XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1358
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il versamento dell'oblazione di cui alla legge 28
febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e
all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni, esenta dal pagamento della somma
prevista dall'articolo 164 del testo unico di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
2. E' abrogato il comma 46 dell'articolo 2 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.
3. I comuni che hanno riscosso le indennità risarcitorie
ai sensi dell'articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
e le somme di cui al comma 1 del presente articolo provvedono
alla loro restituzione d'ufficio, applicando su tali
restituzioni il tasso d'interesse legale qualora esse
avvengano decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.