XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1333




        Onorevoli Colleghi! - In materia di lavoro autonomo e di libera professione sono state emanate le leggi n. 546 del 1987 e n. 379 del 1990. La legge n. 546 del 1987 disciplina l'indennità di maternità a favore delle lavoratrici autonome, delle coltivatrici dirette, delle mezzadre, delle colone, delle artigiane e delle esercenti attività commerciali, una indennità giornaliera, per i due mesi antecedenti la data presunta del parto, e per i tre mesi successivi alla data effettiva dello stesso, pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero previsto per gli operai agricoli. L'indennità di maternità viene erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale su domanda dell'interessata, corredata da certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente.
        Per quanto concerne le libere professioniste, la legge n. 379 del 1990 prevede una indennità giornaliera a favore delle stesse, purché iscritte ad una cassa di previdenza, per i periodi di gravidanza e di puerperio, nella misura dell'80 per cento dei cinque dodicesimi del reddito denunciato ai fini fiscali, nel secondo anno precedente a quello della richiesta; in ogni caso detta indennità non può essere inferiore all'80 per cento del salario minimo stabilito per la qualifica di impiegato.

        Le leggi n. 546 del 1987 e n. 379 del 1990, prevedendo a favore delle categorie su considerate un'indennità di maternità, il cui ammontare è tassabile, determinano un aumento di imposta da pagare a carico delle categorie considerate, a fronte del beneficio ricevuto.

        Per ovviare a questo problema, si intende promuovere una misura che si ponga l'obiettivo di ridurre l'onere tributario gravante sulle categorie considerate, analogamente a quanto previsto per i datori di lavoro delle lavoratrici madri, a favore dei quali, ricordiamo, è concesso uno sgravio fiscale pari alla retribuzione giornaliera della lavoratrice, maggiorata del 10 per cento per tutta la durata della gravidanza e del puerperio. In tale caso, trattandosi di lavoratrici autonome e di libere professioniste, le figure di datore e di prestatore di lavoro coincidono; non è applicabile pertanto la proposta agevolata creata per i datori di lavoro di cui sopra.
        Inoltre, bisogna osservare che la posizione delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste è più gravosa rispetto alle lavoratrici dipendenti, in quanto le prime, a differenza delle seconde, sono destinatarie dirette di tutti i disagi, familiari, economici ed organizzativi, connessi all'evento della gravidanza e puerperio: sotto questo profilo, la misura che si propone, lungi dal voler compensare specificamente le lavoratrici autonome e le libere professioniste dal costo originato dalla propria gravidanza, che è difficilmente quantificabile, è finalizzata ad equiparare, sotto il profilo agevolativo, la posizione delle stesse alla posizione delle lavoratrici dipendenti.
        Si propone, a tale fine, una detrazione dal reddito tassabile, commisurata a quello dichiarato nell'anno precedente, maggiorato del 10 per cento, a valere sul reddito complessivo maturato nel periodo di cinque mesi di percezione dell'indennità.
        Onorevoli colleghi, con la presente proposta di legge si intende dare attuazione ai princìpi di eguaglianza sostanziale consacrati nell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, che testualmente recita: "E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".
        L'articolo 1 della proposta di legge prevede i soggetti e le condizioni per l'applicazione della detrazione dal reddito derivante dal lavoro autonomo e dalla libera professione; l'articolo 2 prevede la misura della detrazione dal reddito di cui all'articolo 1.




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