XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1356
Onorevoli Colleghi! - Le precarie condizioni economiche
in cui versa l'intero comparto agricolo italiano determinano
ormai da molti anni, la fuga di forze lavoro da questo
importante settore produttivo. Inoltre, a causa dei bassi
redditi e dei troppo alti costi del lavoro, per chi resta
diviene proibitivo investire in attività che possono sembrare
marginali solo perché non collegate direttamente alla
produttività.
Purtroppo, il dissesto dei territori agricoli che ne
consegue non colpisce solo le aziende interessate. I fenomeni
di erosione, le frane derivanti dalla insufficienza di
sistemazione e di lavorazione, il rallentato scorrimento delle
acque con il conseguente innalzamento dei letti, il
moltiplicarsi delle erbe acquatiche, il mancato espurgo, gli
incendi boschivi causati dalla mancata pulizia del sottobosco,
la diffusione di agenti parassitari nelle zone non coltivate,
pur originandosi nei terreni agricoli, mettono a rischio i
centri abitati e le aree vicine e sottostanti, provocando
gravi danni alla vita ed alla economia generale della intera
società.
Appare, quindi, necessario ed urgente restituire al mondo
dell'agricoltura una funzione che da sempre gli viene
riconosciuta e che è quella di salvaguardare e difendere
l'ambiente e la natura.
E' necessario prevedere interventi di sostegno economico
rivolti, da una parte, ad integrare le possibilità di reddito
evitando l'allontanamento e l'abbandono dei terreni, e,
dall'altra, a sollecitare l'assunzione di iniziative rivolte
alla salvaguardia dell'ambiente nell'interesse di tutti.
La presente proposta di legge ha lo scopo di incentivare
gli agricoltori a salvaguardare l'ambiente nell'ambito delle
aree agricole ed a ricostituire gli opportuni equilibri.
L'articolo 1 istituisce un regime di premi ai coltivatori
diretti ed agli altri titolari di aziende agricole che siano
disposti ad assumere iniziative rivolte a ricostituire i
principali equilibri ambientali che devono caratterizzare il
territorio agricolo.
L'articolo 2 prevede le tipologie di iniziative e di opere
per la salvaguardia ed il miglioramento ambientale cui è
destinato il regime dei premi.
All'articolo 3 sono dettate le norme per l'attuazione
della legge ed è attribuito alle regioni il compito di
stabilire i criteri regionali e le priorità per l'applicazione
della legge sui territori di competenza, avendo particolare
riguardo alle esigenze delle zone che necessitano di maggiore
salvaguardia.
L'articolo 4 reca la copertura finanziaria.