XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1334-A




        Onorevoli Colleghi! - Il disegno di legge in esame, presentato il 17 luglio 2001, reca la conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2001, n. 286, recante differimento di termini in materia di smaltimento di rifiuti.

1) Il decreto-legge n. 286 del 2001.

        Il decreto-legge presentato dal Governo ha disposto, all'articolo 1, commi 1 e 2, due interventi di posticipo di termini previsti dalla vigente legislazione in materia di rifiuti: il primo riguarda lo smaltimento in discarica dei rifiuti; il secondo concerne gli obblighi a carico delle imprese al fine di favorire il riciclaggio dei beni a base di polietilene.
        In tal senso, il comma 1 dell'articolo 1 pone un differimento del termine di applicazione del divieto di smaltimento nelle discariche di rifiuti diversi da quelli inerti e che residuano da operazioni di riciclaggio, recupero e smaltimento, previsto dall'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo n. 22 del 1997. Il provvedimento differisce pertanto l'operatività del divieto di smaltimento in discarica fino all'adozione delle norme tecniche previste e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
        Il termine dal quale doveva decorrere il divieto era stato originariamente fissato al 1^ gennaio 2000 dall'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo n. 22 del 1997. Successivamente, con decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33, il termine è stato prorogato sino alla data di emanazione del provvedimento con il quale avrebbe dovuto essere recepita la direttiva 1999/31/CE del Consiglio (relativa alle modalità tecniche di conferimento alle discariche); in ogni caso, il periodo di proroga non avrebbe dovuto superare il termine ultimo del 16 luglio 2001, entro il quale doveva essere data attuazione alla suddetta direttiva.
        Il recepimento della direttiva è stato poi previsto dalla legge 29 dicembre 2000, n. 422 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000", che, all'articolo 12, detta i principi e i criteri di delega al Governo per l'attuazione nell'ordinamento nazionale della direttiva 1999/31/CE. Tuttavia, la direttiva non è stata ancora attuata nell'ordinamento interno, anche in ragione del fatto che la delega contenuta nella "legge comunitaria 2000" prevede il recepimento della direttiva citata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della stessa legge (dunque, entro il 4 febbraio 2002), termine comunque più ampio di quello stabilito dalla direttiva 1999/31/CE.
        Il differimento del divieto disposto dall'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame, trae pertanto origine, secondo quanto affermato nella stessa relazione che accompagna il disegno di legge di conversione, sia dalla necessità di evitare difficoltà operative nella gestione dei rifiuti che potrebbero derivare da una insufficiente offerta, al momento, di impianti di recupero e di smaltimento alternativi alla discarica e che potrebbero causare una grave e diffusa situazione di emergenza rifiuti, sia dall'esigenza di definire una disciplina organica dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche con l'adozione delle relative norme tecniche, in conformità con le recenti disposizioni comunitarie e in particolare con la citata direttiva 1999/31/CE del Consiglio.
        Peraltro, è importante segnalare che la medesima esigenza è stata rappresentata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, che, in data 11 luglio 2001, ha sollecitato il Ministro competente e il Presidente del Consiglio dei Ministri ad adottare un provvedimento di urgenza nella consapevolezza "dell'attuale realtà impiantistica delle diverse aree territoriali e della necessità di governare la situazione", stante la mancata attuazione della direttiva comunitaria 1999/31/CE e la mancata emanazione di norme tecniche. A questo riguardo, la Conferenza ha altresì chiesto l'immediata istituzione di un tavolo tecnico tra Governo e Regioni per la definizione urgente delle norme tecniche in questione.
        Per quanto concerne, invece, il comma 2 dell'articolo 1, esso proroga al 31 ottobre 2001 il termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997 (produttori e importatori di beni in polietilene; trasformatori di beni in polietilene; associazioni nazionali di categoria rappresentative delle imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei rifiuti di beni in polietilene; imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene) possono adempiere all'obbligo di adesione al Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene, senza incorrere nell'irrogazione di pene amministrative pecuniarie previste dall'articolo 51, comma 6-ter del medesimo decreto legislativo. Questa norma, introdotta dall'articolo 10, comma 4, della legge 23 marzo 2001, n. 93, ha infatti disposto che, in caso di inadempienza da parte dei soggetti tenuti all'obbligo di partecipazione al Consorzio entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, siano applicate sanzioni amministrative pecuniarie. La legge 23 marzo 2001, n. 93, è entrata in vigore il 19 aprile 2001: pertanto, il termine previsto sarebbe scaduto il 19 luglio 2001, mentre è stato prorogato al 31 ottobre 2001 dal presente decreto-legge.
        L'articolo 2 del provvedimento in esame reca infine la consueta clausola di entrata in vigore del decreto-legge.

