XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1337




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1

        1. In deroga al disposto dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, i professori universitari che abbiano superato il concorso di prima fascia, ma che, per ragioni di etą, non siano in condizione di completare il triennio di straordinariato, per accedere agli esami di verifica dell'attivitą scientifica e didattica svolta, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica l1 luglio 1980, n. 382, possono, a domanda, permanere in servizio per il tempo strettamente necessario per conseguire la qualifica di ordinario, salvo restando il limite del settantacinquesimo anno di etą per essere collocati a riposo.



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