XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1332




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il numero 1) del secondo comma dell'articolo 609-bis del codice penale è abrogato.


Art. 2.

        1. Al primo comma dell'articolo 609-ter del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

            "5-bis) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto".



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