XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1332
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il numero 1) del secondo comma dell'articolo
609-bis del codice penale è abrogato.
Art. 2.
1. Al primo comma dell'articolo 609-ter del codice
penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:
"5-bis) abusando delle condizioni di inferiorità
fisica o psichica della persona offesa al momento del
fatto".