XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1334-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 1334;

              rilevato che il disegno di legge non risulta corredato delle relazioni recanti l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000;

              alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 1, comma 1, dovrebbe valutarsi se la fissazione di un nuovo dies ad quem, in relazione all'adozione delle citate norme tecniche, consenta di determinare in modo univoco il termine a partire dal quale sarà applicabile il divieto posto dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in considerazione del fatto che le norme tecniche potrebbero essere determinate con più distinti decreti ministeriali, ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 4, del medesimo decreto legislativo;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 1, comma 2, dovrebbe essere utilizzato - ai sensi di quanto previsto nel punto 4, lett. o) della circolare dei Presidenti delle Camere e del Presidente del Consiglio dei ministri sulla formulazione tecnica dei testi legislativi dell'aprile 2001 - il termine "proroga".
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)


          La X Commissione,

              esaminato il disegno di legge di conversione del decreto legge 16 luglio 2001, n. 286, recante differimento di termini in materia di smaltimento di rifiuti;

              premesso che il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, ha previsto alcuni termini in materia di smaltimento dei rifiuti ed in particolare il termine iniziale del divieto di smaltire nella discarica rifiuti diversi da quelli inerti e che residuano da operazioni di riciclaggio, recupero e di smaltimento ed il termine finale per l'adempimento dell'obbligo di partecipazione al Consorzio per il riciclaggio dei beni in polietilene;

              considerato che i relativi termini sono scaduti e che non è stata ancora adottata la necessaria normativa volta a definire le modalità, i termini e le condizioni per lo smaltimento in discarica dei rifiuti cosiddetti diversi o speciali. Da un punto di vista organizzativo poi in molti comuni d'Italia, non esiste, allo stato, una valida alternativa tecnologica allo smaltimento dei rifiuti condotto nelle discariche;

              sottolineata l'esigenza di non penalizzare i comuni che si sono già dotati di idonee alternative allo smaltimento dei rifiuti in discarica;

              considerato altresì che la scelta di differire al 31 ottobre 2001 il termine finale per l'adempimento dell'obbligo di partecipazione al Consorzio per il riciclaggio dei beni in polietilene appare volta ad assicurare alle aziende aderenti migliori condizioni di operatività del Consorzio stesso, attualmente in fase di avanzata organizzazione;

delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

              il differimento previsto dall'articolo 1, comma 2, sia funzionale a garantire una piena e tempestiva operatività del Consorzio per il riciclaggio dei beni in polietilene, al fine di evitare nuove ed ulteriori proroghe.



PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


          La XIV Commissione,

              esaminato il provvedimento in oggetto;

              considerato che le norme tecniche - di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 22 del 1997 - che devono individuare i rifiuti che possono essere smaltiti in discarica non sono state ancora emanate;

              valutata l'opportunità di verificare la possibilità di distinguere tra le varie tipologie di rifiuti, ai fini del differimento del termine di operatività del divieto di smaltimento dei rifiuti in discarica;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE



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