XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1329
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si
inserisce nell'attuale assetto normativo relativo alla
regolamentazione delle prestazioni rese a privati da enti o
uffici preposti al rilascio di concessioni, autorizzazioni e
nulla osta in materia di urbanistica, edilizia e ambiente, per
completare e chiarire alcuni punti lacunosi.
Occorre individuare uno strumentolegislativo per garantire
l'adeguato compenso per le prestazioni effettivamente rese
nonché la trasparenza delle stesse. Agli scopi sopra enunciati
risponde, dunque, il principio di obbligatorietà della
liquidazione, da parte degli ordini e dei collegi
professionali, delle parcelle relative a prestazioni
professionali tecniche.
Tale provvedimento deve intervenire in relazione a
compensi dovuti per prestazioni rese a privati o a enti
pubblici, qualunque sia la fonte attributiva dell'incarico.
All'uopo si rende necessario che l'importo della fattura o
della ricevuta fiscale venga annotato in un apposito registro
dopo che ne sia stata inviata una copia al cliente ed una
all'ordine o collegio di appartenenza che ne ha verificato la
corrispondenza con la parcella precedentemente approvata. La
somma così caricata nel registro viene scaricata al momento
della consegna dell'assegno al professionista che firma il
registro per ricevuta.
Lo scopo della presente iniziativa legislativa è quello di
ridare dignità alle professioni tecniche e alla qualità
del progetto sfatando, inoltre, quel luogo comune che indica
il libero professionista quale sistematico evasore fiscale.
Gli obiettivi che si vogliono raggiungere sono di notevole
importanza per le categorie professionali e per la
collettività, nell'interesse della quale essi operano. La
presente proposta di legge tende, dunque, a migliorare la
disciplina giuridica vigente ed a fornire agli ordini ed ai
collegi professionali una disciplina certa e controllabile
diretta a rendere, nell'interesse generale, trasparenti e
facilmente individuabili i ricavi delle libere professioni con
la inevitabile e consistente restrizione dell'area di
evasione.