XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1324




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Adozione integrativa).

        1. Dopo l'articolo 57 della legge 4 maggio 1983 n. 184, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        "Art. 57-bis. - (Adozione integrativa). - 1. In tutti i casi in cui il disagio della famiglia d'origine sia tale da pregiudicare notevolmente l'evoluzione della personalità del minore e si preveda che la situazione in cui versa il minore possa protrarsi fino al raggiungimento della maggiore età, il tribunale per i minorenni, qualora non si configuri l'ipotesi di cui all'articolo 8, può affidare il minore in affidamento preadottivo integrativo ad una coppia di coniugi o ad una persona singola, indipendentemente dal possesso da parte di questi dei requisiti di età e di situazione matrimoniale di cui all'articolo 6, purché l'affidatario o i coniugi affidatari siano idonei ad educare ed istruire ed in grado di mantenere il minore che intendono adottare.
            2. Il tribunale procede a quanto previsto dal comma 1 con il consenso dei genitori e dei minori ultraquattordicenni, sentito personalmente il minore tra dodici e quattordici anni e, se opportuno, anche di età inferiore.
            3. Decorso un anno dall'affidamento, gli affidatari possono chiedere al giudice di adottare il minore ai sensi del presente articolo.
            4. Il tribunale per i minorenni, accertata la validità del rapporto affettivo-educativo instaurato con il minore ed il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine dello stesso, dichiara l'adozione integrativa, qualora persistano le condizioni di cui al comma 1 e siano confermati i consensi di cui al comma 2.
            5. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma 3 può essere prorogato di un anno.
            6. L'adozione integrativa non estingue il rapporto giuridico tra il minore e la famiglia d'origine.
            7. Gli affidatari e gli adottanti hanno il compito di agevolare i contatti ed i rapporti affettivi del minore con la famiglia di origine".


Art. 2.

(Modifica all'articolo 299 codice civile).

        1. All'articolo 299 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        "Il minore in stato di adozione integrativa aggiunge al proprio cognome il cognome dei coniugi adottanti o dell'adottante.
        Se l'adozione integrativa è disposta nei confronti di una donna separata, al cognome del minore adottato è aggiunto il cognome di quest'ultima".


Art. 3.

(Diritti e doveri dell'adottato).

        1. Il minore assume nei confronti dei coniugi adottanti o dell'adottante tutti i diritti ed i doveri di cui all'articolo 261 del codice civile.


Art. 4.

(Revoca dell'adozione integrativa).

        1. La revoca dell'adozione integrativa è regolata dagli articoli 305, 306, 307 e 309 del codice civile.



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