XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1337
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
scaturisce dalla situazione particolare in cui si vengono a
trovare quei docenti universitari che, avendo superato il
giudizio di valutazione comparativa per professore di prima
fascia, siano impossibilitati, per ragioni di età, a
completare il triennio di straordinariato e partecipare alla
verifica per la nomina di professore ordinario ex
articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica l1
luglio 1980, n. 382.
In virtù della norma introdotta dalla presente proposta di
legge verrà consentito ai professori straordinari di
sottoporre alla valutazione dell'apposita commissione la loro
ulteriore attività scientifica e didattica prodotta nel
triennio di straordinariato, al fine di potere accedere alla
qualifica di ordinario e concludere così la relativa carriera
entro il limite massimo del settantacinquesimo anno per il
collocamento a riposo.
E' noto che la complessa materia del collocamento fuori
ruolo e a riposo dei professori universitari abbia costituito
nel tempo, a fare data dalla legge 18 marzo 1958, n. 311
oggetto di numerose sovrapposizioni normative. Basti ricordare
l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, che prevedeva il collocamento a riposo al
settantacinquesimo anno di età e che successivamente la legge
28 dicembre 1995, n. 549, ha anticipato al compimento del
sessantatreesimo anno.
Una volta eliminato dalla legge (cosiddetta Bassanini
bis) n. 127 del 1997, il limite di età per partecipare
ai concorsi, si rende necessario dare la facoltà ai professori
universitari (il cui straordinariato, come è noto ha durata
triennale) di restare, a domanda, in servizio attivo
nell'ambito del tempo massimo (settantacinque anni) per il
collocamento a riposo, onde metterli in condizioni di poter
affrontare la verifica dell'attività scientifica, di cui
sopra, e conseguire la legittima aspirazione alla qualifica di
ordinario. D'altra parte la modifica legislativa, che si
propone, non comporta oneri finanziari di rilievo, considerati
i limitatissimi casi di docenti universitari che verrebbero a
beneficiare della proposta di legge in oggetto, che risponde
ad evidenti finalità di giustizia.