XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1347
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori,
previsti dal secondo comma dell'articolo 33 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, possono essere disposti nei confronti
di persone che presentano uno stato di tossicodipendenza.
Art. 2.
1. Nell'ambito delle strutture di cui all'articolo 4, è
possibile accertare lo stato e la natura della intossicazione
acuta o cronica da sostanze stupefacenti o psicotrope, e
predisporre quindi le cure da prestare in condizione di
degenza ospedaliera, quando sussistano le seguenti
condizioni:
a) stato di intossicazione tale da richiedere
urgenti interventi terapeutici;
b) incapacità di autodeterminarsi e di
interrompere l'uso delle sostanze stupefacenti o
psicotrope;
c) compromissione grave delle attività sociali e
relazionali.
Art. 3.
1. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori
sono disposti con provvedimento urgente del sindaco, nella sua
qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata, in
relazione a quanto previsto dall'articolo 2, di un medico del
servizio pubblico per le tossicodipendenze.
Art. 4.
1. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori
devono essere attuati presso gli ospedali pubblici o
accreditati in specifici servizi ospedalieri per i
tossicodipendenti, all'interno delle strutture dipartimentali
per le dipendenze che possono comprendere anche presìdi
ambulatoriali extraospedalieri e strutture
socio-riabilitative.
Art. 5.
1. Il provvedimento urgente con il quale il sindaco
dispone l'accertamento ed il trattamento sanitario
obbligatorio deve essere notificato entro 24 ore, tramite
messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione
rientra il comune.
2. Il giudice tutelare, entro le 24 ore successive al
termine di cui al comma 1, assunte le necessarie informazioni
e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto
motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne
dà comunicazione al sindaco.
3. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la
cessazione dell'accertamento e del trattamento sanitario
obbligatorio.
4. Se il provvedimento di cui al comma 1 è disposto da un
sindaco di un comune diverso da quello di residenza del
tossicodipendente, ne deve essere data comunicazione al
sindaco dal comune di residenza, nonché al giudice tutelare
nella cui circoscrizione rientra il medesimo comune.
5. Se il provvedimento di cui al comma 1 è adottato nei
confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne deve essere
data comunicazione al Ministero dell'interno ed al consolato
competente, tramite il prefetto.
Art. 6.
1. Il trattamento sanitario obbligatorio, oltre ad attuare
programmi di disintossicazione e di mantenimento metadonico a
dosaggi scalari, ha la finalità clinico-terapeutica di avviare
gli utenti a successivi programmi socio-riabilitativi anche in
adeguate strutture protette e semiprotette.
2. Quando il trattamento sanitario obbligatorio deve
protrarsi oltre i ventuno giorni, e nei casi di ulteriore
prolungamento, il sanitario responsabile del servizio
ospedaliero per tossicodipendenti è tenuto a formulare, in
tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto
il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare,
con le modalità e per gli adempimenti di cui all'articolo 5,
indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento
stesso.
3. Il sanitario responsabile di cui al comma 2 è tenuto a
comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del
ricoverato che in caso di continuità di degenza, la cessazione
delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento
sanitario; il sanitario comunica, altresì, la eventuale
sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento stesso.
Il sindaco, entro 24 ore dal ricevimento della comunicazione
del sanitario, ne dà notizia al giudice tutelare.
Art. 7.
1. Non sono consentiti i programmi di mantenimento
metadonico al di fuori delle condizioni di degenza ospedaliera
in trattamento sanitario obbligatorio previste dalla presente
legge.
Art. 8.
1. Chi è sottoposto ad accertamento e a trattamento
sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può
proporre ricorso al tribunale competente per territorio,
contro il provvedimento del sindaco, di cui all'articolo 3,
convalidato dal giudice tutelare; il sindaco può proporre
analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento
che dispone l'accertamento ed il trattamento sanitario
obbligatorio.
2. Per le modalità di proposizione dei ricorsi di cui al
comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 35 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Art. 9.
1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono definiti i finanziamenti necessari alla
istituzione dei servizi ospedalieri per tossicodipendenti e
delle strutture riabilitative protette e semiprotette, posti a
carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla
droga.