XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1324




        Onorevoli Colleghi! - Purtroppo l'adozione in Italia continua ad essere una storia emblematica di disponibilità e bisogni che non si incontrano.
        E' ben noto che la legge 4 maggio 1983, n. 184, come recentemente modificata, dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, ha stabilito che l'adozione, oltre al presupposto inderogabile del rapporto di "coniugio" da parte degli adottanti e di precisi limiti di età tra adottanti e adottato, impone la condizione che il minore si trovi in totale stato di abbandono e cioè sia del tutto privo di assistenza morale e materiale, che non derivi da causa di forza maggiore.
        Anche dopo le recenti modificazioni alla legge n. 184 del 1983 sembra necessario introdurre una prima, urgente modifica che permetta di fare fronte alla delicata situazione in cui versano i tanti minori per i quali non sussistono le condizioni per dichiararli in stato di abbandono, ma che tuttavia, privi di una idonea famiglia, versano in situazioni non idonee ad assicurare il loro equilibrato psico-fisico.
        Secondo i dati ricavabili dalla relazione dell'allora Ministero di grazia e giustizia sullo stato di attuazione della legge n. 184 del 1983, al 31 dicembre 1995 erano in giacenza 17.512 dichiarazioni di disponibilità all'adozione nazionale presentate ai tribunali per i minorenni dalle coppie italiane. Nel corso del 1995 risultano emessi 864 decreti di affidamento preadottivo e 784 decreti di adozione.
        Il numero di bambini dichiarati in stato di abbandono è costante: circa 1.100 l'anno. Dal 1993 al 1995 in Italia sono stati adottati 7.880 minori, di cui 5.569 stranieri e 2.311 italiani.
        Tutto ciò pur in presenza di numerose coppie di coniugi aspiranti all'adozione e nonostante la pressione di quanti non desiderano che siano lasciate disattese le aspettative di persone singole, che da tempo chiedono di poter essere aggiunti, con pari dignità rispetto alle coppie, tra gli aspiranti all'adozione.
        Come è noto è stato affermato da tempo il principio, recepito dalla legge n. 184 del 1983, secondo il quale gli istituti minorili dovrebbero avere carattere rigorosamente residuale. Per il minore la cui famiglia si trovi in difficoltà va privilegiata la permanenza nella famiglia stessa nei casi in cui il relativo disagio possa essere eliminato con il supporto dei servizi sociali territoriali. La legge n. 184 del 1983 ha, a tale scopo, regolamentato l'istituto dell'affidamento familiare, cioè la collocazione presso un'altra famiglia disponibile ad integrarsi con la prima per ovviare ad un disagio temporaneo della famiglia d'origine e consentire il rientro in questa, nel più breve tempo possibile, appena cessate le difficoltà. Peraltro questo istituto, che richiede il consenso all'affidamento da parte della famiglia di origine ed è attuato e gestito dai servizi sociali territoriali, non ha innovato del tutto la materia. Infatti, in base all'articolo 333 del codice civile, il tribunale per i minorenni aveva ed ha tuttora il potere, nel caso di condotta del genitore pregiudizievole al figlio, di collocare quest'ultimo presso un'altra famiglia, anche fino al raggiungimento della maggiore età.
        Purtroppo le aspettative del legislatore sono state in notevole parte deluse, in quanto tuttora moltissimi minori sono ospiti dei numerosi istituti religiosi o laici esistenti in Italia. Una delle cause determinanti di tale situazione è dovuta al fatto che la massima parte dei minori ospitati non si trova in stato di totale abbandono, ma ha una famiglia che, nonostante tutti gli sforzi per recuperarne in pieno le capacità affettivo-educative, si mantiene in uno stato di semidoneità: possiamo senz'altro affermare che è questa una delle caratteristiche più tipiche di tante famiglie italiane deprivate, spesso anche economicamente, ma soprattutto culturalmente.
        D'altra parte l'istituto dell'affidamento familiare, specialmente se di lunga durata, non offre agli affidatari quelle garanzie giuridiche che conferiscano una stabilità tale da consentire l'instaurarsi di un intenso rapporto affettivo-educativo. Rapporto che, pur coinvolgendo la famiglia d'origine, dia al minore la sicurezza di potervisi adeguare senza timore attribuendogli uno status giuridico ben determinato. L'affidamento familiare, anche se disposto dal giudice, non offre al minore tale sicurezza perché, pur in caso di prolungamento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale fino al raggiungimento della maggiore età, ha sempre un carattere di precarietà subordinato alla discrezionalità del giudice.
        E' sembrato quindi opportuno proporre una soluzione che tenga cono di queste ineludibili realtà, consentendo agli affidatari, decorso almeno un anno dal positivo inserimento del minore, la possibilità di chiederne l'adozione in una forma meno piena rispetto a quella dell'adozione legittimante, ma tale da attribuire al minore uno status giuridico pari a quello di un figlio naturale e da consentire un opportuno spazio alla famiglia d'origine, con la quale permangono significativi rapporti. In questo modo tra adottante e adottato viene a stabilirsi un rapporto anche di carattere patrimoniale, non diverso da quello previsto dal codice civile per la tradizionale adozione ordinaria riservata agli ultra diciottenni. La più importante innovazione consiste nel prescindere sia dalla esigenza dei limiti di età, sia dalla necessità della sussistenza del vincolo di "coniugio" da parte dell'adottante, essendo l'affidamento familiare consentito anche a persona singola.
        Onorevoli colleghi, l'adozione che si propone e che si ritiene di denominare "integrativa" perché destinata a dare al minore una famiglia di supporto in modo stabile e garantito - senza escludere, ma anzi affiancandogli quella di origine - è il rimedio destinato a porre fine a tanti equivoci dovuti alla massiccia permanenza di minori in istituto perché non adottabili con l'adozione cosiddetta "leggittimante". E' un modo per accrescere in favore del minore, vittima del disagio familiare e dell'ambiente spersonalizzante dell'istituto, il ventaglio di possibilità che consentano di adottare le misure alle sue specifiche, concrete esigenze.
        In particolare l'articolo 1 introduce nella legge n. 184 del 1983 l'articolo 57-bis, intitolato "Adozione integrativa", che prevede la possibilità di dare in affidamento preadottivo integrativo minori non in stato di abbandono ma la cui famiglia di origine si trovi in uno stato di disagio che pregiudica notevolmente l'evoluzione della loro personalità.
        L'articolo 2 disciplina l'aggiunta del cognome degli adottanti a quello del minore.
        L'articolo 3 disciplina i diritti e i doveri dell'adottato.
        L'articolo 4 estende all'adozione integrativa i motivi di revoca previsti per l'adozione.
        Auspichiamo la sollecita approvazione della presente proposta di legge.




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