XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1329




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Gli enti e gli uffici preposti al rilascio di concessioni, autorizzazioni e nullaosta in materia di edilizia, urbanistica ed ambiente, per opere di committenza privata, non possono rilasciare ai richiedenti i suddetti nullaosta, concessioni o autorizzazioni se alla relativa richiesta non è allegata la certificazione dell'ordine o collegio professionale al quale è iscritto il professionista incaricato che attesti l'avvenuto pagamento delle prestazioni effettuate dallo stesso professionista, nel rispetto della tariffa professionale.
        2. Nel caso di più professionisti che concorrono a vario titolo nella progettazione ed esecuzione delle opere, la certificazione di cui al comma 1 deve essere rilasciata, per ognuno di essi, dall'ordine o collegio professionale di appartenenza.
        3. Per le prestazioni professionali relative alla progettazione, allo studio geologico, agronomico-forestale e alle altre eventuali consulenze di supporto alla progettazione, la certificazione degli ordini o collegi professionali deve essere trasmessa all'ente o all'ufficio di cui al comma 1, a cura del committente, prima del rilascio del nullaosta, della concessione o dell'autorizzazione. Tale certificazione, per le prestazioni professionali relative alla direzione ed al collaudo dei lavori deve essere trasmessa dal committente all'ente o all'ufficio di cui al comma 1, rispettivamente entro un mese dalla comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori ed entro un mese dalla data del collaudo.
        4. Tutti gli enti preposti al controllo e verifica degli impianti tecnologici, quali gli impianti elettrici termici, di sollevamento, di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche, per i quali è prevista, a fine lavoro, la certificazione di semplice conformità redatta dalla ditta realizzatrice dell'impianto, non possono rilasciare il nullaosta di esercizio dell'impianto stesso se non alle condizioni di cui al comma 1.


Art. 2.

        1. Gli ordini e i collegi professionali, attraverso la vidimazione della parcella verificano che i compensi richiesti dal professionista siano congrui rispetto alle tariffe vigenti e non possono convalidare parcelle al disotto dei minimi consentiti dalle tariffe professionali, anche in presenza di dichiarazione del professionista interessato di accettazione di compensi dovuti per prestazioni professionali che risultano inferiori ai minimi previsti.
        2. Il professionista che ha eseguito la prestazione invia la fattura o la ricevuta fiscale al committente e copia della stessa all'ordine o collegio professionale di appartenenza, il quale verifica che l'importo corrisponda a quello della parcella approvata e si rende depositario della somma che i committenti versano a saldo della prestazione professionale con assegno circolare intestato al professionista incaricato. Tale somma è caricata in un apposito registro ed è scaricata dallo stesso all'atto della consegna dell'assegno al professionista, che firma il suddetto registro per ricevuta.
        3. Gli ordini e i collegi professionali, per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, chiedono al professionista il pagamento dei diritti di segreteria stabiliti con apposita delibera del consiglio dell'ordine o del collegio professionale.
        4. Le operazioni di deposito delle somme, secondo quanto disposto dai commi 2 e 3, possono essere eseguite dall'ordine o collegio professionale con l'ausilio di un istituto bancario convenzionato.


Art. 3.

        1. Gli ordini e i collegi professionali provvedono, entro il 15 gennaio di ogni anno, ad inviare al Ministro dell'economia e delle finanze l'elenco dei nominativi dei professionisti che, nell'anno precedente, hanno presentato fatture o ricevute fiscali per la riscossione delle competenze professionali, con l'indicazione del loro codice fiscale, dell'eventuale partita IVA, nonché, per ogni singolo professionista, degli estremi anagrafici e del codice fiscale dell'intestatario della fattura o ricevuta fiscale, dell'importo delle somme liquidate e dell'oggetto della prestazione.


Art. 4.

        1. Ove l'intestatario del nullaosta, della concessione o della autorizzazione non trasmetta all'ente o all'ufficio di cui al comma 1 dell'articolo 1 la certificazione di avvenuto pagamento delle competenze entro il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 1, il suddetto ente o ufficio procede alla diffida assegnando un ulteriore termine, non superiore a nove mesi, entro cui l'intestatario deve provvedere alla trasmissione di suddetta certificazione. Dopo il suddetto termine, permanendo l'inadempimento, l'ente o ufficio di cui al comma 1 del medesimo articolo 1 procede alla revoca del nullaosta, della concessione o dell'autorizzazione.
        2. Gli enti o gli uffici di cui al comma 1 dell'articolo 1 non possono rilasciare il certificato di abitabilità o il certificato di conformità delle opere eseguite al progetto approvato se non previa consegna, da parte dell'interessato, della certificazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 1.


Art. 5.

        1. Ove l'incarico di progettazione, di direzione dei lavori, di studio geologico, agronomico e forestale o di altra consulenza di supporto alla progettazione e direzione dei lavori sia affidato ad associazioni professionali abilitate, ai sensi delle disposizioni vigenti, all'esercizio delle professioni, le fatture o le ricevute fiscali devono essere emesse esclusivamente dai professionisti firmatari del progetto, delle consulenze e degli atti di direzione dei lavori, ciascuno per le proprie competenze.
        2. Ove l'incarico di cui al comma 1 sia esteso alle società di ingegneria o di tecnici, le fatture, sono emesse dal responsabile amministrativo che provvede a siglare i progetti.


Art. 6.

        1. Per i progetti di recupero e riqualificazione dei centri storici l'imposta sul valore aggiunto dovuta dai professionisti per le loro prestazioni è determinata nella misura del 10 per cento.
        2. Per gli impianti tecnologici innovativi e che consentono risparmio energetico e contribuiscono alla salvaguardia dell'ambiente, quali gli impianti fotovoltaici, l'imposta sul valore aggiunto dovuta per la progettazione, per la direzione e per l'esecuzione dei lavori, è determinata nella misura del 4 per cento, e a decorrere dal 31 dicembre 2003 nella misura del 10 per cento.



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