XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1324
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Adozione integrativa).
1. Dopo l'articolo 57 della legge 4 maggio 1983 n. 184, e
successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 57-bis. - (Adozione integrativa). - 1. In
tutti i casi in cui il disagio della famiglia d'origine sia
tale da pregiudicare notevolmente l'evoluzione della
personalità del minore e si preveda che la situazione in cui
versa il minore possa protrarsi fino al raggiungimento della
maggiore età, il tribunale per i minorenni, qualora non si
configuri l'ipotesi di cui all'articolo 8, può affidare il
minore in affidamento preadottivo integrativo ad una coppia di
coniugi o ad una persona singola, indipendentemente dal
possesso da parte di questi dei requisiti di età e di
situazione matrimoniale di cui all'articolo 6, purché
l'affidatario o i coniugi affidatari siano idonei ad educare
ed istruire ed in grado di mantenere il minore che intendono
adottare.
2. Il tribunale procede a quanto previsto dal comma
1 con il consenso dei genitori e dei minori
ultraquattordicenni, sentito personalmente il minore tra
dodici e quattordici anni e, se opportuno, anche di età
inferiore.
3. Decorso un anno dall'affidamento, gli affidatari
possono chiedere al giudice di adottare il minore ai sensi del
presente articolo.
4. Il tribunale per i minorenni, accertata la
validità del rapporto affettivo-educativo instaurato con il
minore ed il mantenimento dei rapporti con la famiglia di
origine dello stesso, dichiara l'adozione integrativa, qualora
persistano le condizioni di cui al comma 1 e siano confermati
i consensi di cui al comma 2.
5. Nell'interesse del minore il termine di cui al
comma 3 può essere prorogato di un anno.
6. L'adozione integrativa non estingue il rapporto
giuridico tra il minore e la famiglia d'origine.
7. Gli affidatari e gli adottanti hanno il compito
di agevolare i contatti ed i rapporti affettivi del minore con
la famiglia di origine".
Art. 2.
(Modifica all'articolo 299 codice civile).
1. All'articolo 299 del codice civile sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
"Il minore in stato di adozione integrativa aggiunge al
proprio cognome il cognome dei coniugi adottanti o
dell'adottante.
Se l'adozione integrativa è disposta nei confronti di una
donna separata, al cognome del minore adottato è aggiunto il
cognome di quest'ultima".
Art. 3.
(Diritti e doveri dell'adottato).
1. Il minore assume nei confronti dei coniugi adottanti o
dell'adottante tutti i diritti ed i doveri di cui all'articolo
261 del codice civile.
Art. 4.
(Revoca dell'adozione integrativa).
1. La revoca dell'adozione integrativa è regolata dagli
articoli 305, 306, 307 e 309 del codice civile.