XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1365
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In attuazione dei princìpi informatori degli articoli
da 1 a 20 dell'Allegato VIII del Trattato di pace fra l'Italia
e le Potenze Alleate e Associate, firmato a Parigi il 10
febbraio 1947, e reso esecutivo con decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, è
istituito, a modifica di quanto stabilito dall'articolo 6,
commi 1 e 12, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il porto
franco di Trieste nelle forme e con le attribuzioni e i poteri
indicati nell'articolo 2 della presente legge, di seguito
denominato "porto franco".
Art. 2.
1. Il porto franco è persona giuridica di diritto
pubblico.
2. Al porto franco sono trasferiti gratuitamente tutti i
beni statali e parastatali compresi nell'area che ne delimita
l'estensione.
3. Al direttore del porto franco, organo rappresentativo
dello stesso, è conferita la potestà normativa regolamentare
di cui agli articoli 7, 11 e 12.
Art. 3.
1. Costituiscono il porto franco le zone franche del porto
di Trieste circoscritte negli attuali confini.
2. All'eventuale ampliamento dell'area del porto franco si
provvede con decreto del Presidente della Repubblica previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
direttore del porto franco.
Art. 4.
1. Il porto franco è territorio extradoganale. Esso non fa
parte del territorio doganale dello Stato italiano e
dell'Unione europea.
Art. 5.
1. Il carattere extradoganale del porto franco può essere
esteso, con apposita legge, all'uso ed al consumo di merci
estere nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 2.
Art. 6.
1. E' vietata la creazione nel porto franco di zone
speciali nell'interesse esclusivo di qualsiasi Stato.
Art. 7.
1. Il deposito, il magazzinaggio, la manipolazione, la
lavorazione e la trasformazione delle merci sono effettuati,
nell'ambito del porto franco, in conformità dei regolamenti
generali emanati dal direttore del porto stesso.
Art. 8.
1. Alle persone ed ai beni entro i confini del porto
franco si applica la legge dello Stato italiano, di cui le
autorità assicurano l'osservanza.
2. Le stesse autorità di cui al comma 1 applicano alle
navi da passeggeri e da carico le leggi ed i regolamenti
relativi ai controlli di sanità e di sicurezza.
3. L'entrata e l'uscita di tutte le persone nel e dal
porto franco sono regolate dalla legge italiana, che agevola
il libero transito dei cittadini di qualunque nazionalità i
quali esercitino un'attività legittima nella zona del porto
franco.
4. Lo Stato italiano:
a) è tenuto agli adempimenti originariamente
affidati al Territorio libero di Trieste ai sensi degli
articoli 15, 16 e 17 dell'Allegato VIII del citato Trattato di
pace di Parigi;
b) determina la misura massima dei diritti
portuali nel porto franco senza discriminazione alcuna in
relazione alla bandiera delle navi o alla proprietà delle
merci od a qualsiasi altra circostanza.
Art. 9.
1. Le navi mercantili e tutti i mezzi di trasporto di
tutti i Paesi godono del diritto di accesso al porto franco
per il caricamento, lo scaricamento ed il deposito delle merci
senza restrizione alcuna, secondo i princìpi di libertà,
uguaglianza, non discriminazione e non onerosità, riconosciuti
dalle consuetudini internazionali e dall'Allegato VIII del
citato Trattato di pace di Parigi.
2. Alle stesse condizioni i detti mezzi sono ammessi a
fruire degli impianti e dei servizi del porto franco.
3. Le autorità dello Stato italiano non percepiscono sulle
merci in importazione, in esportazione e in transito
attraverso il porto franco, dazi doganali od altri gravami che
non siano corrispettivo di servizi prestati.
4. In deroga a quanto disposto al comma 3, si applicano le
leggi dello Stato italiano all'importazione dal porto franco
di merci destinate al consumo nel territorio doganale.
5. I prodotti fabbricati negli stabilimenti siti nel porto
franco sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 10,
comma 4.
6. Il traffico intracomunitario di merci in transito nel
porto franco è soggetto alle norme nazionali più favorevoli
finalizzate all'attuazione di princìpi di cui all'Allegato
VIII del citato Trattato di pace di Parigi.
