XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1358
Onorevoli Colleghi! - Ha destato vivissimo allarme
l'applicazione, da parte di taluni comuni, e segnatamente di
quello di Firenze, della previsione di cui al comma 46
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativa
all'assoggettamento degli immobili, che abbiano fruito del
condono edilizio, all'indennità risarcitoria di cui alla legge
29 giugno 1939, n. 1497 (legge successivamente confluita nel
testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999).
La possibilità che decine di migliaia, forse centinaia di
migliaia, di casi di condoni edilizi vengano aggravati anche
dal pagamento di tale indennità si è fatta concreta, anche
perché risulta che il comune di Roma si sia orientato per
l'applicazione della medesima indennità nei casi di immobili
che abbiano fruito del cosiddetto "nuovo condono" (legge 23
dicembre 1994, n. 724).
Il cumulo del condono con l'indennità è stato bollato come
"tassa sul panorama", espressione pittoresca ma che nasconde
una profonda verità: la citata disposizione della legge n. 662
del 1996 è vista come un'imposizione di un balzello motivata
esclusivamente da convenienze di cassa. In effetti, tale
discussa disposizione presenta profili di dubbia legittimità
costituzionale sotto molteplici aspetti: la competenza in
materia di urbanistica è propria delle regioni da ben oltre
vent'anni; l'indennità presuppone la sussistenza di un danno
paesaggistico-ambientale, che il condono ha invece sanato; la
quantificazione dell'indennità medesima è generica, essendo
determinata non caso per caso (come vorrebbe la ratio
della disposizione di cui all'articolo 164 del citato testo
unico n. 490 del 1999) bensì in via generale dal decreto del
Ministro per i beni culturali e ambientali 26 settembre 1997.
Si può richiamare, per un più puntuale esame della questione,
quanto illustrato da Benedetto Graziosi sulla Rivista
Giuridica dell'edilizia (pagine 105 e seguenti, 1998).
Si rende quindi necessario abrogare la norma che prevede
la discutibilissima possibilità del cumulo di condono e
indennità risarcitoria, attraverso la presente proposta di
legge che si sottopone alla approvazione del Parlamento.