XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1352




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I consorzi di bonifica, istituiti con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono soppressi alla chiusura dei rispettivi esercizi finanziari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla data di soppressione cessa il potere impositivo di tali consorzi di cui all'articolo 10 del citato regio decreto n. 215 del 1933 e viene meno qualunque obbligo di pagamento di contributi riferiti a periodi successivi alla medesima data di soppressione.
        2. Con regolamento adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferiti alle province le funzioni, gli uffici e i beni dei soppressi consorzi. Il personale di tali consorzi, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data del 1^ gennaio 2001, è inserito nelle liste di mobilità della pubblica amministrazione.
        3. Per l'esercizio delle funzioni dei soppressi consorzi le regioni possono avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 11 della legge 18 maggio 1989, n. 183.



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