2) L'istruttoria in Commissione.

        La VIII Commissione ha proceduto all'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge, ritenendo di non apportarvi alcuna modifica, anche in considerazione del carattere d'urgenza del provvedimento.
        In tal senso, nel corso dell'esame del disegno di legge, sono stati presentati alcuni emendamenti, che, pur essendo stati valutati con attenzione dalla Commissione, non hanno trovato accoglimento. In prevalenza, gli emendamenti erano finalizzati ad operare una distinzione di merito nei termini di operatività del divieto di smaltimento in discarica di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge, prevedendo che, per alcune specifiche tipologie di rifiuti, fosse possibile, da subito, adottare forme di smaltimento differenziate e, dunque, che per tali rifiuti non operasse il differimento del blocco del divieto di conferimento in discarica. La Commissione ha tuttavia ritenuto opportuno mantenere fermo un differimento generalizzato dei termini, non soltanto per i motivi di assoluta emergenza che hanno richiesto l'emanazione del decreto-legge, ma anche al fine di non creare possibili difficoltà applicative e, in particolare, difformità nell'attuazione delle norme tra le varie regioni, con il rischio di penalizzare soprattutto alcune aree del Paese. Si ricorda infatti che, a livello nazionale, oltre il settanta per cento dei rifiuti prodotti è ancora smaltito in discarica e che il sistema di gestione dei rifiuti sta evolvendo con difficoltà verso standard coerenti con la normativa comunitaria, anche se si assiste, negli ultimi periodi, a progressi caratterizzati da una certa gradualità.
        Va peraltro rilevato che la quasi totalità dei gruppi presenti in Commissione ha convenuto sull'opportunità di individuare soluzioni definitive, che consentano l'attuazione della direttiva 1999/31/CE, evitando un nuovo ricorso a misure di differimento o proroga di termini. In tal senso, il Governo ha assicurato che, entro tempi molto brevi, sarà elaborata una prima bozza del decreto legislativo di recepimento della direttiva medesima.
        Quanto alla proroga di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, si è ritenuto di non modificare tale disposizione, essendo prevalsa la valutazione di opportunità che emerge anche dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione. Peraltro, si segnala che la X Commissione, nel suo parere sul provvedimento, ha sottolineato la necessità che "il differimento previsto dall'articolo 1, comma 2, sia funzionale a garantire una piena e tempestiva operatività del Consorzio per il riciclaggio dei beni in polietilene, al fine di evitare nuove ed ulteriori proroghe".
        Si segnala infine che, nel corso dell'esame in Commissione, è stato rilevato come il testo del disegno di legge di conversione presentato dal Governo non risulti corredato dall'analisi tecnico-normativa (ATN), né da quella sull'impatto della regolamentazione (AIR), disciplinate con la direttiva del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000. Al riguardo, è stato chiesto al Governo, per il futuro, di adottare ogni possibile iniziativa per fare in modo che tali analisi siano sempre allegate ai disegni di legge di conversione.

3) I pareri espressi.

        La I Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno di legge. La XIV Commissione ha anch'essa espresso parere favorevole, premettendo peraltro che andrebbe valutata l'opportunità di verificare la possibilità di distinguere tra le varie tipologie di rifiuti, ai fini del differimento del termine di operatività del divieto di smaltimento dei rifiuti in discarica. Infine, la X Commissione ha espresso parere favorevole con la condizione sopra citata, relativa al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge.
        Per quanto concerne il Comitato per la legislazione, tale organo, nel suo parere, ha formulato due specifiche osservazioni, relative alle modalità di fissazione del termine di cui all'articolo 1, comma 1, e all'utilizzo, al comma 2, del differimento del termine in luogo della proroga. Al riguardo, pur riconoscendo la congruità dei rilievi espressi, si ritiene che essi non incidano sul merito del provvedimento in modo così diretto da dovervi apportare le relative modifiche, trattandosi, in sostanza, di osservazioni di principio relative a, sia pur significative, questioni di tecnica legislativa; in ogni caso, appare assolutamente opportuno che il Governo, in sede di definizione dei futuri provvedimenti, tenga conto delle indicazioni espresse dal Comitato per la legislazione.
        Si osserva infine che la Commissione parlamentare per le questioni regionali non ha espresso il parere di propria competenza.

4) Il testo proposto dalla Commissione.

        Al termine dell'esame, la VIII Commissione ha pertanto deciso di proporre all'Assemblea l'approvazione dell'identico testo presentato dal Governo, senza introdurre alcuna modifica. In tal senso, nell'auspicare che, entro breve termine, sia possibile giungere alla effettiva applicazione della normativa comunitaria in materia di smaltimento dei rifiuti, si propone all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2001, n. 286.

Tommaso FOTI, Relatore.




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