XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1350
Onorevoli Colleghi! - Nel nostro Paese si registra
ormai da alcuni anni, il positivo diffondersi dei lavori in
ambito sociale prestati da volontari alle dipendenze degli
enti locali, ed in particolare modo dei comuni. Per lo
svolgimento dell'attivitą detti volontari percepiscono
periodicamente, a titolo di rimborso spese, modeste somme che,
iniquamente, sono assoggettate a vari prelievi di tipo
contributivo e fiscale.
Gli effetti della rappresentata situazione sono di tutta
evidenza sia per i soggetti eroganti, sia per quelli
percipienti. Gli enti locali e le organizzazioni non lucrative
di utilitą sociale (ONLUS) devono, infatti, applicare le
ritenute fiscali, tenere e conservare le contabilitą relative
al sostituto di imposta, nonché rilasciare a fine anno il
certificato del sostituto di imposta.
I menzionati adempimenti gravano sui soggetti eroganti sia
in termini organizzativi, sia per quanto riguarda i costi
relativi che devono essere sostenuti e che, nella maggior
parte dei casi, risultano di entitą maggiore rispetto alle
somme erogate.
L'obbligo per i volontari di dichiarare al fisco i
rimborsi delle spese in questione induce una gran parte di
loro ad abbandonare la meritoria attivitą svolta posto che, da
una parte, rischiano di dover soggiacere ad un'imposizione
fiscale pił elevata e, dall'altra, appare fondato il timore
del venire meno di taluni benefģci assistenziali e sanitari, a
seguito del collocamento in una fascia di reddito non pił
soggetta a tutela.
La prospettata situazione finisce per mortificare i
volontari impegnati che, in ragione della "voracitą" del
fisco, e non certo per libera scelta, si vedono, il pił delle
volte, costretti ad abbandonare un'esperienza unanimemente
apprezzata. Eppure per risolvere la questione sarebbe
sufficiente riconoscere ai volontari interessati un
trattamento simile a quello che il fisco riserva ai titolari
di proventi derivanti dall'esercizio di attivitą sportive
dilettantistiche.
In ragione di quanto evidenziato la presente proposta di
legge prevede che il rimborso delle spese forfettarie, fino ad
un valore massimo di lire 6 milioni annue, erogato a coloro
che prestano lavoro in campo sociale alle dipendenze delle
ONLUS e degli enti locali, non concorra a formare il reddito
complessivo dei singoli percipienti.