XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1332
Onorevoli Colleghi! - Gli episodi sempre più frequenti,
che ci pervengono dalle cronache giudiziarie, dimostrano
ancora una volta che il diritto dell'autodeterminazione
femminile in campo sessuale, che dovrebbe rappresentare, per
le donne italiane di questo fine secolo, una conquista ormai
consolidata, è a tutt'oggi una aspirazione spesso tradita.
Il fatto particolare, che ha dato origine alla presente
proposta di legge, è noto: la violenza sessuale, perpetrata da
un giovane ai danni della propria compagna, in avanzato stato
di gravidanza, ha dato luogo ad una imputazione per violenza
sessuale.
La Suprema Corte, pronunciatasi sul caso, ha stabilito una
massima che ha scatenato una valanga di polemiche: la violenza
sessuale, perpetrata ai danni di una donna incinta, non dà
luogo all'applicazione di alcuna aggravante.
Ciò accade a causa della formulazione dell'articolo
609-bis del codice penale, nel testo novellato alla
legge 15 febbraio 1996, n. 66, che recita testualmente:
"Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di
autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è
punito con la reclusione dai cinque ai dieci anni.
Alla stessa pena, soggiace chi induce taluno a compiere o
subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di
inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento
del fatto;".
Dalla formulazione dell'articolo citato si evince
chiaramente che l'abuso delle condizioni di inferiorità
integra una fattispecie costitutiva del reato, non una sua
aggravante. Pertanto, in casi di minore gravità, la pena è
diminuita fino a due terzi (articolo 609-bis terzo
comma, del codice penale) senza che a ciò possano
contrapporsi, ai fini dell'elevazione della pena, situazioni
particolarmente odiose quali l'approfondimento della
condizione di inferiorità fisica della vittima, data dalla
gravidanza avanzata, come è avvenuto nel caso concreto.
La proposta di legge in esame intende pertanto rimediare a
simili distorsioni applicative: si propone a tale fine di
ricondurre la violenza sessuale perpetrata con abuso delle
condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona
offesa dalla violenza sessuale nell'ambito delle aggravanti
speciali del reato in oggetto mediante il suo inserimento
nell'articolo 609-ter del codice penale, e sottoporre
pertanto la fattispecie criminosa alla pena della reclusione
da sei a dodici anni.
Vogliate credere, onorevoli colleghi, che la presente
proposta di legge rappresenta un'ulteriore passo in avanti
nella nostra civiltà giuridica, che non può tollerare la
presenza, all'interno del suo ordinamento normativo, di
disposizioni carenti sotto il profilo della tutela dei
soggetti deboli.