XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1329
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Gli enti e gli uffici preposti al rilascio di
concessioni, autorizzazioni e nullaosta in materia di
edilizia, urbanistica ed ambiente, per opere di committenza
privata, non possono rilasciare ai richiedenti i suddetti
nullaosta, concessioni o autorizzazioni se alla relativa
richiesta non è allegata la certificazione dell'ordine o
collegio professionale al quale è iscritto il professionista
incaricato che attesti l'avvenuto pagamento delle prestazioni
effettuate dallo stesso professionista, nel rispetto della
tariffa professionale.
2. Nel caso di più professionisti che concorrono a vario
titolo nella progettazione ed esecuzione delle opere, la
certificazione di cui al comma 1 deve essere rilasciata, per
ognuno di essi, dall'ordine o collegio professionale di
appartenenza.
3. Per le prestazioni professionali relative alla
progettazione, allo studio geologico, agronomico-forestale e
alle altre eventuali consulenze di supporto alla
progettazione, la certificazione degli ordini o collegi
professionali deve essere trasmessa all'ente o all'ufficio di
cui al comma 1, a cura del committente, prima del rilascio del
nullaosta, della concessione o dell'autorizzazione. Tale
certificazione, per le prestazioni professionali relative alla
direzione ed al collaudo dei lavori deve essere trasmessa dal
committente all'ente o all'ufficio di cui al comma 1,
rispettivamente entro un mese dalla comunicazione
dell'avvenuta ultimazione dei lavori ed entro un mese dalla
data del collaudo.
4. Tutti gli enti preposti al controllo e verifica degli
impianti tecnologici, quali gli impianti elettrici termici, di
sollevamento, di messa a terra e di protezione dalle scariche
atmosferiche, per i quali è prevista, a fine lavoro, la
certificazione di semplice conformità redatta dalla ditta
realizzatrice dell'impianto, non possono rilasciare il
nullaosta di esercizio dell'impianto stesso se non alle
condizioni di cui al comma 1.
Art. 2.
1. Gli ordini e i collegi professionali, attraverso la
vidimazione della parcella verificano che i compensi richiesti
dal professionista siano congrui rispetto alle tariffe vigenti
e non possono convalidare parcelle al disotto dei minimi
consentiti dalle tariffe professionali, anche in presenza di
dichiarazione del professionista interessato di accettazione
di compensi dovuti per prestazioni professionali che risultano
inferiori ai minimi previsti.
2. Il professionista che ha eseguito la prestazione invia
la fattura o la ricevuta fiscale al committente e copia della
stessa all'ordine o collegio professionale di appartenenza, il
quale verifica che l'importo corrisponda a quello della
parcella approvata e si rende depositario della somma che i
committenti versano a saldo della prestazione professionale
con assegno circolare intestato al professionista incaricato.
Tale somma è caricata in un apposito registro ed è scaricata
dallo stesso all'atto della consegna dell'assegno al
professionista, che firma il suddetto registro per
ricevuta.
3. Gli ordini e i collegi professionali, per gli
adempimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo,
chiedono al professionista il pagamento dei diritti di
segreteria stabiliti con apposita delibera del consiglio
dell'ordine o del collegio professionale.
4. Le operazioni di deposito delle somme, secondo quanto
disposto dai commi 2 e 3, possono essere eseguite dall'ordine
o collegio professionale con l'ausilio di un istituto bancario
convenzionato.
Art. 3.
1. Gli ordini e i collegi professionali provvedono, entro
il 15 gennaio di ogni anno, ad inviare al Ministro
dell'economia e delle finanze l'elenco dei nominativi dei
professionisti che, nell'anno precedente, hanno presentato
fatture o ricevute fiscali per la riscossione delle competenze
professionali, con l'indicazione del loro codice fiscale,
dell'eventuale partita IVA, nonché, per ogni singolo
professionista, degli estremi anagrafici e del codice fiscale
dell'intestatario della fattura o ricevuta fiscale,
dell'importo delle somme liquidate e dell'oggetto della
prestazione.
Art. 4.
1. Ove l'intestatario del nullaosta, della concessione o
della autorizzazione non trasmetta all'ente o all'ufficio di
cui al comma 1 dell'articolo 1 la certificazione di avvenuto
pagamento delle competenze entro il termine di cui al comma 3
del medesimo articolo 1, il suddetto ente o ufficio procede
alla diffida assegnando un ulteriore termine, non superiore a
nove mesi, entro cui l'intestatario deve provvedere alla
trasmissione di suddetta certificazione. Dopo il suddetto
termine, permanendo l'inadempimento, l'ente o ufficio di cui
al comma 1 del medesimo articolo 1 procede alla revoca del
nullaosta, della concessione o dell'autorizzazione.
2. Gli enti o gli uffici di cui al comma 1 dell'articolo 1
non possono rilasciare il certificato di abitabilità o il
certificato di conformità delle opere eseguite al progetto
approvato se non previa consegna, da parte dell'interessato,
della certificazione di cui al comma 3 del medesimo articolo
1.
Art. 5.
1. Ove l'incarico di progettazione, di direzione dei
lavori, di studio geologico, agronomico e forestale o di altra
consulenza di supporto alla progettazione e direzione dei
lavori sia affidato ad associazioni professionali abilitate,
ai sensi delle disposizioni vigenti, all'esercizio delle
professioni, le fatture o le ricevute fiscali devono essere
emesse esclusivamente dai professionisti firmatari del
progetto, delle consulenze e degli atti di direzione dei
lavori, ciascuno per le proprie competenze.
2. Ove l'incarico di cui al comma 1 sia esteso alle
società di ingegneria o di tecnici, le fatture, sono emesse
dal responsabile amministrativo che provvede a siglare i
progetti.
Art. 6.
1. Per i progetti di recupero e riqualificazione dei
centri storici l'imposta sul valore aggiunto dovuta dai
professionisti per le loro prestazioni è determinata nella
misura del 10 per cento.
2. Per gli impianti tecnologici innovativi e che
consentono risparmio energetico e contribuiscono alla
salvaguardia dell'ambiente, quali gli impianti fotovoltaici,
l'imposta sul valore aggiunto dovuta per la progettazione, per
la direzione e per l'esecuzione dei lavori, è determinata
nella misura del 4 per cento, e a decorrere dal 31 dicembre
2003 nella misura del 10 per cento.