XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1358




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il versamento dell'oblazione di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, esenta dal pagamento della somma prevista dall'articolo 164 del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
        2. E' abrogato il comma 46 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.
        3. I comuni che hanno riscosso le indennità risarcitorie ai sensi dell'articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e le somme di cui al comma 1 del presente articolo provvedono alla loro restituzione d'ufficio, applicando su tali restituzioni il tasso d'interesse legale qualora esse avvengano decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.



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