XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1323
Onorevoli Colleghi! - Nel 1968 tutti gli ospedali
appartenenti agli enti pubblici sono stati costituiti in enti
ospedalieri. L'articolo 3 della legge 12 febbraio 1968, n.
132, ha imposto lo scorporo delle unità ospedaliere
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), della Croce rossa italiana (CRI)
e dell'Istituto superiore di odontoiatria "George Eastman",
che sono state costituite in enti ospedalieri autonomi.
L'articolo 59 della citata legge n. 132 del 1968, prevede che
il personale dipendente dagli enti pubblici trasferito agli
enti ospedalieri conservi in ogni caso le posizioni giuridiche
ed economiche acquisite all'atto del trasferimento. La legge
14 giugno 1974, n. 303, ha attuato concretamente il principio
della conservazione dei diritti acquisiti in materia di
trattamento di previdenza, quiescenza e assistenza contro le
malattie di detto personale. L'articolo 1 di tale legge
prevede per il suddetto personale che tutti i servizi o
periodi già riconosciuti utili ai fini dei preesistenti
ordinamenti di previdenza e di quiescenza siano riconosciuti
ai fini dei corrispondenti trattamenti delle casse pensioni
facenti parte dell'Istituto di previdenza presso l'allora
Ministero del tesoro e dell'Istituto nazionale per
l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL). Per la
copertura di tale operazione, che non doveva comportare oneri
per il personale, lo stesso articolo dispose il trasferimento
alle casse pensioni dei contributi "base" e "a percentuale"
relativi ai servizi o periodi citati versati per
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e
i superstiti, nonché ai fondi integrativi o sostitutivi di
tale assicurazione maggiorati dell'interesse composto, al
saggio annuo del 3 per cento, a decorrere dal 31 dicembre
dell'anno precedente quello del passaggio. La legge 23
dicembre 1978, n. 833, ha, tra l'altro, istituito le unità
sanitarie locali, soppresso gli enti mutualistici e gli enti
ospedalieri, e disposto il trasferimento del personale
dipendente alle unità sanitarie locali, con la conservazione,
in ogni caso, delle posizioni giuridiche ed economiche
acquisite. L'articolo 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ha esplicitamente esteso
l'obbligo dell'iscrizione alla Cassa per le pensioni dei
dipendenti degli enti locali o alla Cassa per le pensioni ai
sanitari, per le categorie di rispettiva appartenenza, a tutto
il personale comunque trasferito alle allora unità sanitarie
locali (ora aziende sanitarie locali) in attuazione delle
disposizioni di cui alla legge n. 833 del 1978. Il terzo comma
del medesimo articolo ha disposto che, per la ricongiunzione
di tutti i servizi o periodi assicurativi connessi con il
servizio prestato presso le amministrazioni o enti di
provenienza, con iscrizione a forme obbligatorie diverse da
quelle indicate, si dovesse applicare l'articolo 6 della legge
7 febbraio 1979, n. 29. A questo punto bisogna fare rilevare
la situazione di partenza delle posizioni giuridiche ed
economiche acquisite all'atto del trasferimento del personale
dipendente dall'INPS, dall'INAIL, dalla CRI e dall'Eastman.
Nel regime previdenziale anteriore alle leggi nn. 132 del
1968, 303 del 1974 e 833 del 1978, il personale in questione
godeva di un trattamento di previdenza e di quiescenza
costituito da una pensione derivante dall'assicurazione
generale obbligatoria, cumulata ad una pensione integrativa a
carico del fondo integrativo di previdenza dell'ente di
provenienza, nonché dalla indennità integrativa speciale in
aggiunta ai predetti emolumenti. Ciascun fondo integrativo
erogava, oltre all'indennità di buonuscita - da calcolare in
tanti dodicesimi dell'ultima retribuzione annua spettante
quanti erano gli anni di servizio utili ai fini del
trattamento di quiescenza - una pensione integrativa, il cui
importo, sommato a quello dell'analoga prestazione a carico
della assicurazione obbligatoria, non doveva superare una
misura complessiva pari a tanti quarantesimi dell'ultima
retribuzione spettante per quanti erano gli anni di servizio
utile sino ad un massimo di quaranta anni. In luogo della
pensione integrativa, il dipendente cessato dal servizio senza
avere conseguito il diritto alla pensione, beneficiava al
momento della cessazione dal servizio di una indennità a
carico dell'amministrazione pari all'indennità di buonuscita,
più un importo determinato dalla tabella allegata a ciascun
regolamento del fondo, a titolo di restituzione, in misura
rivalutata, dei contributi versati al fondo medesimo
dall'amministrazione stessa e dal dipendente. Il fondo di
previdenza si alimentava tramite contribuzioni percentuali
sulla retribuzione del dipendente per due terzi a carico
dell'amministrazione e per un terzo a carico del dipendente.
