XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1334-A
Onorevoli Colleghi! - Il disegno di legge in esame,
presentato il 17 luglio 2001, reca la conversione in legge del
decreto-legge 16 luglio 2001, n. 286, recante differimento di
termini in materia di smaltimento di rifiuti.
1) Il decreto-legge n. 286 del 2001.
Il decreto-legge presentato dal Governo ha disposto,
all'articolo 1, commi 1 e 2, due interventi di posticipo di
termini previsti dalla vigente legislazione in materia di
rifiuti: il primo riguarda lo smaltimento in discarica dei
rifiuti; il secondo concerne gli obblighi a carico delle
imprese al fine di favorire il riciclaggio dei beni a base di
polietilene.
In tal senso, il comma 1 dell'articolo 1 pone un
differimento del termine di applicazione del divieto di
smaltimento nelle discariche di rifiuti diversi da quelli
inerti e che residuano da operazioni di riciclaggio, recupero
e smaltimento, previsto dall'articolo 5, comma 6 del decreto
legislativo n. 22 del 1997. Il provvedimento differisce
pertanto l'operatività del divieto di smaltimento in discarica
fino all'adozione delle norme tecniche previste e comunque non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
Il termine dal quale doveva decorrere il divieto era stato
originariamente fissato al 1^ gennaio 2000 dall'articolo 5,
comma 6 del decreto legislativo n. 22 del 1997.
Successivamente, con decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500,
convertito dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33, il termine è
stato prorogato sino alla data di emanazione del provvedimento
con il quale avrebbe dovuto essere recepita la direttiva
1999/31/CE del Consiglio (relativa alle modalità tecniche di
conferimento alle discariche); in ogni caso, il periodo di
proroga non avrebbe dovuto superare il termine ultimo del 16
luglio 2001, entro il quale doveva essere data attuazione alla
suddetta direttiva.
Il recepimento della direttiva è stato poi previsto dalla
legge 29 dicembre 2000, n. 422 "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria
2000", che, all'articolo 12, detta i principi e i criteri
di delega al Governo per l'attuazione nell'ordinamento
nazionale della direttiva 1999/31/CE. Tuttavia, la direttiva
non è stata ancora attuata nell'ordinamento interno, anche in
ragione del fatto che la delega contenuta nella "legge
comunitaria 2000" prevede il recepimento della direttiva
citata entro il termine di un anno dalla data di entrata in
vigore della stessa legge (dunque, entro il 4 febbraio 2002),
termine comunque più ampio di quello stabilito dalla direttiva
1999/31/CE.
Il differimento del divieto disposto dall'articolo 1,
comma 1, del provvedimento in esame, trae pertanto origine,
secondo quanto affermato nella stessa relazione che accompagna
il disegno di legge di conversione, sia dalla necessità di
evitare difficoltà operative nella gestione dei rifiuti che
potrebbero derivare da una insufficiente offerta, al momento,
di impianti di recupero e di smaltimento alternativi alla
discarica e che potrebbero causare una grave e diffusa
situazione di emergenza rifiuti, sia dall'esigenza di definire
una disciplina organica dello smaltimento dei rifiuti nelle
discariche con l'adozione delle relative norme tecniche, in
conformità con le recenti disposizioni comunitarie e in
particolare con la citata direttiva 1999/31/CE del
Consiglio.
Peraltro, è importante segnalare che la medesima esigenza
è stata rappresentata dalla Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome, che, in data 11 luglio
2001, ha sollecitato il Ministro competente e il Presidente
del Consiglio dei Ministri ad adottare un provvedimento di
urgenza nella consapevolezza "dell'attuale realtà
impiantistica delle diverse aree territoriali e della
necessità di governare la situazione", stante la mancata
attuazione della direttiva comunitaria 1999/31/CE e la mancata
emanazione di norme tecniche. A questo riguardo, la Conferenza
ha altresì chiesto l'immediata istituzione di un tavolo
tecnico tra Governo e Regioni per la definizione urgente delle
norme tecniche in questione.
Per quanto concerne, invece, il comma 2 dell'articolo 1,
esso proroga al 31 ottobre 2001 il termine entro il quale i
soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto
legislativo n. 22 del 1997 (produttori e importatori di beni
in polietilene; trasformatori di beni in polietilene;
associazioni nazionali di categoria rappresentative delle
imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo
stoccaggio dei rifiuti di beni in polietilene; imprese che
riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene) possono
adempiere all'obbligo di adesione al Consorzio per il
riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene, senza incorrere
nell'irrogazione di pene amministrative pecuniarie previste
dall'articolo 51, comma 6-ter del medesimo decreto
legislativo. Questa norma, introdotta dall'articolo 10, comma
4, della legge 23 marzo 2001, n. 93, ha infatti disposto che,
in caso di inadempienza da parte dei soggetti tenuti
all'obbligo di partecipazione al Consorzio entro il termine di
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge,
siano applicate sanzioni amministrative pecuniarie. La legge
23 marzo 2001, n. 93, è entrata in vigore il 19 aprile 2001:
pertanto, il termine previsto sarebbe scaduto il 19 luglio
2001, mentre è stato prorogato al 31 ottobre 2001 dal presente
decreto-legge.