7. Si applica il disposto dell'articolo 11 del regio
decreto 15 settembre 1922, n. 1356.
Art. 10.
1. Alle imprese industriali esistenti alla data di entrata
in vigore della presente legge nelle zone franche del porto di
Trieste è consentita la prosecuzione dell'esercizio
dell'attività.
2. Su proposta del direttore del porto franco può essere
autorizzato dal capo della circoscrizione doganale di Trieste
l'insediamento di nuove imprese industriali entro i confini
del porto franco.
3. Si applicano le esenzioni di cui all'articolo 3 del
decreto 23 dicembre 1959, n. 53, e all'articolo 1 del decreto
10 febbraio 1962, n. 4, del commissario generale del Governo
per il territorio di Trieste, ai prodotti petroliferi e
combustibili destinati al consumo negli stabilimenti
industriali siti nel porto franco e all'energia elettrica
negli stessi comunque impiegata.
4. I prodotti fabbricati negli stabilimenti di cui al
comma 3 del presente articolo sono soggetti alla disciplina di
cui all'articolo 9 del decreto del commissario generale del
Governo 23 dicembre 1959, n. 53.
Art. 11.
1. Il porto franco è amministrato da un direttore che ne
ha la legale rappresentanza ed è nominato dal Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
su proposta dei Ministri competenti.
2. Gli impiegati del porto franco sono nominati, previo
concorso per titoli a livello regionale, dal prefetto di
Trieste nella sua qualità di commissario del Governo per la
regione Friuli-Venezia Giulia.
3. Il direttore adotta tutte le misure necessarie per
l'amministrazione, il funzionamento, la manutenzione e lo
sviluppo del porto franco.
4. In particolare, il direttore:
a) è responsabile dell'esecuzione, nell'ambito del
porto franco, dei lavori portuali di ogni tipo;
b) dirige il funzionamento delle installazioni e
degli altri impianti portuali;
c) stabilisce, conformemente alle leggi dello
Stato italiano, le condizioni di lavoro nel porto franco e
presiede all'osservanza delle vigenti disposizioni
dell'ordinamento italiano in materia di navigazione;
d) emana le norme regolamentari che ritiene
necessarie alla disciplina dell'esercizio delle proprie
funzioni;
e) determina, entro i limiti massimi stabiliti
dalla legge, la misura della tassa portuale e di ancoraggio
nonché, senza discriminazione alcuna e secondo criteri di
equità fiscale delle tariffe per l'uso delle installazioni e
dei servizi, commisurandone l'ammontare al costo di
funzionamento, di amministrazione, di manutenzione e di
sviluppo del porto franco;
f) determina, altresì, l'entità dei canoni di
concessione e di affitto;
g) redige il bilancio preventivo autonomo del
porto franco, che deve essere approvato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti;
h) redige un rapporto annuale sul funzionamento
del porto franco, che invia al Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti.
Art. 12.
1. Le norme regolamentari in vigore nel porto franco e le
tariffe devono essere pubblicate ai sensi della legislazione
vigente in materia.
Art. 13.
1. Il porto franco è finanziato:
a) con i proventi di cui all'articolo 11, comma 4,
lettera e);
b) con i diritti di segreteria per le attestazioni
ed i documenti rilasciati;
c) con i ricavi delle concessioni e con gli
affitti dei magazzini od altri beni;
d) con una tassazione annualmente stabilita sul
valore delle merci sbarcate ed imbarcate a corrispettivo delle
spese generali e sul valore delle merci in giacenza, nei
magazzini propri o di terzi, da più di tre mesi
dall'introduzione.
2. Le eventuali passività di bilancio sono ripianate dallo
Stato italiano con apposita voce nel bilancio del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 14.
1. Nelle materie non espressamente regolate dalla presente
legge si applicano le norme, compatibili con le disposizioni
della stessa, vigenti nell'ordinamento italiano.
Art. 15.
1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge è emanato il regolamento di
attuazione della stessa, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni.