XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1333
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Detrazione dal reddito).
1. Alle artigiane, alle esercenti attivitā commerciali,
alle coltivatrici dirette, mezzadre e colone, alle libere
professioniste e alle lavoratrici autonome, a titolo di
deduzione forfettaria degli oneri conseguenti al disagio per
mancato svolgimento dell'attivitā lavorativa causato dallo
stato di gravidanza e di puerperio, č concessa, ai fini delle
imposte dirette, una detrazione dal reddito imponibile
derivante dall'attivitā lavorativa nella misura indicata
all'articolo 2.
Art. 2.
(Misura della detrazione).
1. La detrazione dal reddito di cui all'articolo 1 spetta
in misura pari al prodotto fra il numero delle giornate non
lavorate a causa della gravidanza e del puerperio, fino ad un
massimo di cinque mesi, e l'ammontare del reddito medio
giornaliero dell'attivitā lavorativa maggiorato del 10 per
cento, risultante dalla dichiarazione dei redditi del periodo
di imposta precedente all'inizio della gravidanza.
2. Ai fini della determinazione del reddito medio
giornaliero di cui al comma 1 il periodo di imposta precedente
di cui al medesimo comma č convenzionalmente determinato in
duecentocinquanta giornate lavorative. La detrazione spetta
nei limiti di reddito imponibile minimo e massimo
rispettivamente di lire 20 milioni e di lire 50 milioni.
3. In assenza di dichiarazione dei redditi relativa al
periodo di imposta precedente a quello di inizio della
gravidanza, la riduzione di cui alla presente legge spetta
nella misura minima indicata al comma 2.