XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1350
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Rimborsi spese ed indennitā corrisposti ai
volontari)
1. Le indennitā di trasferta, il rimborso delle spese di
vitto, di alloggio e di viaggio documentate o le indennitā
chilometriche, ed i rimborsi forfettari di spese, nel limite
massimo annuo di lire 6 milioni, corrisposti dagli enti locali
e dalle organizzazioni non lucrative di utilitā sociale ai
volontari per le attivitā di volontariato prestate, non
concorrono a formare il reddito complessivo del
percipiente.
2. Le indennitā di trasferta, nel limite, ridotto alla
metā, stabilito per i lavoratori dipendenti, competono per le
prestazioni rese dal percipiente fuori dal comune di propria
residenza.
Art. 2.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.