XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1365




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. In attuazione dei princìpi informatori degli articoli da 1 a 20 dell'Allegato VIII del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate e Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, e reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, è istituito, a modifica di quanto stabilito dall'articolo 6, commi 1 e 12, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il porto franco di Trieste nelle forme e con le attribuzioni e i poteri indicati nell'articolo 2 della presente legge, di seguito denominato "porto franco".


Art. 2.

        1. Il porto franco è persona giuridica di diritto pubblico.
        2. Al porto franco sono trasferiti gratuitamente tutti i beni statali e parastatali compresi nell'area che ne delimita l'estensione.
        3. Al direttore del porto franco, organo rappresentativo dello stesso, è conferita la potestà normativa regolamentare di cui agli articoli 7, 11 e 12.


Art. 3.

        1. Costituiscono il porto franco le zone franche del porto di Trieste circoscritte negli attuali confini.
        2. All'eventuale ampliamento dell'area del porto franco si provvede con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore del porto franco.

Art. 4.

        1. Il porto franco è territorio extradoganale. Esso non fa parte del territorio doganale dello Stato italiano e dell'Unione europea.


Art. 5.

        1. Il carattere extradoganale del porto franco può essere esteso, con apposita legge, all'uso ed al consumo di merci estere nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 2.


Art. 6.

        1. E' vietata la creazione nel porto franco di zone speciali nell'interesse esclusivo di qualsiasi Stato.


Art. 7.

        1. Il deposito, il magazzinaggio, la manipolazione, la lavorazione e la trasformazione delle merci sono effettuati, nell'ambito del porto franco, in conformità dei regolamenti generali emanati dal direttore del porto stesso.


Art. 8.

        1. Alle persone ed ai beni entro i confini del porto franco si applica la legge dello Stato italiano, di cui le autorità assicurano l'osservanza.
        2. Le stesse autorità di cui al comma 1 applicano alle navi da passeggeri e da carico le leggi ed i regolamenti relativi ai controlli di sanità e di sicurezza.
        3. L'entrata e l'uscita di tutte le persone nel e dal porto franco sono regolate dalla legge italiana, che agevola il libero transito dei cittadini di qualunque nazionalità i quali esercitino un'attività legittima nella zona del porto franco.
        4. Lo Stato italiano:

                a) è tenuto agli adempimenti originariamente affidati al Territorio libero di Trieste ai sensi degli articoli 15, 16 e 17 dell'Allegato VIII del citato Trattato di pace di Parigi;

                b) determina la misura massima dei diritti portuali nel porto franco senza discriminazione alcuna in relazione alla bandiera delle navi o alla proprietà delle merci od a qualsiasi altra circostanza.


Art. 9.

        1. Le navi mercantili e tutti i mezzi di trasporto di tutti i Paesi godono del diritto di accesso al porto franco per il caricamento, lo scaricamento ed il deposito delle merci senza restrizione alcuna, secondo i princìpi di libertà, uguaglianza, non discriminazione e non onerosità, riconosciuti dalle consuetudini internazionali e dall'Allegato VIII del citato Trattato di pace di Parigi.
        2. Alle stesse condizioni i detti mezzi sono ammessi a fruire degli impianti e dei servizi del porto franco.
        3. Le autorità dello Stato italiano non percepiscono sulle merci in importazione, in esportazione e in transito attraverso il porto franco, dazi doganali od altri gravami che non siano corrispettivo di servizi prestati.
        4. In deroga a quanto disposto al comma 3, si applicano le leggi dello Stato italiano all'importazione dal porto franco di merci destinate al consumo nel territorio doganale.
        5. I prodotti fabbricati negli stabilimenti siti nel porto franco sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 4.
        6. Il traffico intracomunitario di merci in transito nel porto franco è soggetto alle norme nazionali più favorevoli finalizzate all'attuazione di princìpi di cui all'Allegato VIII del citato Trattato di pace di Parigi.
        7. Si applica il disposto dell'articolo 11 del regio decreto 15 settembre 1922, n. 1356.

Art. 10.

        1. Alle imprese industriali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle zone franche del porto di Trieste è consentita la prosecuzione dell'esercizio dell'attività.
        2. Su proposta del direttore del porto franco può essere autorizzato dal capo della circoscrizione doganale di Trieste l'insediamento di nuove imprese industriali entro i confini del porto franco.
        3. Si applicano le esenzioni di cui all'articolo 3 del decreto 23 dicembre 1959, n. 53, e all'articolo 1 del decreto 10 febbraio 1962, n. 4, del commissario generale del Governo per il territorio di Trieste, ai prodotti petroliferi e combustibili destinati al consumo negli stabilimenti industriali siti nel porto franco e all'energia elettrica negli stessi comunque impiegata.
        4. I prodotti fabbricati negli stabilimenti di cui al comma 3 del presente articolo sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 9 del decreto del commissario generale del Governo 23 dicembre 1959, n. 53.


Art. 11.

        1. Il porto franco è amministrato da un direttore che ne ha la legale rappresentanza ed è nominato dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti.
        2. Gli impiegati del porto franco sono nominati, previo concorso per titoli a livello regionale, dal prefetto di Trieste nella sua qualità di commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia.
        3. Il direttore adotta tutte le misure necessarie per l'amministrazione, il funzionamento, la manutenzione e lo sviluppo del porto franco.
        4. In particolare, il direttore:

                a) è responsabile dell'esecuzione, nell'ambito del porto franco, dei lavori portuali di ogni tipo;
                b) dirige il funzionamento delle installazioni e degli altri impianti portuali;

                c) stabilisce, conformemente alle leggi dello Stato italiano, le condizioni di lavoro nel porto franco e presiede all'osservanza delle vigenti disposizioni dell'ordinamento italiano in materia di navigazione;

                d) emana le norme regolamentari che ritiene necessarie alla disciplina dell'esercizio delle proprie funzioni;

                e) determina, entro i limiti massimi stabiliti dalla legge, la misura della tassa portuale e di ancoraggio nonché, senza discriminazione alcuna e secondo criteri di equità fiscale delle tariffe per l'uso delle installazioni e dei servizi, commisurandone l'ammontare al costo di funzionamento, di amministrazione, di manutenzione e di sviluppo del porto franco;

                f) determina, altresì, l'entità dei canoni di concessione e di affitto;

                g) redige il bilancio preventivo autonomo del porto franco, che deve essere approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

                h) redige un rapporto annuale sul funzionamento del porto franco, che invia al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.


Art. 12.

        1. Le norme regolamentari in vigore nel porto franco e le tariffe devono essere pubblicate ai sensi della legislazione vigente in materia.


Art. 13.

        1. Il porto franco è finanziato:

                a) con i proventi di cui all'articolo 11, comma 4, lettera e);

                b) con i diritti di segreteria per le attestazioni ed i documenti rilasciati;
                c) con i ricavi delle concessioni e con gli affitti dei magazzini od altri beni;

                d) con una tassazione annualmente stabilita sul valore delle merci sbarcate ed imbarcate a corrispettivo delle spese generali e sul valore delle merci in giacenza, nei magazzini propri o di terzi, da più di tre mesi dall'introduzione.

        2. Le eventuali passività di bilancio sono ripianate dallo Stato italiano con apposita voce nel bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Art. 14.

        1. Nelle materie non espressamente regolate dalla presente legge si applicano le norme, compatibili con le disposizioni della stessa, vigenti nell'ordinamento italiano.


Art. 15.

        1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il regolamento di attuazione della stessa, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.



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