XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1356




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La presente legge ha lo scopo di promuovere ed incentivare l'azione svolta dagli agricoltori in favore del miglioramento e della tutela naturale delle aree agricole.
        2. A favore dei coltivatori diretti e degli altri titolari di aziende agricole che, nell'ambito delle aziende da essi gestite, garantiscano la percolazione delle acque nei terreni, il razionale deflusso dei corsi d'acque naturali ed artificiali, il rimboschimento delle pendici, il contrasto nei confronti di agenti di ordine animale e vegetale nocivi alle coltivazioni ed all'uomo, la salvaguardia dell'ambiente e della salute umana, sono concessi i contributi di cui all'articolo 2.


Art. 2

        1. Le iniziative e le opere di tutela e di miglioramento ambientale per le quali sono concessi i contributi di cui all'articolo 1, riguardano:

                a) l'aratura, almeno una volta l'anno, dei terreni incolti non destinati ad attivitā produttive;

                b) il ripascimento delle pendici allo scopo di evitare fenomeni di ruscellamento;

                c) la realizzazione o il rifacimento delle opere di sistemazione delle pendici, ivi compresi i gradoni ed i muri a secco;

                d) la pulizia delle capezzagne e degli spazi solidi non coltivati;

                e) il livellamento degli affossamenti allo scopo di evitare la stagnazione delle acque;

                f) la installazione di siepi di separazione tra i diversi fondi;
                g) la piantumazione e la gestione di siepi o cinture di rispetto lungo le arterie di traffico autostradale o di altre strade, anche al fine di contenere la emissione di piombo negli ambienti;

                h) la raccolta di rifiuti e la bonifica delle piccole discariche di rifiuti abbandonati lungo le strade statali, provinciali o comunali;

                i) la gestione di strade interpoderali;

                l) la pulizia del sottobosco, anche allo scopo di evitare l'insorgere di incendi;

                m) il rimboschimento di piccole aree territoriali;

                n) la pulizia e la manutenzione delle aree golenali e costiere confinanti con i terreni dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2;

                o) la manutenzione e la pulizia dei canali, dei corsi d'acqua e delle loro rive;

                p) la gestione di fasce ambientali di rispetto intorno ad aree industriali o di nuova urbanizzazione.


Art. 3.

        1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il relativo regolamento di attuazione recante le modalitā di attribuzione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 2.
        2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali si provvede annualmente alla ripartizione tra le singole regioni delle somme stanziate ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 4.
        3. Le regioni stabiliscono i criteri generali e le prioritā per l'applicazione della presente legge nei territori di competenza, fissando i limiti minimi e massimi dei premi, in relazione ai problemi ambientali e con particolare riguardo alle esigenze dei terreni di collina e di montagna.


Art. 4.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 150 miliardi annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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