XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1324
Onorevoli Colleghi! - Purtroppo l'adozione in Italia
continua ad essere una storia emblematica di disponibilità e
bisogni che non si incontrano.
E' ben noto che la legge 4 maggio 1983, n. 184, come
recentemente modificata, dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, ha
stabilito che l'adozione, oltre al presupposto inderogabile
del rapporto di "coniugio" da parte degli adottanti e di
precisi limiti di età tra adottanti e adottato, impone la
condizione che il minore si trovi in totale stato di abbandono
e cioè sia del tutto privo di assistenza morale e materiale,
che non derivi da causa di forza maggiore.
Anche dopo le recenti modificazioni alla legge n. 184 del
1983 sembra necessario introdurre una prima, urgente modifica
che permetta di fare fronte alla delicata situazione in cui
versano i tanti minori per i quali non sussistono le
condizioni per dichiararli in stato di abbandono, ma che
tuttavia, privi di una idonea famiglia, versano in situazioni
non idonee ad assicurare il loro equilibrato psico-fisico.
Secondo i dati ricavabili dalla relazione dell'allora
Ministero di grazia e giustizia sullo stato di attuazione
della legge n. 184 del 1983, al 31 dicembre 1995 erano in
giacenza 17.512 dichiarazioni di disponibilità all'adozione
nazionale presentate ai tribunali per i minorenni dalle coppie
italiane. Nel corso del 1995 risultano emessi 864 decreti di
affidamento preadottivo e 784 decreti di adozione.
Il numero di bambini dichiarati in stato di abbandono è
costante: circa 1.100 l'anno. Dal 1993 al 1995 in Italia sono
stati adottati 7.880 minori, di cui 5.569 stranieri e 2.311
italiani.
Tutto ciò pur in presenza di numerose coppie di coniugi
aspiranti all'adozione e nonostante la pressione di quanti non
desiderano che siano lasciate disattese le aspettative di
persone singole, che da tempo chiedono di poter essere
aggiunti, con pari dignità rispetto alle coppie, tra gli
aspiranti all'adozione.
Come è noto è stato affermato da tempo il principio,
recepito dalla legge n. 184 del 1983, secondo il quale gli
istituti minorili dovrebbero avere carattere rigorosamente
residuale. Per il minore la cui famiglia si trovi in
difficoltà va privilegiata la permanenza nella famiglia stessa
nei casi in cui il relativo disagio possa essere eliminato con
il supporto dei servizi sociali territoriali. La legge n. 184
del 1983 ha, a tale scopo, regolamentato l'istituto
dell'affidamento familiare, cioè la collocazione presso
un'altra famiglia disponibile ad integrarsi con la prima per
ovviare ad un disagio temporaneo della famiglia d'origine e
consentire il rientro in questa, nel più breve tempo
possibile, appena cessate le difficoltà. Peraltro questo
istituto, che richiede il consenso all'affidamento da parte
della famiglia di origine ed è attuato e gestito dai servizi
sociali territoriali, non ha innovato del tutto la materia.
Infatti, in base all'articolo 333 del codice civile, il
tribunale per i minorenni aveva ed ha tuttora il potere, nel
caso di condotta del genitore pregiudizievole al figlio, di
collocare quest'ultimo presso un'altra famiglia, anche fino al
raggiungimento della maggiore età.
Purtroppo le aspettative del legislatore sono state in
notevole parte deluse, in quanto tuttora moltissimi minori
sono ospiti dei numerosi istituti religiosi o laici esistenti
in Italia. Una delle cause determinanti di tale situazione è
dovuta al fatto che la massima parte dei minori ospitati non
si trova in stato di totale abbandono, ma ha una famiglia che,
nonostante tutti gli sforzi per recuperarne in pieno le
capacità affettivo-educative, si mantiene in uno stato di
semidoneità: possiamo senz'altro affermare che è questa una
delle caratteristiche più tipiche di tante famiglie italiane
deprivate, spesso anche economicamente, ma soprattutto
culturalmente.
D'altra parte l'istituto dell'affidamento familiare,
specialmente se di lunga durata, non offre agli affidatari
quelle garanzie giuridiche che conferiscano una stabilità tale
da consentire l'instaurarsi di un intenso rapporto
affettivo-educativo. Rapporto che, pur coinvolgendo la
famiglia d'origine, dia al minore la sicurezza di potervisi
adeguare senza timore attribuendogli uno status
giuridico ben determinato. L'affidamento familiare, anche
se disposto dal giudice, non offre al minore tale sicurezza
perché, pur in caso di prolungamento dell'efficacia del
provvedimento giurisdizionale fino al raggiungimento della
maggiore età, ha sempre un carattere di precarietà subordinato
alla discrezionalità del giudice.
E' sembrato quindi opportuno proporre una soluzione che
tenga cono di queste ineludibili realtà, consentendo agli
affidatari, decorso almeno un anno dal positivo inserimento
del minore, la possibilità di chiederne l'adozione in una
forma meno piena rispetto a quella dell'adozione legittimante,
ma tale da attribuire al minore uno status giuridico
pari a quello di un figlio naturale e da consentire un
opportuno spazio alla famiglia d'origine, con la quale
permangono significativi rapporti. In questo modo tra
adottante e adottato viene a stabilirsi un rapporto anche di
carattere patrimoniale, non diverso da quello previsto dal
codice civile per la tradizionale adozione ordinaria riservata
agli ultra diciottenni. La più importante innovazione consiste
nel prescindere sia dalla esigenza dei limiti di età, sia
dalla necessità della sussistenza del vincolo di "coniugio" da
parte dell'adottante, essendo l'affidamento familiare
consentito anche a persona singola.
Onorevoli colleghi, l'adozione che si propone e che si
ritiene di denominare "integrativa" perché destinata a dare al
minore una famiglia di supporto in modo stabile e garantito -
senza escludere, ma anzi affiancandogli quella di origine - è
il rimedio destinato a porre fine a tanti equivoci dovuti alla
massiccia permanenza di minori in istituto perché non
adottabili con l'adozione cosiddetta "leggittimante". E' un
modo per accrescere in favore del minore, vittima del disagio
familiare e dell'ambiente spersonalizzante dell'istituto, il
ventaglio di possibilità che consentano di adottare le misure
alle sue specifiche, concrete esigenze.
In particolare l'articolo 1 introduce nella legge n. 184
del 1983 l'articolo 57-bis, intitolato "Adozione
integrativa", che prevede la possibilità di dare in
affidamento preadottivo integrativo minori non in stato di
abbandono ma la cui famiglia di origine si trovi in uno stato
di disagio che pregiudica notevolmente l'evoluzione della loro
personalità.
L'articolo 2 disciplina l'aggiunta del cognome degli
adottanti a quello del minore.
L'articolo 3 disciplina i diritti e i doveri
dell'adottato.
L'articolo 4 estende all'adozione integrativa i motivi di
revoca previsti per l'adozione.
Auspichiamo la sollecita approvazione della presente
proposta di legge.