Sopravvenute le leggi 12 febbraio 1968, n. 132, 14 giugno
1974, n. 303, e 23 dicembre 1978, n. 833, i dipendenti in
servizio presso gli ospedali costituiti in enti ospedalieri e
presso gli enti mutualistici sono stati inquadrati nelle
aziende sanitarie locali e obbligatoriamente iscritti per il
trattamento di quiescenza alle rispettive Casse pensioni per
le categorie di rispettiva appartenenza e all'INADEL per i
trattamenti di previdenza. Dall'esame delle disposizioni
concernenti il regime previdenziale in vigore prima della
entrata in vigore delle leggi antecedentemente citate, del
personale sopra accennato, risulta che si devono distinguere
tre diverse forme di contributo, in relazione alle rispettive
natura e finalità:
1) una prima forma, di carattere obbligatorio, era
connessa all'iscrizione all'assicurazione generale gestita
dall'INPS. I contributi, versati sia dal lavoratore che dal
datore di lavoro, erano finalizzati al conseguimento di un
trattamento pensionistico secondo le norme proprie di quel
regime assicurativo;
2) una seconda forma di contribuzione, anch'essa
obbligatoria, derivava dalle norme sulla previdenza
integrativa ed era destinata, con versamenti a carico sia del
dipendente che dell'amministrazione, a coprire gli oneri per
la concessione di un trattamento pensionistico autonomo, di
carattere complementare rispetto a quello concesso dall'INPS,
e che veniva determinato nella misura occorrente a consentire
che l'ammontare complessivo dei due trattamenti fosse pari a
tanti quarantesimi dell'ultima retribuzione quanti erano stati
gli anni di servizio prestato. Faceva carico al fondo anche la
concessione dell'indennità integrativa speciale;
3) una terza forma, che può essere definita di carattere
squisitamente volontario in quanto dipendente dalla condizione
soggettiva e dall'iniziativa di ogni singolo dipendente,
riguardava i contributi per il riscatto di periodi dichiarati
utili ai fini pensionistici da specifiche previsioni
regolamentari.
Secondo il Consiglio di Stato in adunanza plenaria,
decisione n. 9 del 31 marzo 1992, mentre non ci sono dubbi sul
fatto che tanto i contributi della prima forma che quelli
della terza debbano essere trasferiti alle gestioni
previdenziali di destinazione in quanto si riferiscono a
periodi di servizio riconosciuti nella gestione previdenziale
di destinazione ai fini della determinazione della misura del
trattamento pensionistico, altrettanto non può dirsi per il
contributo della seconda forma in quanto lo stesso risulta
improduttivo di qualsiasi effetto su tale misura. Per il
personale trasferito alle aziende sanitarie locali, e prima
agli enti ospedalieri, si è verificata una concreta
diminuzione del livello atteso delle prestazioni
pensionistiche all'atto del pensionamento, diminuzione che
sarebbe anomala, qualora non fosse possibile la restituzione
dei contributo al fondo integrativo il cui versamento risulta
privo di ogni finalità pratica.
Pertanto vanno restituiti al lavoratore i contributi da
lui versati e destinati ad alimentare il fondo per il
pagamento della pensione integrativa nella misura indicata nei
regolamenti di previdenza e quiescenza dei rispettivi enti di
provenienza. Qualora ciò non avvenisse si verrebbe a creare
una disparità di trattamento tra le varie categorie di
personale confluito nelle aziende sanitarie locali per effetto
della legge n. 833 del 1978, nel senso che, per alcuni, in
corrispondenza dei servizi pregressi sono affluiti alle nuove
gestioni di destinazione i soli contributi derivanti dal
regime di assicurazione generale obbligatoria, mentre per
altri sono stati versati sia tali contributi sia quelli di
carattere integrativo relativi alla quota a carico del
dipendente e finalizzati esclusivamente alla costituzione del
rispettivo fondo integrativo, nonostante che identico, per
entrambe le categorie, sia il trattamento spettante
nell'attuale regime di appartenenza. Tale restituzione, avendo
natura sostanzialmente retributiva, dovrà essere gravata di
rivalutazione monetaria e di interessi legali a decorrere
dalla data in cui si è maturato il diritto alla restituzione e
cioè dalla data di costituzione degli enti ospedalieri.
La presente proposta di legge si compone di un unico
articolo che è inteso a dare concreta attuazione al principio
costituzionale della parità di trattamento tra le varie
categorie di lavoratori confluite nelle aziende sanitarie
locali ed impiegate nelle stesse mansioni. Si sottolinea il
fatto che, trattandosi della restituzione di somme a suo tempo
trasferite dai fondi integrativi alle Casse pensioni, ora
gestite dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica, ai sensi del secondo comma
dell'articolo 1 della più volte citata legge n. 303 del 1974,
e non utilizzate in alcun modo dal predetto Istituto, nessun
onere graverà sul bilancio dello Stato per tale operazione.