XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1323
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al personale a rapporto di impiego e a rapporto di
lavoro dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), della Croce rossa italiana,
nonché al personale dell'Istituto superiore di odontoiatria
"George Eastman", in servizio presso le rispettive aziende
ospedaliere alla data di costituzione in enti ospedalieri
delle aziende stesse, ovvero successivamente a tale data per
il completamento di concorsi di assunzione o in applicazione
di leggi sul collocamento obbligatorio, e che sia passato agli
enti ospedalieri medesimi ai sensi dell'articolo 59 della
legge 12 febbraio 1968, n. 132, o ai legittimi eredi, devono
essere restituiti i contributi versati ai rispettivi fondi
integrativi di previdenza ed affluiti alle Casse pensioni ai
sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 14 giugno
1974, n. 303, nella misura da determinare in relazione
all'apposita tabella allegata ai singoli regolamenti per i
casi di cessazione dall'iscrizione senza aver maturato il
diritto a pensione con il fondo.
2. Sulle somme determinate ai sensi del comma 1 spettano
sia la rivalutazione monetaria, sia gli interessi legali a
decorrere dalla data di costituzione dei rispettivi enti
ospedalieri.
3. La spesa derivante dall'attuazione del presente
articolo è posta a carico dello stanziamento appositamente
previsto nel bilancio dell'Istituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, senza
ulteriori oneri per lo Stato.