XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1338
Onorevoli Colleghi! - La direttiva 79/409/CEE del
Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione
degli uccelli selvatici ha introdotto un regime generale di
protezione di tutte le specie di uccelli viventi, naturalmente
allo stato selvatico, nel territorio europeo, sancendo il
divieto di uccisione o di cattura con qualsiasi metodo, ad
eccezione delle specie cacciabili elencate negli allegati II/1
e II/2 annessi alla citata direttiva e fatte salve ancora le
deroghe tassativamente elencate all'articolo 9.
Tale quadro normativo comunitario ha ricevuto attuazione
nell'ordinamento giuridico nazionale attraverso la legge 11
febbraio 1992, n. 157, il cui articolo 1, comma 4, attesta
espressamente che: "le direttive 79/409/CEE del Consiglio del
2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985
e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i
relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli
selvatici, sono integralmente recepite e attuate nei modi e
nei termini previsti dalla presente legge".
All'articolo 18 della citata legge n. 157 del 1992, e
successive modificazioni, sono elencate le specie cacciabili
ed è previsto un procedimento per la variazione di tale
elenco, in conformità alle normative comunitarie, mediante
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su
proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
La citata legge n. 157 del 1992 dispone, tuttavia, una
attuazione solo parziale della direttiva 79/409/CEE, senza
prevedere, in particolare, le possibilità di deroga
contemplate dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera c),
della stessa direttiva comunitaria.
Ciò ha comportato che le possibilità di ricorso alla
deroga e l'ammissibilità delle deroghe stesse rimanessero
competenza dello Stato, impedendo, di fatto, alle regioni di
esercitare una competenza che, stando all'attuale quadro
istituzionale, dovrebbe essere di loro esclusiva
competenza.
La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di
superare l'attuale situazione di parziale adempimento della
normativa comunitaria, prevedendo la possibilità, da parte
delle regioni, di esercitare le deroghe di cui alla citata
direttiva 79/409/CEE.