XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1352
Onorevoli Colleghi! - I consorzi di bonifica, istituiti
con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, hanno perso, con
il trascorrere dei decenni, l'originario ruolo incentrato
sulla realizzazione di "opere pesanti" e si sono trasformati
in centri distributori di appalti per l'esecuzione di opere
minori, molto spesso prive di una qualunque pianificazione
territoriale su vasta scala.
La sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite n.
8960 del 14 ottobre 1996 ha perfino messo in dubbio la
legittimità della potestà impositiva riconosciuta ai consorzi
rispetto a tutti i proprietari di immobili ricadenti al loro
interno affermando che il tributo è dovuto solo nei casi in
cui gli immobili soggetti all'imposizione traggano un
effettivo aumento di valore a seguito dell'esecuzione delle
opere di bonifica. Ulteriori perplessità provengono dal fatto
che i consorzi operano solo su parti del territorio e quindi
sono solamente alcuni gli immobili che sono soggetti al
pagamento del tributo.
Pertanto, se da un lato si riconosce l'importanza che
hanno le opere di bonifica per la prevenzione del dissesto
idrogeologico, prevenzione che è a vantaggio di tutta la
comunità, dall'altro non si ritiene accettabile che tali opere
siano finanziate solo da una parte dei cittadini.
Va rilevato infine che tali opere di bonifica vengono
eseguite in modo alquanto casuale e improvvisato, in assenza
cioè di una pianificazione territoriale complessiva, il che è
sicuramente negativo considerato che i corsi d'acqua da
sottoporre a bonifica interessano aree molto spesso assai
vaste (intercomunali o interprovinciali). Si tratta quindi di
una situazione ormai intollerabile per centinaia di migliaia
di cittadini e pertanto la presente proposta di legge, oltre a
sanare una evidente sperequazione, intende provocare e
promuovere una riorganizzazione dell'intero settore della
bonifica territoriale.