XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1352




        Onorevoli Colleghi! - I consorzi di bonifica, istituiti con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, hanno perso, con il trascorrere dei decenni, l'originario ruolo incentrato sulla realizzazione di "opere pesanti" e si sono trasformati in centri distributori di appalti per l'esecuzione di opere minori, molto spesso prive di una qualunque pianificazione territoriale su vasta scala.
        La sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite n. 8960 del 14 ottobre 1996 ha perfino messo in dubbio la legittimità della potestà impositiva riconosciuta ai consorzi rispetto a tutti i proprietari di immobili ricadenti al loro interno affermando che il tributo è dovuto solo nei casi in cui gli immobili soggetti all'imposizione traggano un effettivo aumento di valore a seguito dell'esecuzione delle opere di bonifica. Ulteriori perplessità provengono dal fatto che i consorzi operano solo su parti del territorio e quindi sono solamente alcuni gli immobili che sono soggetti al pagamento del tributo.
        Pertanto, se da un lato si riconosce l'importanza che hanno le opere di bonifica per la prevenzione del dissesto idrogeologico, prevenzione che è a vantaggio di tutta la comunità, dall'altro non si ritiene accettabile che tali opere siano finanziate solo da una parte dei cittadini.
        Va rilevato infine che tali opere di bonifica vengono eseguite in modo alquanto casuale e improvvisato, in assenza cioè di una pianificazione territoriale complessiva, il che è sicuramente negativo considerato che i corsi d'acqua da sottoporre a bonifica interessano aree molto spesso assai vaste (intercomunali o interprovinciali). Si tratta quindi di una situazione ormai intollerabile per centinaia di migliaia di cittadini e pertanto la presente proposta di legge, oltre a sanare una evidente sperequazione, intende provocare e promuovere una riorganizzazione dell'intero settore della bonifica territoriale.




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