XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1350




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Rimborsi spese ed indennitā corrisposti ai
volontari)

        1. Le indennitā di trasferta, il rimborso delle spese di vitto, di alloggio e di viaggio documentate o le indennitā chilometriche, ed i rimborsi forfettari di spese, nel limite massimo annuo di lire 6 milioni, corrisposti dagli enti locali e dalle organizzazioni non lucrative di utilitā sociale ai volontari per le attivitā di volontariato prestate, non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente.
        2. Le indennitā di trasferta, nel limite, ridotto alla metā, stabilito per i lavoratori dipendenti, competono per le prestazioni rese dal percipiente fuori dal comune di propria residenza.


Art. 2.

(Copertura finanziaria)

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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