XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1347
Onorevoli Colleghi! - La diffusione delle sostanze
stupefacenti e della sottocultura ad esse connessa sta
assumendo connotati sempre più inquietanti. In Italia si
contano circa 250 mila tossicodipendenti ed il numero dei
morti per droga, superando ormai stabilmente le 1.200 unità
per anno, è ritornato ai livelli registrati alla fine degli
anni ottanta.
Le politiche della cosiddetta "riduzione del danno",
incentrate nella maggior parte dei casi sul mantenimento dello
stato di tossicodipendenza e slegate da seri obiettivi di
recupero, stanno determinando il peggioramento complessivo
delle condizioni di vita e di salute del tossicodipendente con
evidenti esiti di cronicizzazione del disagio ed altrettante
gravi ripercussioni nel campo dei comportamenti illeciti e
talora criminali.
Una malintesa concezione del rispetto delle libertà
individuali ha, in maniera sempre più crescente, abbassato il
livello di consapevolezza del pericolo che l'assunzione delle
droghe rappresenta non solo per chi le usa, ma anche per
l'intera collettività.
Il numero dei tossicodipendenti in carcere resta, a otto
anni dalla depenalizzazione di fatto del consumo di droga per
effetto del referendum abrogativo del 1993, invariato se non
maggiore. Le 18 mila persone detenute nelle carceri italiane
per reati connessi alla tossicodipendenza sono l'esempio
eclatante di come oggi siano limitate le possibilità di
sottrarsi alle conseguenze determinate dallo stato di
intossicazione e di dipendenza.
L'obbligo di cure per il tossicomane che, per le
caratteristiche psicofisiche in cui si trova, non è in grado
né di autodeterminarsi né di valutare adeguatamente la realtà,
diventa da parte dello Stato un obbligo morale oltre che un
atto dovuto di assistenza sanitaria prima che lo stesso
tossicodipendente si inoltri nel circuito perverso della
delinquenza o che si autodistrugga lentamente.
In questi ultimi anni si è sempre di più avvalorato, da
parte delle istituzioni, il concetto che, di fronte ad un
problema così diffuso e crescente quale è quello delle
tossicodipendenze, non sia possibile intervenire se non
attraverso una riduzione di quelli che sono i danni correlati
al fenomeno. L'uso indiscriminato dei farmaci sostitutivi come
il metadone, la distribuzione di siringhe sterili e di
preservativi, le proposte, sempre riemergenti, della
somministrazione controllata di eroina o di legalizzazione
delle droghe, ne sono esempi lampanti. Noi riteniamo, invece,
che il concetto di inguaribilità, che è sempre collegato ad un
fatalistico quanto egoistico sentimento di impotenza, non
debba continuare ad ispirare gli interventi assistenziali ed i
provvedimenti legislativi anche in questo campo.
Dal tunnel della droga si può uscire, dalla
tossicodipendenza si può guarire, soprattutto se lo Stato ed i
servizi sanitari si attrezzeranno per affrontare questa
emergenza.
Fino ad oggi, al di là di quanto è stato fatto
egregiamente dal privato-sociale nelle comunità terapeutiche
(sorte ancora prima che lo Stato avvertisse la necessità di
interessarsi del problema), i servizi sanitari pubblici si
sono limitati ad offrire strutture ambulatoriali che, per le
gravi carenze di organici e di risorse ed anche per la
normativa in vigore, si sono quasi sempre limitate a
distribuire metadone.
E' giunto il momento di dare risposte assistenziali
concrete e terapeutiche attrezzando i servizi per
l'accoglienza dei tossicodipendenti in appositi reparti
ospedalieri che, dopo aver affrontato i problemi
dell'astinenza, dell'overdose e della disintossicazione,
li preparino al percorso socio-riabilitativo.
Il trattamento sanitario obbligatorio, già previsto dalla
legge 23 dicembre 1978, n. 833, viene raramente utilizzato per
i tossicodipendenti, in pratica solo nei casi in cui vi sia
una sovrapposizione di manifestazioni psicotiche o in
eclatanti crisi astinenziali. Non esistendo servizi
ospedalieri preposti a tale emergenza, i trattamenti sono
attuati nei servizi di diagnosi e cura psichiatrici o in altri
reparti ospedalieri. Il risultato è che, sia per evidenti
problemi di promiscuità che si creano con i malati mentali sia
per altrettante chiare incompatibilità con malati internistici
e con le strutture e l'organizzazione dei reparti medici, tali
trattamenti o non sono effettuati o durano lo spazio di poche
ore. Così che il tossicomane viene restituito in breve tempo,
con la sua carica autodistruttiva, alla famiglia, alla società
ed alla "piazza" dove puntualmente ricomincia a drogarsi.
La presente proposta di legge intende porre rimedio a
questa grave situazione definendo non solo le condizioni in
cui è previsto il trattamento sanitario obbligatorio per i
tossicodipendenti, ma anche individuando i servizi ospedalieri
preposti al loro accoglimento.
All'articolo 1 si prevede la possibilità di disporre gli
accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori, previsti
dal secondo comma dell'articolo 33 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, anche nei confronti dei tossicodipendenti.
All'articolo 2 sono dettate le condizioni ricorrendo le
quali è possibile disporre gli accertamenti ed i trattamenti
sanitari obbligatori. Condizioni che riguardano la possibilità
di accertare lo stato e la natura della intossicazione acuta o
cronica al fine di poter intervenire urgentemente, e di
disporre il trattamento in condizioni di degenza ospedaliera
quando vi sia la incapacità del soggetto ad autodeterminarsi
nell'interrompere l'uso di sostanze e sia altresì compromesso
gravemente il suo comportamento sociale e relazionale.
All'articolo 3 viene definita la modalità per disporre gli
accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori attraverso
un provvedimento urgente del sindaco su proposta di un medico
del servizio pubblico per le tossicodipendenze.
Con l'articolo 4 si indicano le strutture dove devono
essere effettuati i trattamenti, identificate in servizi
ospedalieri specifici per tossicodipendenti, all'interno dei
dipartimenti per le dipendenze che comprendono anche i presìdi
ambulatoriali extraospedalieri e le strutture
socio-riabilitative.
L'articolo 5 prevede le modalità con le quali deve essere
emanata l'ordinanza del sindaco e le norme di garanzia
spettanti al giudice tutelare.
Con l'articolo 6 viene previsto il tempo minimo di degenza
ospedaliera e si stabilisce la finalità clinico-terapeutica
del ricovero coatto che, oltre alla disintossicazione ed alla
cura, deve risultare prodromico ad avviare gli utenti a
programmi socio-riabilitativi da attuare anche in strutture
protette e semiprotette.
L'articolo 7 fa divieto di utilizzare le terapie con
metadone al di fuori delle condizioni di degenza ospedaliera e
di trattamento sanitario obbligatorio.
L'articolo 8 si riferisce alle modalità con le quali è
possibile ricorrere avverso il provvedimento che dispone il
trattamento sanitario obbligatorio.
All'articolo 9 si prevedono i finanziamenti necessari alla
istituzione dei servizi ospedalieri e delle strutture
riabilitative protette e semiprotette, posti a carico del
Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.