XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1356




        Onorevoli Colleghi! - Le precarie condizioni economiche in cui versa l'intero comparto agricolo italiano determinano ormai da molti anni, la fuga di forze lavoro da questo importante settore produttivo. Inoltre, a causa dei bassi redditi e dei troppo alti costi del lavoro, per chi resta diviene proibitivo investire in attività che possono sembrare marginali solo perché non collegate direttamente alla produttività.
        Purtroppo, il dissesto dei territori agricoli che ne consegue non colpisce solo le aziende interessate. I fenomeni di erosione, le frane derivanti dalla insufficienza di sistemazione e di lavorazione, il rallentato scorrimento delle acque con il conseguente innalzamento dei letti, il moltiplicarsi delle erbe acquatiche, il mancato espurgo, gli incendi boschivi causati dalla mancata pulizia del sottobosco, la diffusione di agenti parassitari nelle zone non coltivate, pur originandosi nei terreni agricoli, mettono a rischio i centri abitati e le aree vicine e sottostanti, provocando gravi danni alla vita ed alla economia generale della intera società.
        Appare, quindi, necessario ed urgente restituire al mondo dell'agricoltura una funzione che da sempre gli viene riconosciuta e che è quella di salvaguardare e difendere l'ambiente e la natura.
        E' necessario prevedere interventi di sostegno economico rivolti, da una parte, ad integrare le possibilità di reddito evitando l'allontanamento e l'abbandono dei terreni, e, dall'altra, a sollecitare l'assunzione di iniziative rivolte alla salvaguardia dell'ambiente nell'interesse di tutti.
        La presente proposta di legge ha lo scopo di incentivare gli agricoltori a salvaguardare l'ambiente nell'ambito delle aree agricole ed a ricostituire gli opportuni equilibri.
        L'articolo 1 istituisce un regime di premi ai coltivatori diretti ed agli altri titolari di aziende agricole che siano disposti ad assumere iniziative rivolte a ricostituire i principali equilibri ambientali che devono caratterizzare il territorio agricolo.

        L'articolo 2 prevede le tipologie di iniziative e di opere per la salvaguardia ed il miglioramento ambientale cui è destinato il regime dei premi.
        All'articolo 3 sono dettate le norme per l'attuazione della legge ed è attribuito alle regioni il compito di stabilire i criteri regionali e le priorità per l'applicazione della legge sui territori di competenza, avendo particolare riguardo alle esigenze delle zone che necessitano di maggiore salvaguardia.
        L'articolo 4 reca la copertura finanziaria.




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