XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1334
Decreto-legge 16 luglio 2001, n. 286, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2001.
Differimento di termini in materia di smaltimento di
rifiuti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 1, comma
1, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33,
concernente lo smaltimento in discarica di rifiuti;
Visto l'articolo 51, comma 6-ter, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotto dall'articolo
10, comma 4, della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente
l'obbligo di partecipazione dei soggetti al Consorzio
nazionale imballaggi;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni per il differimento del termine relativo al
divieto di conferire i rifiuti in discarica, in quanto
l'operatività del suddetto divieto, in assenza delle
indispensabili norme tecniche per lo smaltimento in discarica,
peraltro in fase di avanzata elaborazione, rischia di
determinare una diffusa situazione di emergenza rifiuti sul
territorio nazionale, con gravi conseguenze sulla tutela della
salute e dell'ambiente;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza
di differire l'obbligo di adesione al Consorzio di cui
all'articolo 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, al 31 ottobre 2001, al fine di garantire alle aziende
aderenti migliori condizioni di operatività del Consorzio
stesso, attualmente in fase di avanzata organizzazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 luglio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato
dall'articolo 1, comma 1, deldecreto-legge 30 dicembre 1999,
n. 500, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio
2000, n. 33, è differito fino all'adozione delle norme
tecniche previste dai medesimi articoli e dall'articolo 18,
comma 2, lettere a) e l), del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti in
discarica, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Il termine di cui al comma 6-ter dell'articolo
51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotto
dall'articolo 10, comma 4, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è
differito al 31 ottobre 2001.
Articolo 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 luglio 2001.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.