XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1334
Onorevoli Deputati! - Con il presente provvedimento si
propone il differimento del termine iniziale del divieto di
smaltire in discarica i rifiuti, previsto dall'articolo 5,
comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come
modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 1999, n. 500, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 febbraio 2000, n. 33, e del termine finale per
l'adempimento dell'obbligo di partecipazione al Consorzio per
il riciclaggio dei beni in polietilene, previsto e sanzionato
dal comma 6-ter dell'articolo 51 del citato decreto
legislativo n. 22 del 1997, introdotto dall'articolo 10, comma
4, della legge 23 marzo 2001, n. 93.
Il differimento dell'operatività del divieto di
smaltimento in discarica risponde alla straordinaria necessità
ed urgenza di prevenire una grave e diffusa situazione di
emergenza rifiuti sul territorio nazionale.
Infatti, il legislatore ha, ragionevolmente, collegato
l'operatività del divieto alla adozione di apposite norme
tecniche che devono individuare i rifiuti che possono essere
smaltiti in discarica, nonché le condizioni alle quali gli
stessi sono ammessi in discarica.
Attualmente, però, tali norme tecniche non sono ancora
state adottate, pur essendo in avanzato stato di
elaborazione.
L'operatività del divieto dal 16 luglio 2001 non
accompagnata dalla disciplina delle condizioni e modalità per
lo smaltimento in discarica rischia di impedire, o rendere
difficoltoso in modo generalizzato, lo smaltimento di gran
parte dei rifiuti prodotti con intuibili problemi sanitari ed
ambientali.
Questa situazione si prospetta in termini ancora più gravi
se si considera che oggi più del 70 per cento dei rifiuti
prodotti viene smaltito in discarica.
Per le predette motivazioni si ritiene ragionevole
differire l'operatività del divieto in questione sino
all'adozione delle norme tecniche e regolamentari che
disciplinano lo smaltimento dei rifiuti in discarica e, in
ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto-legge.
Per quanto poi riguarda l'obbligo di adesione al Polieco
la proroga del termine di adempimento stabilito al 19 luglio
2001 si reputa necessaria per garantire alle aziende aderenti
migliori condizioni di operatività del Consorzio stesso,
attualmente in fase di avanzata organizzazione.
Il provvedimento in esame non comporta minori o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non viene
redatta la relazione tecnico-finanziaria.