XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1352
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I consorzi di bonifica, istituiti con regio decreto 13
febbraio 1933, n. 215, sono soppressi alla chiusura dei
rispettivi esercizi finanziari in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge. A decorrere dalla data di
soppressione cessa il potere impositivo di tali consorzi di
cui all'articolo 10 del citato regio decreto n. 215 del 1933 e
viene meno qualunque obbligo di pagamento di contributi
riferiti a periodi successivi alla medesima data di
soppressione.
2. Con regolamento adottato entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con i Ministri dell'economia e finanze, per la funzione
pubblica e per gli affari regionali, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferiti alle
province le funzioni, gli uffici e i beni dei soppressi
consorzi. Il personale di tali consorzi, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data del 1^
gennaio 2001, è inserito nelle liste di mobilità della
pubblica amministrazione.
3. Per l'esercizio delle funzioni dei soppressi consorzi
le regioni possono avvalersi dei soggetti di cui all'articolo
11 della legge 18 maggio 1989, n. 183.