XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1337




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge scaturisce dalla situazione particolare in cui si vengono a trovare quei docenti universitari che, avendo superato il giudizio di valutazione comparativa per professore di prima fascia, siano impossibilitati, per ragioni di età, a completare il triennio di straordinariato e partecipare alla verifica per la nomina di professore ordinario ex articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica l1 luglio 1980, n. 382.
        In virtù della norma introdotta dalla presente proposta di legge verrà consentito ai professori straordinari di sottoporre alla valutazione dell'apposita commissione la loro ulteriore attività scientifica e didattica prodotta nel triennio di straordinariato, al fine di potere accedere alla qualifica di ordinario e concludere così la relativa carriera entro il limite massimo del settantacinquesimo anno per il collocamento a riposo.
        E' noto che la complessa materia del collocamento fuori ruolo e a riposo dei professori universitari abbia costituito nel tempo, a fare data dalla legge 18 marzo 1958, n. 311 oggetto di numerose sovrapposizioni normative. Basti ricordare l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che prevedeva il collocamento a riposo al settantacinquesimo anno di età e che successivamente la legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha anticipato al compimento del sessantatreesimo anno.
        Una volta eliminato dalla legge (cosiddetta Bassanini bis) n. 127 del 1997, il limite di età per partecipare ai concorsi, si rende necessario dare la facoltà ai professori universitari (il cui straordinariato, come è noto ha durata triennale) di restare, a domanda, in servizio attivo nell'ambito del tempo massimo (settantacinque anni) per il collocamento a riposo, onde metterli in condizioni di poter affrontare la verifica dell'attività scientifica, di cui sopra, e conseguire la legittima aspirazione alla qualifica di ordinario. D'altra parte la modifica legislativa, che si propone, non comporta oneri finanziari di rilievo, considerati i limitatissimi casi di docenti universitari che verrebbero a beneficiare della proposta di legge in oggetto, che risponde ad evidenti finalità di giustizia.




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