XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1323




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al personale a rapporto di impiego e a rapporto di lavoro dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), della Croce rossa italiana, nonché al personale dell'Istituto superiore di odontoiatria "George Eastman", in servizio presso le rispettive aziende ospedaliere alla data di costituzione in enti ospedalieri delle aziende stesse, ovvero successivamente a tale data per il completamento di concorsi di assunzione o in applicazione di leggi sul collocamento obbligatorio, e che sia passato agli enti ospedalieri medesimi ai sensi dell'articolo 59 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, o ai legittimi eredi, devono essere restituiti i contributi versati ai rispettivi fondi integrativi di previdenza ed affluiti alle Casse pensioni ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 14 giugno 1974, n. 303, nella misura da determinare in relazione all'apposita tabella allegata ai singoli regolamenti per i casi di cessazione dall'iscrizione senza aver maturato il diritto a pensione con il fondo.
        2. Sulle somme determinate ai sensi del comma 1 spettano sia la rivalutazione monetaria, sia gli interessi legali a decorrere dalla data di costituzione dei rispettivi enti ospedalieri.
        3. La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo è posta a carico dello stanziamento appositamente previsto nel bilancio dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, senza ulteriori oneri per lo Stato.



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