L'articolo 2 del provvedimento in esame reca infine la
consueta clausola di entrata in vigore del decreto-legge.
2) L'istruttoria in Commissione.
La VIII Commissione ha proceduto all'esame in sede
referente del disegno di legge di conversione del
decreto-legge, ritenendo di non apportarvi alcuna modifica,
anche in considerazione del carattere d'urgenza del
provvedimento.
In tal senso, nel corso dell'esame del disegno di legge,
sono stati presentati alcuni emendamenti, che, pur essendo
stati valutati con attenzione dalla Commissione, non hanno
trovato accoglimento. In prevalenza, gli emendamenti erano
finalizzati ad operare una distinzione di merito nei termini
di operatività del divieto di smaltimento in discarica di cui
al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge, prevedendo che,
per alcune specifiche tipologie di rifiuti, fosse possibile,
da subito, adottare forme di smaltimento differenziate e,
dunque, che per tali rifiuti non operasse il differimento del
blocco del divieto di conferimento in discarica. La
Commissione ha tuttavia ritenuto opportuno mantenere fermo un
differimento generalizzato dei termini, non soltanto per i
motivi di assoluta emergenza che hanno richiesto l'emanazione
del decreto-legge, ma anche al fine di non creare possibili
difficoltà applicative e, in particolare, difformità
nell'attuazione delle norme tra le varie regioni, con il
rischio di penalizzare soprattutto alcune aree del Paese. Si
ricorda infatti che, a livello nazionale, oltre il settanta
per cento dei rifiuti prodotti è ancora smaltito in discarica
e che il sistema di gestione dei rifiuti sta evolvendo con
difficoltà verso standard coerenti con la normativa
comunitaria, anche se si assiste, negli ultimi periodi, a
progressi caratterizzati da una certa gradualità.
Va peraltro rilevato che la quasi totalità dei gruppi
presenti in Commissione ha convenuto sull'opportunità di
individuare soluzioni definitive, che consentano l'attuazione
della direttiva 1999/31/CE, evitando un nuovo ricorso a misure
di differimento o proroga di termini. In tal senso, il Governo
ha assicurato che, entro tempi molto brevi, sarà elaborata una
prima bozza del decreto legislativo di recepimento della
direttiva medesima.
Quanto alla proroga di cui al comma 2 dell'articolo 1 del
decreto-legge, si è ritenuto di non modificare tale
disposizione, essendo prevalsa la valutazione di opportunità
che emerge anche dalla relazione di accompagnamento al disegno
di legge di conversione. Peraltro, si segnala che la X
Commissione, nel suo parere sul provvedimento, ha sottolineato
la necessità che "il differimento previsto dall'articolo 1,
comma 2, sia funzionale a garantire una piena e tempestiva
operatività del Consorzio per il riciclaggio dei beni in
polietilene, al fine di evitare nuove ed ulteriori
proroghe".
Si segnala infine che, nel corso dell'esame in
Commissione, è stato rilevato come il testo del disegno di
legge di conversione presentato dal Governo non risulti
corredato dall'analisi tecnico-normativa (ATN), né da quella
sull'impatto della regolamentazione (AIR), disciplinate con la
direttiva del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000. Al
riguardo, è stato chiesto al Governo, per il futuro, di
adottare ogni possibile iniziativa per fare in modo che tali
analisi siano sempre allegate ai disegni di legge di
conversione.
3) I pareri espressi.
La I Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno
di legge. La XIV Commissione ha anch'essa espresso parere
favorevole, premettendo peraltro che andrebbe valutata
l'opportunità di verificare la possibilità di distinguere tra
le varie tipologie di rifiuti, ai fini del differimento del
termine di operatività del divieto di smaltimento dei rifiuti
in discarica. Infine, la X Commissione ha espresso parere
favorevole con la condizione sopra citata, relativa al comma 2
dell'articolo 1 del decreto-legge.
Per quanto concerne il Comitato per la legislazione, tale
organo, nel suo parere, ha formulato due specifiche
osservazioni, relative alle modalità di fissazione del termine
di cui all'articolo 1, comma 1, e all'utilizzo, al comma 2,
del differimento del termine in luogo della proroga. Al
riguardo, pur riconoscendo la congruità dei rilievi espressi,
si ritiene che essi non incidano sul merito del provvedimento
in modo così diretto da dovervi apportare le relative
modifiche, trattandosi, in sostanza, di osservazioni di
principio relative a, sia pur significative, questioni di
tecnica legislativa; in ogni caso, appare assolutamente
opportuno che il Governo, in sede di definizione dei futuri
provvedimenti, tenga conto delle indicazioni espresse dal
Comitato per la legislazione.
Si osserva infine che la Commissione parlamentare per le
questioni regionali non ha espresso il parere di propria
competenza.
4) Il testo proposto dalla Commissione.
Al termine dell'esame, la VIII Commissione ha pertanto
deciso di proporre all'Assemblea l'approvazione dell'identico
testo presentato dal Governo, senza introdurre alcuna
modifica. In tal senso, nell'auspicare che, entro breve
termine, sia possibile giungere alla effettiva applicazione
della normativa comunitaria in materia di smaltimento dei
rifiuti, si propone all'Assemblea l'approvazione del disegno
di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2001, n. 286.
Tommaso FOTI, Relatore.