XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1337
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1
1. In deroga al disposto dell'articolo 16 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, i professori
universitari che abbiano superato il concorso di prima fascia,
ma che, per ragioni di etą, non siano in condizione di
completare il triennio di straordinariato, per accedere agli
esami di verifica dell'attivitą scientifica e didattica
svolta, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica l1 luglio 1980, n. 382, possono, a domanda,
permanere in servizio per il tempo strettamente necessario per
conseguire la qualifica di ordinario, salvo restando il limite
del settantacinquesimo anno di etą per essere collocati a
riposo.