, imperniate su di un criterio di piena autonomia funzionale. Le disposizioni in esso contenute si coordinano con quelle degli articoli 4 e 5 riguardanti il carattere di extradoganalità dell'area del porto franco, e dell'articolo 6, escludenti qualsiasi forma di privilegio, nonché con le norme degli articoli 7, 10, 11 e 12 sui particolari poteri normativi e gestori del direttore, organo rappresentativo dell'ente.

        Alle strutture del porto franco è dedicato l'articolo 3, comma 1, che si riferisce alle zone franche del porto di Trieste circoscritte negli attuali confini. Sull'eventuale ampliamento dell'area extradoganale dispone il comma 2, attribuendone la competenza al Governo italiano, su proposta del direttore del porto franco, il quale diviene in tal modo organo promotore dei possibili sviluppi, sotto questo profilo, dell'economia del territorio. La norma corrisponde, nei suoi contenuti, all'articolo 3, comma 4, del citato Allegato VIII che, sempre su proposta del direttore, conferiva quel potere al consiglio di Governo, con l'approvazione dell'assemblea popolare.
        Trovano, nell'articolo 8, la propria disciplina i poteri legislativi, regolamentari e amministrativi dello Stato, concernenti la posizione delle persone e la situazione dei beni all'interno del porto franco, i controlli di sanità e sicurezza sulle navi da passeggeri e da carico, l'entrata e l'uscita di tutte le persone nel e dal porto franco, la determinazione dei diritti portuali, lo svolgimento dei compiti originariamente affidati al costituendo territorio libero di Trieste.
        All'articolo 9 è stabilito il regime giuridico delle merci in importazione, esportazione e transito nel porto franco ed è altresì delineata, mediante rinvio, la disciplina speciale dei prodotti degli stabilimenti industriali insediati nell'area. Il carattere di extradoganalità del porto franco potrà essere esteso all'uso ed al consumo di merci estere nell'ipotesi di ampliamento dell'area qualora importi insediamenti umani.
        Il regime degli insediamenti industriali nell'area del porto franco è dettato dall'articolo 10, secondo il quale continuano a svolgere la propria attività le imprese già esistenti nelle zone franche alla data di entrata in vigore della presente proposta di legge. Per le nuove imprese occorrono particolari autorizzazioni.
        Trattandosi di attuare con legge ordinaria le prescrizioni contenute in altre leggi, esecutive del Trattato di pace del 1947, ricettive del Memorandum di Londra del 1954, le quali impongono allo Stato italiano limitazioni della potestà doganale, costituenti (come ritiene autorevole dottrina), una vera e propria servitù di diritto internazionale, si è ritenuto di deferire, con l'articolo 11, all'autorità del Capo dello Stato il potere di nomina del direttore del porto franco, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
        Inoltre, utilizzando il residuo potere che deriva al prefetto di Trieste dalle originarie potestà del cessato Commissario generale del Governo, l'articolo 11, comma 2, rimette alla sua competenza quale commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, la nomina degli impiegati del porto franco, previamente selezionati mediante concorso per titoli a livello regionale.
        L'articolo 12 impone l'osservanza della pubblicità, nei modi di legge, di tutte le norme regolamentari in vigore nel porto franco e delle tariffe stabilite dal direttore, secondo la previsione dell'articolo 11, comma 4, lettera e).
        Il regime finanziario del porto franco è regolato dall'articolo 13.
        Il bilancio preventivo autonomo, redatto dal direttore, deve essere approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al quale il direttore stesso trasmette anche un rapporto annuale sul funzionamento dell'ente <articolo 11, comma 4, lettera h)>.
        Queste disposizioni sono omologhe alle regole dell'Allegato VIII, che conferivano dette competenze in parte al Governatore e al consiglio di Governo del Territorio libero di Trieste, in parte - come si desume dal testo - alle autorità che sarebbero state designate dalle leggi dell'assemblea popolare del Territorio.
        Norma di chiusura della proposta di legge è la disposizione dell'articolo 14, comma 1, in base alla quale nelle materie non disciplinate dalla stessa proposta di legge, si applicano le disposizioni, con essa compatibili, dell'ordinamento italiano.
        Infine, l'articolo 15 fissa in sei mesi il termine per l'emanazione del regolamento di attuazione della proposta di legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
        I vantaggi del sistema proposto sono evidenti:

            1) autonomia istituzionale del nuovo ente giuridico nell'ambito dell'ordinamento statale sovrano, con esclusiva disponibilità del demanio ed amplissimo potere normativo regolamentare;

            2) efficienza dell'azione amministrativa, derivante dalla massima concentrazione del potere gestorio, con la creazione, in luogo delle molte competenze attuali, di una direzione unitaria, coordinatrice di tutti i servizi;

            3) non incidenza diretta, nell'area del porto franco, di normative diverse da quelle previste da leggi statali finalizzate all'attuazione del Trattato di pace, salvo esplicito richiamo, nelle leggi statali stesse, alle disposizioni più favorevoli dell'ordinamento comunitario;

            4) spettanza al porto franco del potere di percepire i diritti portuali, quale soggetto dotato della esclusiva disponibilità del demanio;

            5) potenziale estensione della franchigia per effetto di un graduale ampliamento dell'area del porto franco, che dovesse comportare insediamenti umani;

            6) affermazione del fondamentale principio che nessun pagamento potrà essere richiesto se non a fronte di servizi effettivamente prestati, nell'ammontare commisurato all'entità dei costi effettivi;

            7) semplificazione della procedura di autorizzazione all'insediamento di nuove imprese industriali nell'area del porto franco. Con la seguente proposta di legge si vuole conseguire il fine voluto dal legislatore internazionale con il Trattato di pace di Parigi e l'Intesa di Londra: individuare gli strumenti essenziali per un'efficace azione volta alla destinazione del porto triestino al libero traffico internazionale.




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