XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1333




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Detrazione dal reddito).

        1. Alle artigiane, alle esercenti attivitā commerciali, alle coltivatrici dirette, mezzadre e colone, alle libere professioniste e alle lavoratrici autonome, a titolo di deduzione forfettaria degli oneri conseguenti al disagio per mancato svolgimento dell'attivitā lavorativa causato dallo stato di gravidanza e di puerperio, č concessa, ai fini delle imposte dirette, una detrazione dal reddito imponibile derivante dall'attivitā lavorativa nella misura indicata all'articolo 2.


Art. 2.

(Misura della detrazione).

        1. La detrazione dal reddito di cui all'articolo 1 spetta in misura pari al prodotto fra il numero delle giornate non lavorate a causa della gravidanza e del puerperio, fino ad un massimo di cinque mesi, e l'ammontare del reddito medio giornaliero dell'attivitā lavorativa maggiorato del 10 per cento, risultante dalla dichiarazione dei redditi del periodo di imposta precedente all'inizio della gravidanza.
        2. Ai fini della determinazione del reddito medio giornaliero di cui al comma 1 il periodo di imposta precedente di cui al medesimo comma č convenzionalmente determinato in duecentocinquanta giornate lavorative. La detrazione spetta nei limiti di reddito imponibile minimo e massimo rispettivamente di lire 20 milioni e di lire 50 milioni.

        3. In assenza di dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente a quello di inizio della gravidanza, la riduzione di cui alla presente legge spetta nella misura minima indicata al comma 2.



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