XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1358




        Onorevoli Colleghi! - Ha destato vivissimo allarme l'applicazione, da parte di taluni comuni, e segnatamente di quello di Firenze, della previsione di cui al comma 46 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativa all'assoggettamento degli immobili, che abbiano fruito del condono edilizio, all'indennità risarcitoria di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (legge successivamente confluita nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999).
        La possibilità che decine di migliaia, forse centinaia di migliaia, di casi di condoni edilizi vengano aggravati anche dal pagamento di tale indennità si è fatta concreta, anche perché risulta che il comune di Roma si sia orientato per l'applicazione della medesima indennità nei casi di immobili che abbiano fruito del cosiddetto "nuovo condono" (legge 23 dicembre 1994, n. 724).
        Il cumulo del condono con l'indennità è stato bollato come "tassa sul panorama", espressione pittoresca ma che nasconde una profonda verità: la citata disposizione della legge n. 662 del 1996 è vista come un'imposizione di un balzello motivata esclusivamente da convenienze di cassa. In effetti, tale discussa disposizione presenta profili di dubbia legittimità costituzionale sotto molteplici aspetti: la competenza in materia di urbanistica è propria delle regioni da ben oltre vent'anni; l'indennità presuppone la sussistenza di un danno paesaggistico-ambientale, che il condono ha invece sanato; la quantificazione dell'indennità medesima è generica, essendo determinata non caso per caso (come vorrebbe la ratio della disposizione di cui all'articolo 164 del citato testo unico n. 490 del 1999) bensì in via generale dal decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 26 settembre 1997. Si può richiamare, per un più puntuale esame della questione, quanto illustrato da Benedetto Graziosi sulla Rivista Giuridica dell'edilizia (pagine 105 e seguenti, 1998).
        Si rende quindi necessario abrogare la norma che prevede la discutibilissima possibilità del cumulo di condono e indennità risarcitoria, attraverso la presente proposta di legge che si sottopone alla approvazione del Parlamento.




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