XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1333
Onorevoli Colleghi! - In materia di lavoro autonomo e
di libera professione sono state emanate le leggi n. 546 del
1987 e n. 379 del 1990. La legge n. 546 del 1987 disciplina
l'indennità di maternità a favore delle lavoratrici autonome,
delle coltivatrici dirette, delle mezzadre, delle colone,
delle artigiane e delle esercenti attività commerciali, una
indennità giornaliera, per i due mesi antecedenti la data
presunta del parto, e per i tre mesi successivi alla data
effettiva dello stesso, pari all'80 per cento del salario
minimo giornaliero previsto per gli operai agricoli.
L'indennità di maternità viene erogata dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale su domanda dell'interessata,
corredata da certificato medico rilasciato dall'azienda
sanitaria locale competente.
Per quanto concerne le libere professioniste, la legge n.
379 del 1990 prevede una indennità giornaliera a favore delle
stesse, purché iscritte ad una cassa di previdenza, per i
periodi di gravidanza e di puerperio, nella misura dell'80 per
cento dei cinque dodicesimi del reddito denunciato ai fini
fiscali, nel secondo anno precedente a quello della richiesta;
in ogni caso detta indennità non può essere inferiore all'80
per cento del salario minimo stabilito per la qualifica di
impiegato.
Le leggi n. 546 del 1987 e n. 379 del 1990, prevedendo a
favore delle categorie su considerate un'indennità di
maternità, il cui ammontare è tassabile, determinano un
aumento di imposta da pagare a carico delle categorie
considerate, a fronte del beneficio ricevuto.
Per ovviare a questo problema, si intende promuovere una
misura che si ponga l'obiettivo di ridurre l'onere tributario
gravante sulle categorie considerate, analogamente a quanto
previsto per i datori di lavoro delle lavoratrici madri, a
favore dei quali, ricordiamo, è concesso uno sgravio fiscale
pari alla retribuzione giornaliera della lavoratrice,
maggiorata del 10 per cento per tutta la durata della
gravidanza e del puerperio. In tale caso, trattandosi di
lavoratrici autonome e di libere professioniste, le figure di
datore e di prestatore di lavoro coincidono; non è applicabile
pertanto la proposta agevolata creata per i datori di lavoro
di cui sopra.
Inoltre, bisogna osservare che la posizione delle
lavoratrici autonome e delle libere professioniste è più
gravosa rispetto alle lavoratrici dipendenti, in quanto le
prime, a differenza delle seconde, sono destinatarie dirette
di tutti i disagi, familiari, economici ed organizzativi,
connessi all'evento della gravidanza e puerperio: sotto questo
profilo, la misura che si propone, lungi dal voler compensare
specificamente le lavoratrici autonome e le libere
professioniste dal costo originato dalla propria gravidanza,
che è difficilmente quantificabile, è finalizzata ad
equiparare, sotto il profilo agevolativo, la posizione delle
stesse alla posizione delle lavoratrici dipendenti.
Si propone, a tale fine, una detrazione dal reddito
tassabile, commisurata a quello dichiarato nell'anno
precedente, maggiorato del 10 per cento, a valere sul reddito
complessivo maturato nel periodo di cinque mesi di percezione
dell'indennità.
Onorevoli colleghi, con la presente proposta di legge si
intende dare attuazione ai princìpi di eguaglianza sostanziale
consacrati nell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione,
che testualmente recita: "E' compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del
Paese".
L'articolo 1 della proposta di legge prevede i soggetti e
le condizioni per l'applicazione della detrazione dal reddito
derivante dal lavoro autonomo e dalla libera professione;
l'articolo 2 prevede la misura della detrazione dal reddito di
cui all'articolo 1.