XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1356
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La presente legge ha lo scopo di promuovere ed
incentivare l'azione svolta dagli agricoltori in favore del
miglioramento e della tutela naturale delle aree agricole.
2. A favore dei coltivatori diretti e degli altri titolari
di aziende agricole che, nell'ambito delle aziende da essi
gestite, garantiscano la percolazione delle acque nei terreni,
il razionale deflusso dei corsi d'acque naturali ed
artificiali, il rimboschimento delle pendici, il contrasto nei
confronti di agenti di ordine animale e vegetale nocivi alle
coltivazioni ed all'uomo, la salvaguardia dell'ambiente e
della salute umana, sono concessi i contributi di cui
all'articolo 2.
Art. 2
1. Le iniziative e le opere di tutela e di miglioramento
ambientale per le quali sono concessi i contributi di cui
all'articolo 1, riguardano:
a) l'aratura, almeno una volta l'anno, dei terreni
incolti non destinati ad attivitā produttive;
b) il ripascimento delle pendici allo scopo di
evitare fenomeni di ruscellamento;
c) la realizzazione o il rifacimento delle opere
di sistemazione delle pendici, ivi compresi i gradoni ed i
muri a secco;
d) la pulizia delle capezzagne e degli spazi
solidi non coltivati;
e) il livellamento degli affossamenti allo scopo
di evitare la stagnazione delle acque;
f) la installazione di siepi di separazione tra i
diversi fondi;
g) la piantumazione e la gestione di siepi o
cinture di rispetto lungo le arterie di traffico autostradale
o di altre strade, anche al fine di contenere la emissione di
piombo negli ambienti;
h) la raccolta di rifiuti e la bonifica delle
piccole discariche di rifiuti abbandonati lungo le strade
statali, provinciali o comunali;
i) la gestione di strade interpoderali;
l) la pulizia del sottobosco, anche allo scopo di
evitare l'insorgere di incendi;
m) il rimboschimento di piccole aree
territoriali;
n) la pulizia e la manutenzione delle aree
golenali e costiere confinanti con i terreni dei soggetti di
cui all'articolo 1, comma 2;
o) la manutenzione e la pulizia dei canali, dei
corsi d'acqua e delle loro rive;
p) la gestione di fasce ambientali di rispetto
intorno ad aree industriali o di nuova urbanizzazione.
Art. 3.
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro delle politiche agricole e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il relativo regolamento
di attuazione recante le modalitā di attribuzione dei
contributi di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali si provvede annualmente alla ripartizione tra le
singole regioni delle somme stanziate ai sensi e nei limiti di
cui all'articolo 4.
3. Le regioni stabiliscono i criteri generali e le
prioritā per l'applicazione della presente legge nei territori
di competenza, fissando i limiti minimi e massimi dei premi,
in relazione ai problemi ambientali e con particolare riguardo
alle esigenze dei terreni di collina e di montagna.
Art. 4.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 150 miliardi annue, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.