XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1338




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, č aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le regioni possono adottare altresė le deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE".



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