XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1323




        Onorevoli Colleghi! - Nel 1968 tutti gli ospedali appartenenti agli enti pubblici sono stati costituiti in enti ospedalieri. L'articolo 3 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ha imposto lo scorporo delle unità ospedaliere dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), della Croce rossa italiana (CRI) e dell'Istituto superiore di odontoiatria "George Eastman", che sono state costituite in enti ospedalieri autonomi. L'articolo 59 della citata legge n. 132 del 1968, prevede che il personale dipendente dagli enti pubblici trasferito agli enti ospedalieri conservi in ogni caso le posizioni giuridiche ed economiche acquisite all'atto del trasferimento. La legge 14 giugno 1974, n. 303, ha attuato concretamente il principio della conservazione dei diritti acquisiti in materia di trattamento di previdenza, quiescenza e assistenza contro le malattie di detto personale. L'articolo 1 di tale legge prevede per il suddetto personale che tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini dei preesistenti ordinamenti di previdenza e di quiescenza siano riconosciuti ai fini dei corrispondenti trattamenti delle casse pensioni facenti parte dell'Istituto di previdenza presso l'allora Ministero del tesoro e dell'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL). Per la copertura di tale operazione, che non doveva comportare oneri per il personale, lo stesso articolo dispose il trasferimento alle casse pensioni dei contributi "base" e "a percentuale" relativi ai servizi o periodi citati versati per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché ai fondi integrativi o sostitutivi di tale assicurazione maggiorati dell'interesse composto, al saggio annuo del 3 per cento, a decorrere dal 31 dicembre dell'anno precedente quello del passaggio. La legge 23 dicembre 1978, n. 833, ha, tra l'altro, istituito le unità sanitarie locali, soppresso gli enti mutualistici e gli enti ospedalieri, e disposto il trasferimento del personale dipendente alle unità sanitarie locali, con la conservazione, in ogni caso, delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite. L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ha esplicitamente esteso l'obbligo dell'iscrizione alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali o alla Cassa per le pensioni ai sanitari, per le categorie di rispettiva appartenenza, a tutto il personale comunque trasferito alle allora unità sanitarie locali (ora aziende sanitarie locali) in attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 833 del 1978. Il terzo comma del medesimo articolo ha disposto che, per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le amministrazioni o enti di provenienza, con iscrizione a forme obbligatorie diverse da quelle indicate, si dovesse applicare l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. A questo punto bisogna fare rilevare la situazione di partenza delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite all'atto del trasferimento del personale dipendente dall'INPS, dall'INAIL, dalla CRI e dall'Eastman. Nel regime previdenziale anteriore alle leggi nn. 132 del 1968, 303 del 1974 e 833 del 1978, il personale in questione godeva di un trattamento di previdenza e di quiescenza costituito da una pensione derivante dall'assicurazione generale obbligatoria, cumulata ad una pensione integrativa a carico del fondo integrativo di previdenza dell'ente di provenienza, nonché dalla indennità integrativa speciale in aggiunta ai predetti emolumenti. Ciascun fondo integrativo erogava, oltre all'indennità di buonuscita - da calcolare in tanti dodicesimi dell'ultima retribuzione annua spettante quanti erano gli anni di servizio utili ai fini del trattamento di quiescenza - una pensione integrativa, il cui importo, sommato a quello dell'analoga prestazione a carico della assicurazione obbligatoria, non doveva superare una misura complessiva pari a tanti quarantesimi dell'ultima retribuzione spettante per quanti erano gli anni di servizio utile sino ad un massimo di quaranta anni. In luogo della pensione integrativa, il dipendente cessato dal servizio senza avere conseguito il diritto alla pensione, beneficiava al momento della cessazione dal servizio di una indennità a carico dell'amministrazione pari all'indennità di buonuscita, più un importo determinato dalla tabella allegata a ciascun regolamento del fondo, a titolo di restituzione, in misura rivalutata, dei contributi versati al fondo medesimo dall'amministrazione stessa e dal dipendente. Il fondo di previdenza si alimentava tramite contribuzioni percentuali sulla retribuzione del dipendente per due terzi a carico dell'amministrazione e per un terzo a carico del dipendente. Sopravvenute le leggi 12 febbraio 1968, n. 132, 14 giugno 1974, n. 303, e 23 dicembre 1978, n. 833, i dipendenti in servizio presso gli ospedali costituiti in enti ospedalieri e presso gli enti mutualistici sono stati inquadrati nelle aziende sanitarie locali e obbligatoriamente iscritti per il trattamento di quiescenza alle rispettive Casse pensioni per le categorie di rispettiva appartenenza e all'INADEL per i trattamenti di previdenza. Dall'esame delle disposizioni concernenti il regime previdenziale in vigore prima della entrata in vigore delle leggi antecedentemente citate, del personale sopra accennato, risulta che si devono distinguere tre diverse forme di contributo, in relazione alle rispettive natura e finalità:

            1) una prima forma, di carattere obbligatorio, era connessa all'iscrizione all'assicurazione generale gestita dall'INPS. I contributi, versati sia dal lavoratore che dal datore di lavoro, erano finalizzati al conseguimento di un trattamento pensionistico secondo le norme proprie di quel regime assicurativo;

            2) una seconda forma di contribuzione, anch'essa obbligatoria, derivava dalle norme sulla previdenza integrativa ed era destinata, con versamenti a carico sia del dipendente che dell'amministrazione, a coprire gli oneri per la concessione di un trattamento pensionistico autonomo, di carattere complementare rispetto a quello concesso dall'INPS, e che veniva determinato nella misura occorrente a consentire che l'ammontare complessivo dei due trattamenti fosse pari a tanti quarantesimi dell'ultima retribuzione quanti erano stati gli anni di servizio prestato. Faceva carico al fondo anche la concessione dell'indennità integrativa speciale;

            3) una terza forma, che può essere definita di carattere squisitamente volontario in quanto dipendente dalla condizione soggettiva e dall'iniziativa di ogni singolo dipendente, riguardava i contributi per il riscatto di periodi dichiarati utili ai fini pensionistici da specifiche previsioni regolamentari.

        Secondo il Consiglio di Stato in adunanza plenaria, decisione n. 9 del 31 marzo 1992, mentre non ci sono dubbi sul fatto che tanto i contributi della prima forma che quelli della terza debbano essere trasferiti alle gestioni previdenziali di destinazione in quanto si riferiscono a periodi di servizio riconosciuti nella gestione previdenziale di destinazione ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico, altrettanto non può dirsi per il contributo della seconda forma in quanto lo stesso risulta improduttivo di qualsiasi effetto su tale misura. Per il personale trasferito alle aziende sanitarie locali, e prima agli enti ospedalieri, si è verificata una concreta diminuzione del livello atteso delle prestazioni pensionistiche all'atto del pensionamento, diminuzione che sarebbe anomala, qualora non fosse possibile la restituzione dei contributo al fondo integrativo il cui versamento risulta privo di ogni finalità pratica.
        Pertanto vanno restituiti al lavoratore i contributi da lui versati e destinati ad alimentare il fondo per il pagamento della pensione integrativa nella misura indicata nei regolamenti di previdenza e quiescenza dei rispettivi enti di provenienza. Qualora ciò non avvenisse si verrebbe a creare una disparità di trattamento tra le varie categorie di personale confluito nelle aziende sanitarie locali per effetto della legge n. 833 del 1978, nel senso che, per alcuni, in corrispondenza dei servizi pregressi sono affluiti alle nuove gestioni di destinazione i soli contributi derivanti dal regime di assicurazione generale obbligatoria, mentre per altri sono stati versati sia tali contributi sia quelli di carattere integrativo relativi alla quota a carico del dipendente e finalizzati esclusivamente alla costituzione del rispettivo fondo integrativo, nonostante che identico, per entrambe le categorie, sia il trattamento spettante nell'attuale regime di appartenenza. Tale restituzione, avendo natura sostanzialmente retributiva, dovrà essere gravata di rivalutazione monetaria e di interessi legali a decorrere dalla data in cui si è maturato il diritto alla restituzione e cioè dalla data di costituzione degli enti ospedalieri.
        La presente proposta di legge si compone di un unico articolo che è inteso a dare concreta attuazione al principio costituzionale della parità di trattamento tra le varie categorie di lavoratori confluite nelle aziende sanitarie locali ed impiegate nelle stesse mansioni. Si sottolinea il fatto che, trattandosi della restituzione di somme a suo tempo trasferite dai fondi integrativi alle Casse pensioni, ora gestite dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della più volte citata legge n. 303 del 1974, e non utilizzate in alcun modo dal predetto Istituto, nessun onere graverà sul bilancio dello Stato per tale operazione.




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