XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1334-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1334;
rilevato che il disegno di legge non risulta corredato
delle relazioni recanti l'analisi tecnico-normativa (ATN) e
l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), di cui alla
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27
marzo 2000;
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli
16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto
segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 1, comma 1, dovrebbe valutarsi se la
fissazione di un nuovo dies ad quem, in relazione
all'adozione delle citate norme tecniche, consenta di
determinare in modo univoco il termine a partire dal quale
sarà applicabile il divieto posto dal decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, in considerazione del fatto che le norme
tecniche potrebbero essere determinate con più distinti
decreti ministeriali, ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 4,
del medesimo decreto legislativo;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
all'articolo 1, comma 2, dovrebbe essere utilizzato -
ai sensi di quanto previsto nel punto 4, lett. o) della
circolare dei Presidenti delle Camere e del Presidente del
Consiglio dei ministri sulla formulazione tecnica dei testi
legislativi dell'aprile 2001 - il termine "proroga".
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La X Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione del
decreto legge 16 luglio 2001, n. 286, recante differimento di
termini in materia di smaltimento di rifiuti;
premesso che il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e successive modificazioni ed integrazioni, ha previsto
alcuni termini in materia di smaltimento dei rifiuti ed in
particolare il termine iniziale del divieto di smaltire nella
discarica rifiuti diversi da quelli inerti e che residuano da
operazioni di riciclaggio, recupero e di smaltimento ed il
termine finale per l'adempimento dell'obbligo di
partecipazione al Consorzio per il riciclaggio dei beni in
polietilene;
considerato che i relativi termini sono scaduti e che
non è stata ancora adottata la necessaria normativa volta a
definire le modalità, i termini e le condizioni per lo
smaltimento in discarica dei rifiuti cosiddetti diversi o
speciali. Da un punto di vista organizzativo poi in molti
comuni d'Italia, non esiste, allo stato, una valida
alternativa tecnologica allo smaltimento dei rifiuti condotto
nelle discariche;
sottolineata l'esigenza di non penalizzare i comuni che
si sono già dotati di idonee alternative allo smaltimento dei
rifiuti in discarica;
considerato altresì che la scelta di differire al 31
ottobre 2001 il termine finale per l'adempimento dell'obbligo
di partecipazione al Consorzio per il riciclaggio dei beni in
polietilene appare volta ad assicurare alle aziende aderenti
migliori condizioni di operatività del Consorzio stesso,
attualmente in fase di avanzata organizzazione;
delibera di esprimere:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
il differimento previsto dall'articolo 1, comma 2, sia
funzionale a garantire una piena e tempestiva operatività del
Consorzio per il riciclaggio dei beni in polietilene, al fine
di evitare nuove ed ulteriori proroghe.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato il provvedimento in oggetto;
considerato che le norme tecniche - di cui all'articolo
5, comma 6, del decreto legislativo n. 22 del 1997 - che
devono individuare i rifiuti che possono essere smaltiti in
discarica non sono state ancora emanate;
valutata l'opportunità di verificare la possibilità di
distinguere tra le varie tipologie di rifiuti, ai fini del
differimento del termine di operatività del divieto di
smaltimento dei rifiuti in discarica;
esprime
PARERE FAVOREVOLE